Ai Sigg. Prefetti - UTG della Repubblica
Al Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Al Commissario del Governo per la Provincia di Trento
Al Presidente della Commissione di coordinamento per la Regione Valle d'Aosta Aosta
Ai Signori Questori della Repubblica Loro Sedi
Ai Signori Dirigenti le zone di Polizia di Frontiera Loro Sedi
e, p.c. Al Mae - DGIT Roma
Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Roma
Si fa seguito alla precedente circolare n. 300/C/2001/256/P/21.114.l/1^DIV del 26 febbraio 2001, relativa alloggetto, che si allega per gli uffici che leggono per conoscenza.
A riguardo, si precisa che in base all'accordo in argomento il cittadino neozelandese , titolare di un visto per vacanze lavoro, entro otto giorni dall'arrivo in Italia dovrà recarsi alla Questura della Provincia in cui risiede per chiedere il permesso di soggiorno corrispondente al visto.
Dopo il rilascio del permesso di soggiorno allo straniero, il datore di lavoro potrà chiedere il nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura - UTG competente nel territorio dove si svolgerà l'attività lavorativa.
In particolare il nulla osta al lavoro consentirà al cittadino neozelandese di lavorare per un periodo massimo di sei mesi e per non più di tre mesi con lo stesso datore di lavoro.
Si prega di assicurare la massima divulgazione e l'osservanza del citato accordo.
Firma: Il direttore dell'Ufficio Iorio
Visto: si autorizza la trasmissione