Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura - Piazza della Repubblica, 15 - Aosta
e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione siciliana - Palermo
Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari
Al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche migratorie - Uff. III e V - Roma
Al Ministero della Giustizia - Ufficio Legislativo - Roma
Al Gabinetto dell'On. Ministro - Sede
Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Roma
All'Ispettorato Generale di Amministrazione - via Cavour, 6 - Sede
Alla Direzione Centrale per la Documentazione e Statistica - Sede
All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento Affari Interni eTerritoriali - Sede
All'ANCI - via dei Prefetti, 46 - Roma
All'ANUSCA - via dei Mille, 35 E/F - Castel S. Pietro Terme (Bo)
Alla DeA - Demografici Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)
1. Con circolare prot. F/397 - 5226 del 13.05.2008, in tema di applicabilità dell' articolo 98, comma 2 del D.P.R. 396/2000 " Ordinamento dello Stato Civile ", questa Direzione Centrale, anche sulla base di numerose pronunce giurisdizionali in materia, ha modificato il proprio precedente orientamento interpretativo ed ha dato organizzazione che nel caso di trascrizione dell'atto di nascita di soggetti nati all'estero in possesso di doppia cittadinanza (italiana e del paese di nascita), l'ufficiale di Stato Civile precedente non deve correggere il cognome attribuito alla nascita nell'altro paese di cittadinanza per uniformarlo alle regole vigenti in Italia, a meno che non vi sia una istanza in tal senso da parte dell'interessato (o dei genitori nel caso di minori).
2. E' stato successivamente chiarito che tale nuovo indirizzo interpretativo è da ritenersi applicabile anche a correzioni effettuate in precedenza sulla base di diverse disposizioni ministeriali ormai superate: in tali casi, l'ufficiale di stato civile potrà procedere, su istanza di parte, a ripristinare il cognome originario attraverso una ulteriore correzione ( cfr. Massimario per l'ufficiale dello Stato Civile , ora disponibile sul sito istituzionale di questa Direzione Centrale www.servizidemografici.interno.it , 8.5, pag. 84).
3. A quest'ultimo proposito, si è dovuto però constatare che, probabilmente anche a causa della non perfetta conoscenza di tali nuove disposizioni da parte dei cittadini interessati, continuano ad essere presentate ad alcune Prefetture, e da queste trasmesse a questo Ministero, numerose istanze di cambiamento del cognome che mirano solo al ripristino del medesimo nella forma del originariamente attribuita al momento della nascita all'estero. Tale procedura, giusta quanto sopra indicato, non solo non è più necessaria ma non appare neanche praticabile, non essendovi alcun ambito di discrezionalità in relazione al ripristino del cognome originario. L'utilizzo di tale procedura in casi che possono essere definiti con semplice correzione effettuata direttamente dall'ufficiale dello stato civile, procura gravose incombenze e ritardi, sia per i cittadini interessati sia per gli Uffici dell'Amministrazione coinvolti nelle varie fasi del procedimento.
Pertanto, si ritiene opportuno segnalare alle Prefetture interessate di verificare, al momento della ricezione delle istanze di cambiamento del cognome, se la domanda sia motivata dal ripristino del cognome originario autoritativamente corretto dall'ufficiale dello stato civile sulla base delle previgenti disposizioni, e in tali casi sarà necessario e doveroso informare l'interessato della corretta e più celere procedura che prevede invece, senza ulteriori oneri di spesa, l'effettuazione della correzione direttamente a cura dell'ufficiale dello stato civile del comune dove si trova trascritto l'atto , il quale, per suo conto, senza ritardo, provvederà ad eseguire la correzione. Resta fermo che questo Ministero curerà comunque (sussistendone i presupposti) la progressiva definizione delle istanze di cambiamento di cognome ad oggi già trasmesse.
4. Si coglie altresì l'occasione per chiarire che le disposizioni di cui sopra riguardano esclusivamente i soggetti, nati all'estero, in possesso ab origine della doppia cittadinanza del paese straniero di nascita e italiana, o che abbiano avuto quest'ultima successivamente riconosciuta per derivazione da un ascendente, ai quali l'ufficiale dello stato civile, al momento della trascrizione dell'atto di nascita, abbia corretto il cognome per uniformarlo alle regole vigenti in Italia.
Si precisa inoltreche nei casi d'acquisto di cittadinanza italiana ex art. 7 e 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza , l'ufficiale dello stato civile non può che attenersi alle determinazioni riportate nel decreto presidenziale o ministeriale adottato. In tali casi, il ripristino del cognome originario non potrà che avvenire per il tramite di una istanza di cambiamento del cognome ex art. 84 D.P.R. 396/2000 .
Si pregano le SS.LL. di comunicare sollecitamente il contenuto delle direttive sopra riportate ai Sindaci dei comuni delle rispettive province, vigilando con la consueta assiduità sull'esatto adempimento di queste anche da parte dei competenti uffici di Prefettura.
Il Direttore Centrale Giovanna Menghini