Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 25 maggio 2010, n. 3500
  Decreto di programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio dello Stato per l'anno 2010.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2010-05-25;3500

Ai Sig. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta

e,p.c. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione - via Fornovo, n. 8- Roma

All'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - via Ciro il Grande, 21 - Roma

All'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - via del Giorgione, n. 159 - Roma

Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede

Al Dipartimento della P. S. - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Roma


 

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia della nota prot. MAE 01488092010-04-27 in data 27 aprile del Ministero degli Affari Esteri - DGIT- Ufficio VI - Centro Visti, concernente l'oggetto.

 

Il Direttore Centrale Malandrino



ALLEGATI:  
- Allegato   -

Ministero degli Affari Esteri  
NOTA 27 aprile 2010
 

In relazione a quanto già anticipato con il Messaggio ministeriale in riferimento, si informa che sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 21 aprile 2010 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1.4.2010  , concernente la Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali e di altre categorie nel rerritorio dello Stato per l'anno 2010.

Analogamente a quanto già avvenuto con specifici messaggi in occasione dell'emanazione dei Decreti Flussi relativi agli anni precedenti, si raccomanda anche in questa occasione il rigoroso rispetto delle norme e delle procedure in uso nell'attività di rilascio dei visti per lavoro subordinato stagionale e lavoro autonomo.

1. Lavoro subordinato stagionale.

Il nuovo decreto autorizza l'ingresso di 80.000 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro subordinato stagionale, cittadini di:

- Serbia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Kosovo, Croazia, India, Ghana, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka ed Ucraina;

- Paesi che hanno sottoscritto, o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldova ed Egitto.

- stranieri già titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2007, 2008 o 2009.

In proposito, si ricorda che il visto d'ingresso per lavoro subordinato a carattere stagionale ( art. 24 del TU 286/98  ) può essere rilasciato esclusivamente in presenza dello specifico Nulla Osta telematico nominativo, inviato direttamente dal competente Sportello Unico per l'Immigrazione attraverso la RMV. In proposito in relazione alle istruzioni impartite in passato, si ribadisce che:

- la procedura informatica di rilascio del visto per lavoro subordinato stagionale non può essere attivata se non attraverso l'acquisizione dei dati inviati, all'interno della Rete Mondiale Visti, con il Nulla Osta del SUI;

- i visti dovranno sempre riportare, nel campo relativo "all'anno flussi" nella Rete Mondiale Visti, l'anno flussi corrente che, si ricorda, non è determinato dall'anno solare di rilascio del visto ma da quello al quale è riferito il Decreto di Programmazione (in questo caso 2010).

2. Lavoro autonomo.

Il nuovo Decreto autorizza l'ingresso di 4.000 lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro autonomo, così ripartiti: 1.500 unitàdestinate alle conversioni di permessi di soggiorno già rilasciati ( e dunque non di interesse per gli Uffici Visti all'estero) e 2.500 unità destinate al rilascio di nuovi visti d'ingresso.

Nell'ambito di tale ultima quota, i nuovi visti debbono intendersi riservati esclusivamente a:

- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana;

- liberi professionisti;

- soci ed amministratori di società non cooperative;

- artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici e privati;

- artigiani provenienti da Paesi extracomunitari che contribuiscono finanziariamente agli investimenti effettuati dai propri cittadini sul territorio nazionale.

Mille unità, nell'ambito delle 2.500 destinate ai nuovi visti d'ingresso sono riservate ai cittadini libici.

La trattazione delle domande per lavoro autonomo presenta, nella più generale attività in materia di visti, aspetti di particolare complessità. Tra le questioni più delicate e talvolta oggetto di errate interpretazioni, si ricorda che:

- la valutazione d'interesse per l'economia italiana dell'attività che il cittadino straniero intenda intraprendere sul Territiorio nazionale resta di esclusiva competenza della Rappresentanza diplomatico consolare;

- continua a restare escluso il rilascio del visto per lavoro autonomo ai titolari di contratti di collaborazione (coordinata e continuativa, Co.Co.Co ovvero a progetto, Co.Co. Pro);

- il rilascio del visto d'ingresso per lavoro autonomo in favore di soci e amministratori di società o di titolari di contratto per prestazioni di lavoro autonomo ( art. 2222 del C.C.  ) può avvenire solo qualora la società di destinazione del lavoratore in Italia risulti - dall'esame del certificato di visura camerale - attiva nel nostro paese da almeno tre anni ( art. 39 del DPR 394/99  come modificato dall' art. 39 comma 4 del DPR 334/04  );

- la disponibilità del reddito annuo richiesto per l'ottenimento del visto per lavoro autonomo ( non inferiore a euro 8.500) non può essere dimostrata mediante il ricorso a fidejussione bancaria o polizza fidejussoria;

- l'attestazione relativa all'astratta individuazione delle risorse ( di cui il richiedente straniero dovrà dimostrare di disporre in Italia) necessarie all'attività imprenditoriale, commerciale o artigianale da intraprendere, rilasciata dalla competente Camera di Commercio, non potrà risultare inferiore a Euro 4.962,36, equivalenti alla capitalizzazione su base annua di un importo mensile pari all'assegno sociale ( art. 39, comma 3 del DPR 334/04  ).

I visti per lavoro autonomo (concessi ai sensi dell' art. 26 del T.U. 286/98  ) dovranno sempre riportare nel campo relativo all'anno flussi nella Rete Mondiale Visti - come per gli anni scorsi - l'anno flussi corrente che, si ricorda, non è determinato dall'anno solare di rilascio del visto , ma da quello dal quale è riferito il Decreto di Programmazione ( in questo caso 2010). I visti per lavoro autonomo invece concessi - ai sensi di quanto stabilito dall'a rt. 27 comma 1 del TU  , limitatamente alla lettera a)  , b)  , c)   e d)   [riferimento multiplo] - al di fuori delle quote d'ingresso, dovranno riportare, nello stesso campo, esclusivamente 4x (xxxx).

3. Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti o approfondimenti, anche connesso a specifici casi.

Il presente messaggio sarà inserito e consultabile on-line nella raccolta dei Messaggi ministeriali, parte integrante della Guida Pratica per gli Uffici Visti, di cui al Messaggio n. 306/225217 del 25 giugno 2008, nella sezione n. 7 "Archivio Visti/Lavoro subordinato e lavoro autonomo.