Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
CIRCOLARE 23 aprile 2012, n. 3196
  Oggetto: Legge 12 novembre 2011, n. 183  recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)". Modificazioni apportate al DPR 445/2000  , recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Inoltro della direttiva congiunta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e del Ministro dell'Interno.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza;direzione.centrale.immigrazione.polizia.frontiere:circolare:2012-04-23;3196

Ai Sigg. ri Questori della Repubblica - Loro Sedi

E, p.c. Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Roma

Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Roma

Alla Segreteria del Dipartimento


 

Di seguito al parere espresso da questa Direzione Centrale nel gennaio scorso, relativamente al corretto ambito esplicativo delle modifiche applicate al Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445  , dall' art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183  , si inoltra la direttiva congiunta, diramata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dal Ministro dell'Interno, il 17 aprile 2012  .

L'unita circolare n. 3/2012  integrativa delle indicazioni rese con la Direttiva n. 14/2011  e resasi necessaria di seguito alle numerose richieste di delucidazioni pervenute, ha chiarito che la legge 12 novembre 2011, n. 18  , pur avendo inciso in modo evidente sul testo degli artt. 40  e 43  del citato DPR n. 445/2000 , non è intervenuta sulla previsione contenuta nel precedente articolo 3, comma , ove la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero è semplicemente esclusa dal campo di applicazione del testo unico in materia di documentazione amministrativa.

In particolare si è concluso che:

a) ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia le Amministrazioni possono chiedere la produzione di certificati ai fini dei procedimenti disciplinati dal Testo Unico delle leggi dell'immigrazione e dal relativo Regolamento di attuazione;

b) nelle ipotesi sopra indicate, sulle certificazioni non deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura "Il presente decreto non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori dei pubblici servizi", ma la dicitura "certificato per i procedimenti disciplinati dalle norme sull'immigrazione".

Nella direttiva congiunta è stato, inoltre, precisato che l'esclusione della disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero, dal campo di applicazione del testo unico sulla documentazione amministrativa, verrà meno a decorrere dal 1° gennaio 2013, in forza della specifica previsione contenuta nell' art. 17, commi 4-bis  , 4-ter  , 4-quater   e 4-quinquies  , della legge 4 aprile 2012, n. 35 "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5  , recanti disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile scorso.

Con la circolare congiunta n. 3/2012  è stato, peraltro, chiarito che l'attestato di idoneità abitativa, previsto dall' art. 29  del novellato decreto legislativo 286/98  , concretizzandosi in un'attestazione di conformità tecnica resa dagli Uffici tecnici comunali, non assume la natura di certificato e, pertanto, non può essere sostituito con autocertificazione.

Con riguardo, in ultimo, al procedimento relativo alla cittadinanza, è stato precisato che trovano applicazione le norme in materia di autocertificazione.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi