Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura piazza della Repubblica, 15 - Aosta
e, per conoscenza: Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo
Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari
Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale italiani all'Estero e Politiche Migratorie - Uff.III - Roma
Al Ministero della Giustizia Ufficio legislativo - Roma
Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede
Alla Direzione Centrale per la documentazione e la statistica - Sede
All'A.N.C.I. via dei Prefetti, 46 - Roma
All'A.N.U.S.C.A. via dei Mille, 35e/f - Castel S.Pietro Terme (Bo)
Alla DeA - Demografici Associati c/o Amministrazione Comunale V.le Comaschi n. 1160 - Cascina (Pi)
All'Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Sede
Al Servizio Documentazione della Direzione Centrale per i Servizi Demografici per gli Adempimenti di Competenza - Sede
Il Ministero degli Affari Esteri ha portato a conoscenza della scrivente Direzione la sussistenza di alcune richieste di trascrizione di provvedimenti di cessazione degli effetti del matrimonio ottenuti in Olanda attraverso la c.d. procedura del "divorzio lampo", in merito ai quali si fa presente quanto segue.
In particolare, ai sensi della legge olandese è possibile che in relazione ad un vincolo matrimoniale, precedentemente registrato in Italia, i coniugi decidano di trasformare il matrimonio in convivenza registrata mediante semplice comunicazione all'ufficiale dello stato civile. Tale convivenza registrata può poi essere cessata senza particolari formalità, con atto notarile e gli ex coniugi richiedono poi la trascrizione della cessazione degli effetti del matrimonio in Italia.
Vista la delicatezza della materia e l'importanza della questione, che potrebbe proporsi anche per altri paesi, si ritiene opportuno indicare le seguenti linee guida, alle quali gli ufficiali dello stato civile dovranno attenersi, fino alla eventuale emanazione di una normativa italiana in materia.
Allo stato attuale della normativa italiana, lo scioglimento del vincolo matrimoniale con la c.d. procedura del "divorzio lampo"volandese, o simile, appare chiaramente non trascrivibile per i seguenti motivi.
Innanzitutto, nel caso di matrimonio tra cittadini italiani, la legge applicabile, ex art. 29 L. 218/1995 è quella italiana e pertanto nessun riconoscimento può essere concesso a fattispecie normative al momento al di fuori dell'ordinamento giuridico nazionale. La medesima considerazione è applicabile ad un matrimonio tra un cittadino italiano ed un cittadino straniero, nel caso in cui la vita matrimoniale sia prevalentemente localizzata in Italia. Quanto sopra al fine di evitare abusi e atteggiamenti di "forum shopping" già avvenuti nel passato per il divorzio.
Per quanto riguarda le diverse ipotesi nelle quali la normativa olandese fosse invece applicabile, ad esempio in caso di matrimonio tra un italiano ed un olandese con vita matrimoniale prevalentemente localizzata in Olanda, si ritiene comunque non trascrivibile in Italia sia la decisione di "derubricare" il vincolo da matrimonio a convivenza registrata, sia il successivo provvedimento di scioglimento della convivenza registrata.
Infatti, per quanto riguarda la decisione dei coniugi di trasformare il vincolo matrimoniale in convivenza registrata, questa decisione è chiaramente contraria all'ordine pubblico italiano il quale, in relazione al matrimonio, riconosce il divorzio o la separazione, ma non la trasformazione del vincolo in un diverso istituto. Ovviamente la situazione potrebbe cambiare a seguito di possibili modifiche normative, ma al momento, non sussistono norme che consentano di trascrivere e di dare un qualche effetto alla trasformazione da matrimonio a convivenza registrata.
Per quanto riguarda, invece, la cessazione degli effetti della convivenza registrata, anche questo atto appare non trascrivibile. Infatti, in primo luogo non esistendo nell'ordinamento italiano la figura della convivenza registrata, risulta di fatto impossibile trascrivere sia l'inizio della medesima sia la sua cessazione. In secondo luogo, la procedura vigente in detto Paese è utilizzata al fine di evitare il controllo giudiziale sul divorzio e proprio tale intento lo pone inevitabilmente in contrasto con l'ordine pubblico italiano il quale, anche nelle ipotesi di divorzio congiunto richiede comunque un controllo giudiziario sulle condizioni del divorzio.
Si pregano le SS.LL. di volere comunicare quanto sopra ai Sigg.ri Sindaci e, stante la delicatezza della materia di cui trattasi di voler vigilare sul corretto adempimento delle disposizioni impartite con la presente circolare.
Il Direttore Centrale Annapaola Porzio