Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
CIRCOLARE 9 febbraio 2009, n. 400/A/2009
  Articolo 19, comma 2 lettera d) del decreto legislativo 286/98  e successive modificazioni. Conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in motivi familiari. Risposta quesito.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza;direzione.centrale.immigrazione.polizia.frontiere:circolare:2009-02-09;400-a-2009

Alla Questura di Roma

e, p.c. Alle Questure della Repubblica - Loro Sedi


 

In risposta al quesito proposto da codesta Questura con la nota in riferimento, concernente la possibilità di procedere alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche, rilasciato ai sensi dell' art. 28, del D.P.R. 394/99  e successive modificazioni in combinato disposto con l' articolo 19, comma 2, lettera d), del d. lvo 286/98  e successive modificazioni, in un permesso di soggiorno per motivi familiari, si forniscono i seguenti elementi di risposta.

Come noto, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è disciplinato dall' articolo 30 del d. lvo 286/98  e successive modificazioni che, al comma 1 lettera c)  , regolamenta le modalità di conversione del titolo di soggiorno precedentemente detenuto in un permesso di soggiorno per motivi familiari sottoponendone la concessione alle condizioni, esclusive, del regolare soggiorno in Italia del richiedente, nonchè del possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con lo straniero titolare di un autonomo diritto al soggiorno.

E' parere di questa Direzione Centrale, pertanto che il possesso, da parte del richiedente la conversione, di un permesso di soggiorno per cure mediche rilasciato in ragione dei dettami normativi sopra richiamati , sia sufficiente a definire la regolare posizione dello stesso.

 

Il Direttore Centrale Rodolfo Ronconi