Alle Prefetture - UTG - Loro Sedi
Alla Presidenza della Regione Valle d'Aosta
Al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento
Al Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano
Per opportuna conoscenza, si trasmette copia della comunicazione del Ministero degli Affari Esteri del 10 giugno 2010, concernente l'oggetto.
Il Direttore Centrale Malandrino
1) Facendo seguito a quanto comunicato dalla competente DGPC con il Messaggio in riferimento, si coglie l'occasione per richiamare ( come di norma in occasione della diramazione delle Disposizioni emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che regolano l'immatricolazione degli studenti stranieri alle Università ed alle Istituzioni AFAM italiane) l'attenzione di codesti Uffici sugli aspetti di maggiore rilevanza, per quanto attiene l'attività di rilascio dei visti d'ingresso per studio/università.
In particolare, si ricorda che:
a) fatta eccezione per l'iscrizione ai Corsi di perfezionamento per il conseguimento di master di primo e secondo livello (v. successivo punto 4), il visto per "studio/università" può essere rilasciato solo per consentire l'immatricolazione al corso di laurea prescelto. Nell'informare che il MIUR ha recentemente chiarito che l'immatricolazione non sempre e non necessariamente viene effettuata al primo anno di corso (ma il giudizio è, come ovvio, di esclusiva pertinenza delle Università e non coinvolge, in alcuna maniera codesti uffici), si ricorda che in nessun caso è previsto il rilascio di tale tipologia di visto in favore di stranieri iscritti ad anni successivi a quello di immatricolazione;
b) agli studenti immatricolati ed in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno è consentito di poter ricevere, previo nullaosta della Questura competente, il visto di reingresso. Agli studenti stranieri in possesso invece di ricevuta postale di richiesta del rinnovo del permesso, è consentito - ai sensi di quanto disposto dalle numerose circolari del Ministero dell'Interno in materia - il reingresso in Italia senza necessità di munirsi del visto e senza ulteriori adempimenti;
c) a differenza di quanto avviene nelle procedure per il rilascio del visto per studio per la frequenza di ogni altro corso (compresi quelli di lingua e cultura italiana presso le Università per Stranieri, v. successivo punto 5), l'istruttoria a carico delle rappresentanze diplomatico- consolari per l'emissione del visto per "studio/università" non prevede, nell'ambito della più generale valutazione del cosiddetto "rischio migratorio", la valutazione della condizione socio-economica dello studente straniero.
Infine giova ricordare, per la dimostrazione della disponibilità dei sufficienti mezzi di sostentamento, la definitiva soppressione della possibilità di prestare la garanzia secondo le modalità in precedenza stabilite dall' art. 34 del DPR 394/1999 (fideiussione bancaria o polizza fideiussoria).
2) Particolare rilevanza è rivestita, nelle valutazioni a carico di codesti uffici, dalla verifica della conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti stranieri immatricolati o immatricolandi presso le Università italiane ( statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale) e le istituzioni AFAM. Il livello di padronanza della stessa viene sottoposto, come noto, a specifico esame di verifica qualche giorno dopo l'ingresso degli stessi in Italia: ne consegue che la mancata conoscenza della lingua all'atto della richiesta del visto debba necessariamente costituire un decisivo elemento di valutazione circa il reale scopo del viaggio addotto a sostegno della domanda di visto.
A tal proposito, si ricorda che la adeguata conoscenza della lingua italiana è considerato un requisito fondamentale anche ai fini della stessa iscrizione ai corsi di laurea tenuti in lingua italiana, e che tale conoscenza deve essere provata dallo studente e/o accertata dalla Rappresentanza diplomatico-consolare.
Come negli anni precedenti, nei casi non contemplati nel capitolo "Esonero dalla prova di conoscenza dalla lingua italiana", le Rappresentanze diplomatico-consolari che operano in Paesi considerati "ad alto rischio migratorio" potranno dunque continuare a richiedere agli studenti stranieri la certificazione ritenuta più idonea a comprovare la conoscenza della lingua italiana, ovvero effettuare - nelle forme ritenute più opportune - una diretta verifica del livello di competenza linguistica.
Resta ovviamente inteso che per gli studenti stranieri immatricolati ai corsi di laurea tenuti in lingua straniera continuerà a prescindersi da tale verifica.
3) Anche per il prossimo anno accademico, il calendario delle scadenze, allegato alla nuova versione delle "Norme" contempla ora la possibilità di immatricolarsi a corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, la cui attività didattica ha luogo nel secondo semestre. Pertanto, per l'anno accademico 2010 -2011 i visti per studio-università potranno essere rilasciati sia a partire dal 24 agosto 2010 che dal 7 gennaio 2011. Al riguardo, si informa che - differentemente da quanto avvenuto negli anni precedenti - il visto da concedere in favore degli studenti immatricolati o immatricolandi presso le Università e le Istituzioni AFAM italiane dovrà essere esclusivamente di tipo "D" (e non più di tipo D C), con ingressi multipli, validità sempre superiore a 90 giorni e, con riferimento alle due date su indicate, con scadenza, rispettivamente, al 31 gennaio 2011 e al 30 giugno 2011.
4) In presenza di iscrizione ai corsi di perfezionamento per il conseguimento di Master di primo e secondo livello, codesti uffici dovranno rilasciare - contrariamente a quanto indicato nella parte quinta, punto 1.2, lettera B) delle "Norme" (dove erroneamente viene indicata la concessione di un visto d'ingresso "di corto soggiorno") - un visto per studio-università di validità correlata a quella del corso di perfezionamento che lo studente straniero intende frequentare.
5) Anche l'attuale versione delle disposizioni MIUR contempla, al termine della sezione dedicata alla iscrizione ai corsi singoli, i corsi di lingua e cultura italiana presso le Università per stranieri di Perugia, Siena e Reggio Calabria. In merito si ricorda che le richieste di visto per studio/università presentate da cittadini stranieri iscritti ai suddetti corsi andranno valutate alla luce dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalle presenti norme che regolano l'accesso degli studenti stranieri, ma - a differenza di quanto disposto in generale per le iscrizioni universitarie - procedendo ad un'attenta valutazione dell'eventuale "rischio migratorio" rappresentato dal richiedente cittadino straniero, nonchè della coerenza del corso che lo stesso intende seguire con la precedente formazione, della quale dimostri l'avvenuta acquisizione nel suo paese di provenienza.
Infine, per l'opportuna norma di linguaggio di codesti uffici, appare utile rammentare che:
- il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio/università può essere richiesto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 154/2007 , anche per la prosecuzione di un corso di laurea diverso da quello per il quale lo studente abbia fatto il primo ingresso in Italia ed al quale lo stesso dimostri di essere iscritto;
- l'accesso ai corsi universitari a parità di condizioni con gli studenti italiani è consentito solo ai:
A) cittadini stranieri già titolari di carta o permesso di soggiorno rilasciato per lavoro (subordinato o autonomo), motivi familiari, asilo (politico o umanitario) e motivi religiosi;
B) cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito in Italia, o nelle scuole italiane all'estero, o scuole stranieri o internazionali di cui all'allegato 2 delle disposizioni.
I cittadini stranieri in questione, già in possesso del titolo di soggiono ( ed ai quali, quindi, non debbono intendersi destinate le norme MIUR in questione) non sono ammessi a richiedere il visto per studio/ università.
Il presente messaggio sostituisce il precedente avente il medesimo oggetto e prot. n. 306/239291 del 7 luglio 2008.