Ai Sigg. Prefetti - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta
e p.c. Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede
Si trasmette, per opportuna conoscenza e con preghiera di voler informare i comuni della provincia, la circolare del Ministero della Salute relativa all'iscrizione del Servizio Sanitario Nazionale di studenti non appartenenti all'Unione Europea.
In particolare la suddetta circolare prende in esame la legge del 28 maggio 2007, n. 68 "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio" che ha soppresso il permesso di soggiorno per studio per soggiorni inferiori a tre mesi rendendo obbligatoria la presentazione di una dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera o al Questore.
Tale certificazione, pertanto, risulta essere il requisito necessario per l'iscrizione volontaria al SSN da parte dello studente extracomunitario.
Il Direttore Centrale Ciclosi
Agli Assessorati alla Sanità - Loro Sedi
Agli Assessorati Provinciali alla Sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Loro Sedi
e, p.c. Al Ministero dell'Interno - Ufficio di Gabinetto
Al Ministero della Solidarietà Sociale - Ufficio di Gabinetto
Con riferimento alla tematica descritta in oggetto si rappresenta quanto segue.
ISCRIZIONE AL SSN PER MOTIVI DI STUDIO
La recente legge del 28 maggio 2007, n. 68 "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio" ha soppresso il permesso di soggiorno per studio per soggiorni inferiori a tre mesi. Ne consegue che gli studenti che richiedano l'iscrizione volontaria al SSN successivamente al loro ingresso devono presentare copia della dichiarazione di presenza rilasciata dall'autorità di frontiera o al questore. Tale dichiarazione, così come indicato nella circolare del MInistero dell'interno n. 32 del 13 giugno 2007 , costituisce l'adempimento che consente agli stranieri di soggiornare per tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto di ingresso.
RINNOVO DELL'ISCRIZIONE AL SSN PER MOTIVI DI STUDIO
Gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio possono richiedere, ai sensi dell' art. 34 comma 4 del D.Lgs 286/98 , l'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale con le modalità e nei termini dall'articolo 34, comma 5, dell'stesso decreto e dall' art. 42 comma 6, del DPR 31 agosto 1999 n. 394 .
Nel caso di rinnovo dell'iscrizione per motivi di studio, giungono sempre più frequentemente segnalazioni, da parte degli studenti interessati, in ordine alla richiesta da parte delle ASL di preventiva esibizione del permesso di soggiorno ai fini del rinnovo dell'iscrizione volontaria al SSN.
E' importante chiarire che uno dei requisiti per il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio è la dimostrazione di una polizza assicurativa contro il rischio di malattia ed infortuni, valida nel territorio nazionale per il periodo di durata del permesso di soggiorno.
In alternativa alla polizza di assicurazione privata, l'iscrizione volontaria al SSN può costituire documentazione attestante l'assolvimento agli obblighi in materia sanitaria ai fini del rilascio del permesso stesso. Ne consegue, pertanto, che in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, il previo pagamento del contributo annuale può consentire la conservazione dell'iscrizione al SSN nelle more della presentazione del permesso di soggiorno alla ASL da parte dell'interessato.
ISCRIZIONE AL SSN PER MOTIVI DI STUDIO PER ASSISTITI PRECEDENTEMENTE ISCRITTI A TITOLO OBBLIGATORIO
Ai sensi dell' art. 32 del D.Lgs. 286/1998 così come integrato dalla Legge 189/2002 , all'atto del compimento della maggiore età, allo straniero che risulti iscritto al Servizio Sanitario Nazionale, avente titolarità in quanto presente sul permesso di soggiorno sulla carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, può essere rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di studio.
In linea generale, il cittadino straniero che richieda il visto per motivi di studio, ai sensi dell' art. 39 del TU 286/98 e degli art. 46 e 47 del DPR 394/99 , deve documentare il possesso di determinati requisiti e condizioni, tra le quali la garanzia di una copertura sanitaria che può essere attestata con l'iscrizione volontaria al SSN.
In relazione alle istanze presentate dai cittadini direttamente coinvolti, è opportuno precisare che, per coloro i quali sono già regolarmente soggiornanti in Italia e precedentemente iscritti a titolo obbligatorio al SSN, non trovano applicazione le garanzie richieste in sede di rilascio del visto per motivi di studio, trattandosi di stranieri già presenti sul territorio nazionale. Tale condizione fa si che il permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato al compimento della maggiore età, non debba comportare il pagamento del contributo al SSN in presenza di una precedente iscrizione a titolo obbligatorio. La pregressa iscrizione a titolo obbligatorio consente, infatti, la conservazione dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale allo stesso titolo cioè senza il pagamento del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
Roma, 19 luglio 2007
Il Direttore Generale Dott. ssa M.Paola Di Martino