Ai Sigg. Prefetti della Repubblica Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d' Aosta - Aosta
e, p. c. All'Istituto Nazionale di Statistica - Roma
Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo
Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari
Al Gabinetto del Ministro - Sede
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Sede
Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Sede
All'Associazione Nazionale Comuni Italiani - Roma
All'Associazione Nazionale Ufficiali di stato civile e di anagrafe Castel San Pietro Terme (BO)
Alla De.A. - demografici associati - c/o amministrazione comunale Cascina (PI)
Al Servizio Documentazione della Direzione Centrale per i Servizi Demografici Sede
Con circolare del 19 giugno 2003, venne evidenziata l'esigenza che per procedere all'iscrizione anagrafica dei minori nati in Italia da stranieri regolarmente residenti, l'Ufficiale di anagrafe, una volta ricevute le comunicazioni di stato civile concernenti la nascita, anzicché effettuare automaticamente l'iscrizione nei registri della popolazione residente, richiedesse ai genitori la preventiva iscrizione del minore nel titolo di soggiorno di uno di essi.
In sede di attuazione, l'orientamento ministeriale di cui si è detto ha, tuttavia, ingenerato problemi cui hanno fatto seguito richieste di chiarimenti.
Da parte degli Uffici direttamente interessati veniva, infatti, rappresentato che l'indirizzo interpretativo formulato impediva di ottemperare correttamente agli obblighi previsti dall' art. 17 del D.P.R. 223/1989 , rilevando che, una volta ricevuta la comunicazione dall'Ufficiale di Stato Civile, quello di Anagrafe non poteva ritardare la registrazione, salvo l'evenienza in cui dovesse effettuare gli accertamenti di ufficio.
Attesa la rilevanza delle argomentazioni addotte e la necessità di pervenire ad una univoca e puntuale linea interpretativa, si è ravvisata l'opportunità di sottoporre la questione al Consiglio di Stato per acquisirne il parere.
L'Alto Consesso ha, innanzitutto, confermato che, coerentemente ai principi generali, il minore segue la condizione giuridica dei genitori, con la conseguenza che il figlio minore convivente dello straniero regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età ( art. 31, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 ).
Da siffatto regime giuridico, tuttavia, non discende la preventiva necessità dell'inserimento del minore nel titolo di soggiorno di uno dei genitori ai fini dell'iscrizione anagrafica del minore stesso, la quale consegue, invece, direttamente dalla nascita ( art. 7, comma 1, lett. a) del d.P.R. n. 223 del 1989 ) ed è normalmente il frutto di una dichiarazione resa a tal fine ( art. 13 D.P.R. n. 223 del 1989 ) dallo straniero già regolarmente residente nel comune ed avente, quindi, in esso, dimora abituale ( art. 3, comma 1, D.P.R. n. 223 del 1989 ).
Tanto ha ritenuto l'Alto Consesso sulla base della considerazione che l'iscrizione anagrafica del minore nato da stranieri regolarmente residenti in Italia, e cioè da stranieri già inclusi nel registro della popolazione residente di un determinato comune, in quanto abitualmente dimoranti, non può equipararsi sostanzialmente all'iscrizione anagrafica dello straniero maggiorenne regolarmente soggiornante.
Per quest'ultimo, infatti, ai fini dell'inserimento nel registro della popolazione residente, è necessario il possesso del permesso o della carta di soggiorno, in quanto lo straniero regolarmente soggiornante è, appunto, quello che ha conseguito i predetti titoli abilitativi, mentre per il minore, fino al compimento del quattordicesimo anno di età, non è richiesto un autonomo titolo di soggiorno, ma è sufficiente quello di uno dei genitori, nel quale egli viene, appunto, iscritto.
Alla luce del cennato parere, quindi, l'iscrizione anagrafica dei minori nati da soggetti stranieri regolarmente residenti risulta disciplinata integralmente dal citato art. 7 del D.P.R. n. 223 del 1989 e l'Ufficiale di anagrafe deve procedere a tale iscrizione nel termine di cui all'art. 17 del medesimo regolamento,salvo l'evenienza in cui debbano essere effettuati gli accertamenti d'ufficio.
Il parere del Consiglio di Stato è, comunque, consultabile sul sito www.servizidemografici.interno.it. Area anagrafe - settore normativa.
Il Capo Dipartimento (Malinconico)