AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA - TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA - BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura - Piazza della Repubblica, 15 - AOSTA
e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie Uff. III Uff.V - ROMA
AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio Legislativo - ROMA
ALL'ANCI Via dei Prefetti, 46 - ROMA
ALL'ANUSCA Via dei Mille, 35E/F 40024 CASTEL S.PIETRO TERME (B0)
ALLA DeA -Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 - CASCINA (PI)
Pervengono richieste di chiarimento in ordine al permanere dell'obbligo dell'effettuazione delle pubblicazioni di matrimonio nelle ipotesi relative al rilascio del certificato di capacità matrimoniale ai cittadini italiani che intendono contrarre matrimonio all'estero presso le autorità locali dei paesi aderenti alla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 .
Come è ben noto, con la circolare n. 5 del 22 maggio 2008 di questo Ministero (il cui contenuto si conferma) sono state fornite direttive in merito alla mancanza dell'obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio in Italia in caso di matrimonio da celebrare all'estero presso le autorità straniere, a seguito dell'espressa abrogazione dell' articolo 115, comma 2 del codice civile , a meno che la legge straniera non richieda tali pubblicazioni.
Ciò premesso, si chiarisce che tale obbligo viene meno anche nei casi di rilascio del certificato di capacità matrimoniale, di cui alla citata Convenzione, atteso che detta Convenzione dispone, a carico di ciascun Stato contraente, che il certificato di capacità matrimoniale debba rispondere alla legge dello Stato che lo emette.
Da ciò ne consegue che, non prevedendo la vigente legislazione italiana, l'effettuazione delle pubblicazioni nell'ipotesi di matrimonio del cittadino italiano celebrato all'estero, tale obbligo viene meno, anche se trattasi di Paese aderente alia Convenzione di Monaco in argomento.
Si ritiene opportuno precisare che resta ovviamente fermo, a carico dell'ufficiale dello stato civile che deve emettere detto certificato, l'obbligo di verificare ex ante d'ufficio l'assenza di impedimenti di legge (articoli 84-89 del codice civile ), la cui presenza renderebbe invalido in ltalia il matrimonio e ne impedirebbe la trascrizione nei registri dello stato civile. Si ricorda altresì che l'obbligo di effettuare le pubblicazioni continua invece a persistere nei casi di matrimonio da celebrare all'estero dinnanzi all'autorità consolare italiana.
Si pregano i Signori Prefetti di voler comunicare ai Signori Sindaci il contenuto della presente circolare, ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione.
Il Direttore Centrale: Giovanna Menghini