Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 31 ottobre 2005, n. 400/B
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2005-10-31;400-b

Alle Questure della Repubblica - Loro Sedi

e p.c. Alle zone di Polizia di Frontiera - Loro Sedi

Agli Uffici di Polizia di Frontiera presso gli scali marittimi e aerei - Loro Sedi

Agli Uffici di Polizia di Frontiera presso gli scali marittimi - Loro Sedi

Agli Uffici di Polizia dl frontiera presso gli scali aerei - Loro Sedi


 

In riferimento all'argomento in oggetto su rappresenta che l' art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 169  . recante " modica alla normativa ìn materia di immigrazione e asilo ha modificato l' art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n 416  , convertitò, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990  , prevedendo, in particolare, una disciplina apposita (art. 1 bis .della succitata legge) dei casi di trattehimento degli stranieri richiedenti asilo.

Premesso infatti che il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminarne la domanda di asilo presentata l'art. 1- bis, comma 2, individua le ipotesi in cui il trattenimento dei richiedenti asilo è invece, obbligatorio, ciò avviene, in particolare:

- a seguito della domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o comunque in condizioni di soggionno irregolare;

- a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero glà destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

Lo stesso decreto stabilisce, poi, al comma 3 dello stesso articolo 1- bis, che il trattenimento dei richiedenti asilo, di cui al comma 1 lettere a), b) e c) avviene nei centri di identificazione, mentre quello nei centri di permanenza temporanea è previsto unicamente nei confronti dei richiedenti asilo già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

Premesso quanto sopra è stato rilevato che diverse questure interpretano in maniera restrittiva il citato art. 1-bis, comma 2, lettera a) della legge 39/90  , disponendo il trattenimento anche nei confronti degli stranieri che ancorché in posizione irregolare nel territorio nazionale, abbiano presentato spontaneamente richiesta di asilo.

Occorre sottolineare, tuttavia, che tale norma ( art. 1-bis, comma 2, lettera a) della legge 39/90  prevede espressamente il trattenimento degli stranieri che abbiano presentato una domanda di asilo dopo essere stati fermati "per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo o comunque in condizioni di soggiorno irregolare".

Il riferimento esplicito è alla condizione di "fermato" dello straniero cui si aggiunge almeno una delle condizioni collegate alle modalità con le quali è avvenuto il rintraccio "...per aver eluso il controllo di frontiera"o "tentato di eludere il controllo di frontiera"costituisce una "conditio sine qua non" per l'adozione del provvedimento di trattenimento.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene pertanto che la posizione d'irregolarità della presenza del richiedente asilo non possa costituire da sola l'elemento unico e sufficiente per determinare l'obbligatorietà del trattenimento.

Tale impostazione interprertativa trova conferma nella logica posta a fondamento della nuova disciplina dell'asilo introdotta con la legge 189/2002  , volta a contrastare l'uso strumentale delle domande di protezione internazionale nel rispetto, comunque, dei diritti che devono riconoscersi ai richiedenti asilo "autentici", sulla base delle norme costituzionali ed internazionali vigenti.

Premesso quanto sopra, codesti uffici sono pregati di astenersi dal disporre il trattenimento nei centri degli stranieri, che pure presenti irregolarmente richiedono spontaneamente asilo politico.

 

Per il Direttore Centrale: Pansa