ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA LORO SEDI
ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti 11100 AOSTA
e, p.c. : AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ROMA
AL MINISTERO DELL'INTERNO ROMA
AGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANTO LORO SEDI
ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca 90100 PALERMO
ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA-GIULIA- Presidenza della Giunta - Segreteria Generale - Servizio di vigilanza sugli enti 34133 TRIESTE
ALLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE - Ufficio di vigilanza Camere di commercio 38100 TRENTO
ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - Assessorato industria e commercio 09100 CAGLIARI
ALL'UNIONCAMERE Piazza Sallustio, 21 00187 ROMA
ALLA INFOCAMERE S.c.p.a. Sedi di ROMA e PADOVA
ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE Via Appia Pignatelli, 62 1 00178 ROMA
Si fa riferimento alla circolare n. 3473/C del 29.11.99 concernente l'oggetto, a seguito della quale alcune Camere di commercio e Unioni regionali hanno chiesto indicazioni a questo Ministero sulla metodologia da adottare per l'individuazione dei parametri di riferimento riguardanti le risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività di cui all' art. 39 , comma 3, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 .
Questo Ministero, sentiti i rappresentanti camerali dell'Uniocamere, ha convenuto sull'opportunità di indicare i criteri comuni che codeste Camere potranno seguire per la definizione dei parametri finanziari, di volta in volta a seconda della natura delle varie attività, sulla considerazione di tutti o parte dei seguenti elementi di costo connessi all'esercizio della specifica attività che si intende intraprendere in Italia:
a) eventuali immobili ( contratto di acquisto o locazione e/o risorse necessarie)
b) macchinari e impianti
c) attrezzature
d) costi legati ad adempimenti amministrativi e pagamento imposte
e) altre spese (ad es. contratti di fornitura, scorte)
f) eventuali oneri per l'avviamento (tra questi ricadono anche gli oneri connessi alle spese di sostentamento per tutto il periodo necessario a che l'attività produca un idoneo reddito; le spese di sostentamento non dovranno essere considerate nel caso in cui l'interessato usufruisca di ospitalità gratuita).
Per quanto concerne la determinazione delle spese di sostentamento di cui alla lettera f) occorre far riferimento alla durata presunta del periodo di avviamento, sicchè, ad esempio, se si valuta che il tempo di avviamento per una data attività è di tre mesi, l'importo di cui alle spese in argomento è pari ad un/quarto del reddito annuo minimo previsto dall' art. 26, comma 3 , del decreto legislativo n.286/98 .
L'attestazione di parametri finanziari è in tutti i casi rilasciata dalla Camera di commercio competente per territorio, purché l'attività che si intende svolgere abbia il carattere di attività imprenditoriale e pertanto sia iscrivibile nel registro delle imprese. Tale attestazione è resa invece dai competenti ordini professionali per le attività soggette all'iscrizione negli ordini stessi.
L'attestazione riguarda l'astratta individuazione delle risorse necessarie e dovrà essere ricondotta all'espressione di un'unica somma, espressa in Lire o in Euro, della quale l'interessato dovrà risultare in possesso al momento del suo ingresso in Italia. Nell'attestazione in parola non sarà quindi necessario fornire elementi di dettaglio. Tali elementi costituiranno naturalmente fattori di valutazione e pertanto ne dovrà rimanere traccia nel relativo procedimento.
Al riguardo si richiamano le disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990 , con particolare riferimento alla necessità di definire il termine entro cui il procedimento deve concludersi; termine che dovrà essere il più breve possibile e comunque non superiore ai 30 giorni.
Si invitano pertanto codeste Camere a definire con apposito provvedimento, in via preventiva ed astratta, i parametri finanziari con riferimento alle attività più ricorrenti nonché a corrispondere alle richieste degli interessati, o loro procuratori, rilasciando le previste attestazioni relative ai parametri finanziari individuati di volta in volta, naturalmente sulla base della prassi che andrà consolidandosi e affinandosi nel tempo.
Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 nonché dal decreto legislativo n. 29/93 , e successive loro modificazioni ed integrazioni, si comunica di ritenere che mentre compete alla Giunta camerale definire i parametri finanziari in via preventiva ed astratta, nell'ambito di un apposito provvedimento avente la natura di regolamento interno, compete invece al "responsabile" del procedimento definire la misura dei parametri stessi da ricondurre, come già precisato, all'espressione di 2 una unica somma espressa in lire o in euro a fronte delle specifiche richieste formulate dai singoli interessati.
E' appena il caso di precisare che il compito di codeste Camere non va oltre l'indicazione dei parametri e non contempla quindi la verifica dell'effettivo possesso delle relative risorse economiche da parte del cittadino straniero alla quale provvederà il Ministero degli Esteri d'accordo con il Ministero degli Interni.
Per quanto attiene invece alla dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio per le attività in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'art. 39 del D.P.R. 394 si rammenta che tale dichiarazione è resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio di attività, ovvero dagli Enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali. Pertanto la competenza di codeste Camere è limitata alle attività per le quali gli uffici camerali sono tenuti all'accertamento di determinati requisiti per l'esercizio dell'attività.
Per esempio, il cittadino straniero che intende svolgere un'attività che concerne la somministrazione di alimenti e bevande si rivolgerà alla Camera di commercio per l'iscrizione al REC e al Comune interessato per l'autorizzazione ; nel caso invece di attività di commercio all'ingrosso il cittadino straniero si rivolgerà soltanto alla Camera di commercio per l'iscrizione al Registro delle imprese e nel caso di attività per il commercio al minuto in sede fissa, del cui avvio è necessario presentare una previa comunicazione al Comune, soltanto al Comune stesso.
Per tutte le attività "libere" per le quali cioè non sono previste abilitazioni, licenze, autorizzazioni o denunce di inizio di attività, codeste Camere dovranno comunque specificare tale circostanza, analogamente a quanto già operato per la regolarizzazione dei cittadini extracomunitari disposta con D.P.C.M. 16.10.98 , art. 4 (vds. circolare 3452/C e circolare 3455/C).
Nel trasmettere stralcio relativo al "visto per lavoro autonomo" del testo del decreto in materia di visti di ingresso previsto dall' art. 5 comma 3 del D.P.R. 394/99 , il cui iter procedurale è in corso di definizione, si precisa, inoltre, quanto segue:
1) in caso di possesso di "titolo" di subentro in un'attività già avviata codeste Camere, in luogo della indicazione dei parametri finanziari, potranno rilasciare specifica attestazione in merito alla validità ed idoneità di detto "titolo" ai fini del subentro dell'interessato nell'esercizio dell'attività indicata.
2) L'attestazione dei parametri finanziari non è dovuta nel caso di un soggetto già in possesso del permesso di soggiorno per lavoro dipendente o che comunque consenta l'esercizio di attività lavorativa (per es. permesso di soggiorno per motivi familiari), contrariamente a quanto disposto dall' art. 39, comma 7 , nel caso di possesso di "regolare permesso di soggiorno diverso da quello che consente l'esercizio di attività lavorativa..." che invece richiede per l'esercizio di lavoro autonomo il rilascio dell'attestazione dei parametri.
3) L'attestazione dei parametri finanziari non è inoltre dovuta nel caso di consulenti, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
4) L'attestazione dei parametri finanziari non è dovuta anche nel caso in cui il lavoro autonomo che si intende esercitare consista nella collaborazione ad imprese iscritte nel registro delle imprese e già attive in Italia da parte di soggetti che rivestono cariche sociali o soci prestatori d'opera di società o cooperative.
Riguardo a questi ultimi due punti (3 e 4 ), si rinvia a quanto rappresentato nel punto 2) dell'allegato stralcio di decreto rispettivamente per le attività autonome che non trovano riscontro in iscrizioni ecc... e per le attività svolte in qualità di socio e/o amministratore.
Per maggiori dettagli sulla procedura e la documentazione occorrente per il rilascio delle diverse tipologie di visto si rimanda al citato emanando decreto in materia di visti d'ingresso ed al connesso "Vademecum" in corso di diffusione.
Questo Ministero ha partecipato attivamente, d'intesa con l'Unione italiana delle Camere di commercio, alla stesura delle varie disposizioni soprarichiamate per la parte di diretto coinvolgimento di codeste camere, assumendo l'impegno, sempre d'intesa con l'Unioncamere, di adoperarsi per il migliore espletamento dei propri compiti da parte di codeste Camere medesime.
In relazione a quanto precede, si invitano codeste Camere, fino a nuova diversa indicazione, a voler trasmettere a questo Ministero - Direzione Generale del Commercio, Assicurazioni e Servizi - Servizio Centrale delle Camere di Commercio - Div.VIII - c/o Rag. Marchini (telef. 06/42136233; n. fax 06/483691) - una copia delle attestazioni già rilasciate, nonché di quelle che verranno rilasciate.
La presente circolare è pubblicata nel sito internet di questo Ministero alla pagina: www.minindustria.it/dgcas/Commercio/Servizio_Centrale_CCIA.htm.
IL DIRETTORE GENERALE (Dr. Piero Antonio Cinti)
9. Visto per "Lavoro autonomo" (V.S.U. o V.N.)
Il visto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda esercitare una attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato, ai sensi dell' art. 26 del T.U. 286/1998 .
In ogni caso, la Rappresentanza diplomatico-consolare deve segnalare l'avvenuto rilascio del visto alla Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezioni del Lavoro, territorialmente competente.
I. I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono previsti dall' art. 26 del T.U. 286/1998 e dall' art.39 del D.P.R. 394/1999 :
1) Per le attività in cui ricorrano le condizioni previste dal comma I dell' art. 39 del D.P.R 394/1999 , la dichiarazione ivi richiesta è resa dall'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli Enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali.
2) Per le attività iscrivibili nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse necessarie di cui al comma 3 dell'art. 39 del D.P.R. 394/1999 , riguardante le attività ancora da intraprendere, è resa dalla Camera di commercio competente per territorio, in ragione delle funzioni attribuite alle Camere stesse in tema di sviluppo economico locale e regolazione del mercato.
Tale attestazione è resa altresì dai competenti ordini professionali per le attività soggette ad iscrizione negli ordini stessi.
Per quelle attività autonome che non trovano corrispondente iscrizione nel registro delle imprese e che siano svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attività, o dall'iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti (es. attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), e per le quali pertanto non è individuabile l'Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione e l'attestazione di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 39 del D.P.R. 394/1999 , gli stranieri devono essere in possesso di:
a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
c) una dichiarazione del committente con cui si assicuri per i lavoratore autonomo un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legare per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
d) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso di cui al punto c).
Per tali attività, la documentazione sopra elencata sostituisce l'attestazione di cui al comma 3 dell'art. 39 del D.P.R: 394/1999 .
Nei casi di lavoro autonomo da svolgere in qualità di socio e/o amministratore in società e cooperative già in attività, non è richiesta alcuna attestazione circa i parametri finanziari di riferimento di cui al comma 3 dell'art. 39 del D.P.R: 394/1999 . In tali casi, in luogo dell'attestazione stessa, lo straniero socio prestatore d'opera o soggetto che rivesta cariche sociali deve essere in possesso di:
e) certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese;
f) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal legale rappresentante della società o della cooperativa alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
g) una dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri per il socio prestatore d'opera o per il soggetto che riveste cariche sociali, un compenso di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
h) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il Registro delle Imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi nel caso di società di persone da cui risulti che l'entità dei proventi derivanti dall'attività sociale è sufficiente a garantire il compenso di cui al punto g);
3) Conformemente a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 39 del D.P.R. 394/1999 , le dichiarazioni e le attestazioni o la documentazione sostitutiva sopra indicate devono essere presentate alla Questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
4) Le dichiarazioni e le attestazioni o la documentazione sostitutiva in questione, unitamente al nulla osta della Questura, devono essere presentate alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente, ai fini del rilascio del visto ai sensi dei commi 5 , 6 e 7 dell'art.26 del T.U. 286/1998 e del comma 6 dell'art. 39 del D.P.R.394/1999 .
5) Ai fini dell'accertamento da parte della Rappresentanza diplomatico-consolare dei requisiti previsti dal comma 3 dell'art. 26 del T.U. 286/1998 , si dispone quanto segue:
a) in tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo, mediante l'esibizione un contratto di acquisto o locazione di un immobile, mediante una dichiarazione resa dallo straniero stesso ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4.1.1968, n. 15 , ovvero a mezzo di una dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme da un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo;
b) il requisito reddituale minimo previsto dal citato comma 3 dell'art. 26 del T.U 286/1998 è soddisfatto in presenza di una corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ovvero in presenza delle dichiarazioni previste ai precedenti punti 2.c) e 2.g).
II. Per ciò che concerne l'attività lavorativa nel settore dello sport, quanto disposto dal comma 17 dell'art. 40 del D.P.R. 394/1999 è applicabile anche agli stranieri che intendano svolgere attività autonoma presso società sportive non professionistiche, diverse da quelle previste dalla legge 23.3.1981, n.91 .
III. Per quanto riguarda il lavoro autonomo nel settore dello spettacolo, i requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
a) copia dell'atto contrattuale di lavoro autonomo, con firma autenticata del gestore, del titolare della licenza di esercizio, dell'impresario o di un legale rappresentante, che garantisca al lavoratore un compenso di importo superiore a quello previsto dai contratti nazionali per le categorie di lavoratori subordinati con qualifiche simili;
b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, Servizio Ispezione del Lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
c) idonea certificazione professionale rilasciata da Enti pubblici o da qualificati Istituti privati del Paese di origine o di stabile residenza del lavoratore straniero, convalidata dalla competente Autorità consolare italiana che attesti la legittimazione dell'organo straniero al rilascio della certificazione.
Laddove non esistano tali Enti o non vengano rilasciate attestazioni per le categorie interessate, la certificazione in parola può essere sostituita dal curriculum professionale corredato da pubblicazioni, registrazioni video o audio, articoli di stampa;
d) nulla osta provvisorio ai fitti dell'ingresso della Questura territorialmente competente, da richiedere, in analogia a quanto previsto in via generale per il lavoro autonomo dal comma 4 dell'art.39 del D.P.R. 394/1999 , su esibizione del contratto di lavoro;
e) disponibilità di un'idonea sistemazione alloggiativa, documentabile anche mediante l'esibizione di prenotazione alberghiera, mediante una dichiarazione resa dallo straniero ai sensi degli artt.2 e 4 della legge 4.1.1968, n.15 , ovvero a mezzo di una eventuale dichiarazione resa ai sensi delle medesime norme dalla controparte contrattuale, che attesti di aver messo a disposizione del richiedente il visto un alloggio idoneo.
Per artisti di chiara fama od alta e nota qualificazione professionale e per artisti o complessi ingaggiati da noti Enti teatrali, dalla RAT, da emittenti televisive private o ria Enti pubblici, e in ogni caso per brevi tournée dei lavoratori in questione, sarà sufficiente l'esibizione di copia dell'atto contrattuale o di comunicazione dell'avvenuta stipula del contratto.
I visti d'ingresso per lavoro autonomo nel settore dello spettacolo relativi a soggiorni di breve durata, vengono rilasciati al di fuori delle quote di cui all' art. 3 comma 4 del T.U. 286/1998 . I lavoratori autonomi interessati dovranno essere informati dell'impossibilità di svolgere la loro attività per committente diverso da quello per il quale il visto è stato rilasciato e dell'impossibilità di ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi diversi.