Ai Sigg. Prefetti Loro Sedi
Al Commissario del Governo per le Province Autonome di Trento - Bolzano
Al Presidente della Giunta Regionale della Valle D'Aosta - Aosta
e, p. c. Al Gabinetto del Ministro - Sede
Al Dipartimento della P.S. - Sede
Si comunica che l'8 luglio 2008 è stato sottoscritto l'allegato protocollo d'intesa con Obiettivo Lavoro S.p.A. Agenzia per il Lavoro, riguardante la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza in ordine alle istanze di nulla osta al lavoro di cui all' art. 27 del T.U. sull'immigrazione di competenza degli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
Nel richiamare, al riguardo, le indicazioni già fornite con apposite circolari, si ringrazia per l'attenzione.
Il Direttore Centrale Ciclosi
Ministero dell'Interno
PROTOCOLLO DI INTESA
COLLABORAZIONE RIGUARDANTE I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE
TRA
- IL MINISTERO DELL'INTERNO con sede legale in Roma - Piazza del Viminale n. 1 - Roma, rappresentato dal Prefetto Mario Ciclosi, Vice Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
E
- Obiettivo Lavoro S.p.A., Agenzia per il Lavoro, iscritta all'albo informatico per le Agenzie per il Lavoro, sez I, del Ministero del Lavoro, con Aut. Min. 26/11/2004 Prot. N. 1099-SG, con sede legale in Milano, via Palmanova n. 67, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, P.Iva 05510281008, per conto della quale sottoscrive il presente protocollo di intesa il Presidente e Legale Rappresentante Alessandro Ramazza
VISTI
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione";
- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242 recante il "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice dell'Amministrazione digitale" ;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.M. 23 aprile 2007 recante "Approvazione della carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione";
PREMESSO
che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture- U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, sono affidate le procedure relative al rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato e di nulla-osta al ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, oltre che alla conversione del permesso di soggiorno e altre procedure specificamente previste;
che "Obiettivo Lavoro" Agenzia per il Lavoro, è attiva nella somministrazione di lavoro a tempo determinato e indeterminato, nella Intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, nella Ricerca e Selezione del personale e nel supporto alla Ricollocazione professionale, ed esercita in particolare attività di Somministrazione e Ricerca e Selezione di personale altamente specializzato proveniente da paesi esteri;
CONSIDERATO
a) che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione sono impegnati a trattare un numero elevatissimo di istanze di rilascio di nulla-osta al lavoro relative ai decreti flussi e di rilascio di nulla-osta al lavoro ex articolo 27 del T.U. sull'immigrazione, oltre ad un numero crescente di procedimenti relativi ad istanze di ricongiungimento familiare, nonchè ad attendere a tutti gli altri adempimenti attribuiti allo Sportello;
b) che, per accelerare le procedure di cui alla precedente lettera a) il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha predisposto una procedura di presentazione delle domande allo Sportello Unico per l'Immigrazione con modalità informatica e conseguente abolizione di qualunque modalità cartacea;
c) che, per venire incontro alle aspettative dei cittadini italiani e stranieri interessati, si rende opportuno ricorrere a forme di collaborazione qualificata, anche in considerazione della menzionata procedura di presentazione in via esclusivamente informatica delle istanze;
d) che "Obiettivo Lavoro" Agenzia per il Lavoro firmataria del presente documento ha offerto, senza alcun onere a carico della Pubblica Amministrazione, la propria disponibilità a promuovere la collaborazione, anche delle loro articolazioni territoriali, con i predetti Sportelli Unici, per l'espletamento delle suddette procedure.
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art.1 (Oggetto del Protocollo)
1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza riguardante le istanze di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
2. In particolare, le Parti si impegnano a collaborare al fine di:
a) fornire ai datori di lavoro interessati assistenza e informazioni nella compilazione dei moduli informatici;
b) attivare le necessarie sinergie tra Sportelli Unici per l'Immigrazione e "Obiettivo Lavoro" Agenzia per il lavoro firmataria del presente protocollo sul territorio per l'attuazione della predetta collaborazione, di cui al punto1 anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione.
Art. 2 (Piani di attività)
Premesso che l'Utilizzatore di lavoro è un datore di lavoro che intende avvalersi del servizio di somministrazione di lavoro offerto dalle Agenzie per il Lavoro Autorizzate dal Ministero del Lavoro ed iscritte all'albo informatico dello stesso Ministero:
1. "Obiettivo Lavoro" Agenzia per il Lavoro firmataria del presente protocollo promuoverà la collaborazione delle proprie articolazioni territoriali con gli Sportelli Unici per l'Immigrazione per la compilazione e la spedizione delle istanze in via informatica, su richiesta degli utilizzatori di lavoro che abbiano sottoscritto con "Obiettivo Lavoro" un contratto di somministrazione lavoro.
2. Le parti concordano di prevedere l'accesso, da parte di"Obiettivo Lavoro" Agenzia per il Lavoro firmataria del presente atto, al sistema informatico dello Sportello Unico al fine di ottenere la possibilità di scaricare i moduli di interesse occorrenti e di acquisire notizie sullo stato delle pratiche relative al rilascio dei provvedimenti di nulla osta da parte dello Sportello Unico, nonchè di fornire informazioni su richiesta degli utilizzatori di lavoro che abbiano sottoscritto con "Obiettivo Lavoro" un contratto di somministrazione lavoro.
3. L'accesso al sistema viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi, da parte di "Obiettivo Lavoro" Agenzia per il Lavoro firmataria del presente atto, sulla base di apposita modulistica e per il tramite del Prefetto territorialmente competente, la cui gestione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza da parte del soggetto richiedente, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza ulteriore avviso.
4. "Obiettivo Lavoro" Agenzia per il Lavoro firmataria del presente atto che abbia ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si impegna a comunicare anticipatamente al Prefetto territorialmente competente , ogni variazione e/o la eventuale cessazione dell'attività da parte di collaboratori ai quali è stata rilasciata la personale credenziale di autenticazione.
5. "Obiettivo Lavoro" Agenzia per il Lavoro firmataria del presente atto che abbia ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si assume ogni responsabilità nel rapporto con i datori di lavoro che hanno alla medesima conferito l'apposita delega all'inoltro delle domande agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
Art. 3 (Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)
1. L'amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, anche per il tramite dei Prefetti e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, supporterà le iniziative di informazione e formazione predisposte da "Obiettivo Lavoro" Agenzia per il Lavoro firmataria del presente atto.
2. L'amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione per esigenze di sicurezza si riserva la facoltà di revocare, in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza preventivo avviso.
Art. 4 (Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione)
1. Le Parti, nell'ambito del presente Protocollo d'intesa, predisporranno azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al Protocollo stesso, alle iniziative ed ai progetti da esso derivanti - comprese eventuali iniziative di formazione del personale addetto - e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i Consigli Territoriali per l'Immigrazione.
Art. 5 (Durata)
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata fino al 31 dicembre 2008 e potrà essere rinnovato tacitamente di anno in anno. La disdetta di una delle Parti deve avvenire con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 6 (Integrazioni e Modifiche)
1. Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.
Art. 7 (Tutela dei Dati Personali)
1. "Obiettivo Lavoro" Agenzia per il Lavoro firmataria che -anchetramitelepropriearticolazioniterritoriali - nel dare attuazione al presente Protocollo, effettuerà un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , è obbligata ad osservare gli articoli 29 e 30 del Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
2. "Obiettivo Lavoro" Agenzia per il Lavoro firmataria che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettuerà un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal predetto decreto n. 196/2003 .
Art. 8 (Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi: Ministero dell'Interno - Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma, "Obiettivo Lavoro" Agenzia per il Lavoro - via della Pila, 33 Marghera (Ve).
Roma, addì 8 luglio 2008