Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI  
 
CIRCOLARE 24 gennaio 2011, n. 4
  Oggetto: Registrazione del nome dei cittadini della Repubblica delle Filippine. Precisazioni  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali;direzione.centrale.servizi.demografici:circolare:2011-01-24;4

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura - Piazza della Repubblica, 15 - Aosta

e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo

Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - CagliarI

Al Dipartimento di Pubblica Sicurezza

All'Ispettorato Generale di Amministrazione - via Cavour, 6 - Sede

Al Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche migratorie - Uff. III - Roma

Al Ministero dei Trasporti

All'Istituto Nazionale Previdenza Sociale

All'Agenzia delle Entrate

All'Istituto Nazionale di Statistica

All'ANCI - via dei Prefetti, 46 - Roma

All'ANUSCA - via dei Mille, 35 E/F - Castel S. Pietro Terme (Bo)

Alla DeA - Demografici Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)


 

Si fa seguito alla circolare n. 29/2010  , concernente l'oggetto, con la quale sono state indicate le modalità di registrazione del nome e del cognome dei cittadini della Repubblica delle Filippine, alla luce dei chiarimenti forniti dalla competente Ambasciata.

In particolare, nella citata circolare è stato precisato che un cittadino della Repubblica delle Filippine con il seguente nome riportato sul passaporto: Pedro (nome), Santos (nome di mezzo), Cruz (cognome), dovrà essere registrato in Italia come: Pedro (nome), Cruz (cognome), senza alcun riferimento al nome di mezzo.

Al riguardo, nelle more del completo passaggio al sistema delineato nella citata circolare n. 29/2010, si ritiene che le indicazioni ivi contenute debbano essere applicate tenendo conto sia della esigenza di coerenza del dato anagrafico registrato in anagrafe con quello riportato nel permesso di soggiorno, sia della opportunità di non gravare eccessivamente il cittadino degli oneri derivanti dalla introduzione delle nuove regole, come anche richiesto dalla competente Ambasciata.

A tal fine, occorre distinguere la posizione del cittadino della Repubblica delle Filippine che nel richiedere l'iscrizione anagrafica esibisca un permesso/carta di soggiorno contenente il nome di mezzo. In questo caso, per assicurare la corrispondenza tra il documento di soggiorno rilasciato dalla Questura e il dato contenuto in anagrafe è opportuno che anche in anagrafe sia riportato il nome di mezzo.

Diversamente, qualora al cittadino delle Filippine già registrato in anagrafe con il nome di mezzo, venga rilasciato dalla Questura un documento di soggiorno non riportante il nome di mezzo (ad esempio in sede di rinnovo del documento di soggiorno), sarà cura dell'interessato recarsi presso il comune, che dovrà provvedere ad allineare il dato contenuto in anagrafe con quello riportato sul titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura, eliminando il nome di mezzo.

In tale ipotesi, l'ufficiale d'anagrafe, dopo aver effettuato la modifica delle generalità, rilascerà all'interessato la comunicazione di conclusione del procedimento effettuato, dalla quale si evincerà che le generalità precedentemente registrate in anagrafe (con il nome di mezzo) e le nuove (senza il nome di mezzo) si riferiscono alla medesima persona. Eventualmente, su specifica richiesta dell'interessato, l'Ufficiale d'anagrafe potrà anche rilasciare, in qualsiasi momento, un'attestazione ai sensi dell'art. 33, c. 2, del regolamento anagrafico, recante anch'essa le indicazioni delle generalità registrate in anagrafe prima e dopo la modifica.

Per inciso, si precisa che le indicate istruzioni operative non incidono sul principio generale desumibile dall'art. 14 del regolamento anagrafico, e ribadito con circolare n. 20/2003  , in base al quale le generalità del cittadino straniero sono desunte dal passaporto.

Riguardo all'argomento, si ritiene altresì opportuno rammentare l'importanza della verifica della corrispondenza dei dati anagrafi ci del cittadino presenti nel registro anagrafico e nel permesso di soggiorno, con quelli utilizzati .per l'attribuzione del codice fiscale.

In tal senso, il comune che al momento dell'iscrizione anagrafica del cittadino riscontri la presenza di informazioni non coerenti In Anagrafe Tributaria, deve provvedere all'aggiornamento del codice fiscale precedentemente attribuito: in tal modo sarà garantito il collegamento delle due posizioni in Anagrafe Tributaria, l'Agenzia delle entrate potrà certificare l'unicità del soggetto e quindi saranno fatti salvi tutti gli atti nei quali il cittadino abbia indicato il precedente codice fiscale.

Si pregano le SS.LL. d'informare i Sigg. Sindaci del contenuto della presente circolare.

 

Il Direttore Centrale Giovanna Menghini