Pervengono in questi ultimi tempi segnalazioni di iniziative poste in essere da diversi comuni finalizzate ad estendere, attraverso modifiche statutarie, il diritto di elettorato attivo e passivo nelle consultazioni amministrative e per il rinnovo di organi di decentramento comunale ai cittadini extracomunitari stabilmente residenti nel nostro Paese. Al riguardo, si ritiene opportuno rappresentare quanto segue. Il diritto di elettorato attivo e passivo trova una fondamentale previsione nella carta costituzionale, all' art. 48 (per elettorato attivo) e all' art. 51 (per quello passivo).
In particolare, l' art. 48 cost. stabilisce, al primo comma, che "sono elettori tutti i cittadini...che hanno raggiunto la maggiore età", soggiungendo che l'esercizio del voto è dovere civico ( comma 2 ); che la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero ( comma 3 ); che il medesimo diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per altre cause ben determinate ( comma 4 ).
La legislazione ordinaria, nel disciplinare i singoli procedimenti di consultazione popolare, ha dato attuazione al dettato costituzionale e, in particolare, il vigente testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 , all 'art. 13, comma 1 , stabilisce che "sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali...".
Alla regola secondo la quale la cittadinanza italiana costituisce requisito indispensabile per potere esercitare il diritto di elettorato attivo è stato introdotto un meccanismo derogatorio nell'ambito dell'ordinamento comunitario cui lo Stato italiano aderisce.
Infatti, a seguito e a recepimento della direttiva 94/80/CE del consiglio dell'unione europea del 19 dicembre 1994, con legge 6 febbraio 1996, n. 52 e con successivo decreto legislativo di attuazione n. 197 del 12 aprile 1996 , sono state fissate le norme che consentono ai cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza di chiedere l'iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte istituite presso il Comune di residenza stessa e, in virtù di tale iscrizione, di esercitare il diritto di voto per l'elezione del sindaco e del Consiglio del Comune e della Circoscrizione nonché di essere eleggibili a consiglieri e, qualora eletti consiglieri, di essere altresì nominati come componenti della giunta, con esclusione della carica di Vicesindaco.
L'introduzione di ulteriori deroghe al principio costituzionale e legislativo che correla l'esercizio del diritto di voto, anche nelle consultazioni amministrative comunali, al possesso del requisito della cittadinanza italiana, al fine, ad esempio, di estendere tale diritto agli extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, non può che costituire oggetto di valutazioni e di scelte in sede politica, con conseguente necessità di operare le opportune modifiche al dettato costituzionale e alla legislazione ordinaria vigente.
Le suesposte considerazioni si ritiene debbano estendersi alle consultazioni per l'elezione degli organi di decentramento comunale (consigli circoscrizionali o di quartiere).
Tali organismi trovano la propria fonte in una norma statale di rango legislativo ( art. 17 del D. LGS. N. 267/2000 ), pur essendo la loro organizzazione e le loro funzioni disciplinate dallo statuto e dal regolamento comunale.
Ciò posto, ai fini dell'individuazione del corpo elettorale di tali organismi elettivi, non può che farsi riferimento alla normativa statale vigente che, come suesposto, in atto non riconosce il diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini extracomunitari.
Il Direttore Centrale dei Servizi Elettorali: Prefetto Luigi Riccio