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In ordine all'ambito di applicazione dell' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 140/2005 , si precisa che tale disposizione è norma a carattere generale del sistema di accoglienza nazionale in materia di asilo derivante dal recepimento della specifica normativa europea del settore.
Tale disposizione stabilisce che qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda, ed il ritardo non è imputabile al richiedente, all'interessato è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo della durata di si mesi, rinnovabile e che consente di svolgere attività lavorativa.
La norma in questione è, inoltre, richiamata dall' articolo 36 del decreto legislativo n. 25/2008 , che prevede che "al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi dell' articolo 35 , si applica l' articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140 ".
Si rileva inoltre che il comma 2 dell'art. 36 del citato decreto legislativo n. 25 , rispetto alle modalità di accoglienza del ricorrente fa espresso riferimento al decreto legislativo n. 140/2005 che a sua volta all' articolo 5 co. 7 prevede che "in caso di ricorso giurisdizionale [...] il ricorrente autorizzato a soggiornare sul territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui non gli è consentito il lavoro".
Dal quadro giuridico delineato si evidenzia, pertanto, che il permesso di soggiorno che consente il lavoro ex art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 140/2005 deve rilasciarsi anche a coloro che propongono ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale
IL DIRIGENTE L'UFFICIO: Carbone