L' articolo 4 della ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri indicata in oggetto disciplina l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea previsto dall'art. 32 del regolamento anagrafico ( D.P .R. n. 223/1989 ), dei cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa di cui allo stato di emergenza umanitaria dichiarato con D.P.C.M. 12 febbraio 2011 .
In particolare, il citato art. 4 stabilisce che l'iscrizione nel suddetto schedario riguarda le seguenti categorie di cittadini stranieri:
- cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi umanitari rilasciato ai sensi dell' art. 2 del D.P.C.M. 5 aprile 2011 . In tal caso, ai fini dell'iscrizione gli interessati devono esibire il menzionato documento di soggiorno, oltre che il titolo di viaggio per stranieri;
- cittadini stranieri che hanno chiesto la protezione internazionale e che sono in attesa della relativa decisione da parte delle competenti commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. In tal caso gli interessati devono esibire l'attestato nominativo certificante la qualità di richiedente asilo o il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciati dal questore ai sensi dell' art. 26, c. 4, del d. lgs n. 25/2008 .
L'ordinanza prevede altresì che nel caso in cui il cittadino straniero risulti ospitato presso un centro governativo o altro centro comunque presente sul territorio nazionale, l'istanza d'iscrizione deve essere corredata della dichiarazione del responsabile del centro presso il quale lo straniero dimora ( art. 4, c. 4 ).
Si pregano le SS.LL. di informare i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.
Il Direttore Centrale: Giovanna Menghini