Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per le provincia di Bolzano - Bolzano
Al Sig. Commissario del Governo per le provincia di Trento - Trento
Al Presidente della Giunta Regionale della Valle D'Aosta - Aosta
e, p. c. Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo
Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari
Nella Gazzetta Ufficiale n. 126, del 1° giugno 2007, è stata pubblicata la legge 28 maggio 2007, n. 68 , entrata in vigore il giorno successivo, recante "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio".
L' art. 1 della legge prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall'area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall'ingresso.
La ricevuta di tale dichiarazione, resa dagli interessati nei sensi sopraesposti, si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", in relazione a quanto disposto con la circolare n. 29 (2002).
La dichiarazione, infatti, è l'adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto d'ingresso.
Ugualmente si ritiene, per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate tramite gli Uffici Postali, che la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall'Ufficio Postale possa costituire idoneo documento al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza.
Il Direttore Centrale Porzio