Ai Sigg. Prefetti - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO
Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - AOSTA
Alle Direzioni Regionali del Lavoro - LORO SEDI
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio per il Lavoro - TRIESTE
Provincia Autonoma di Bolzano Ripartizione 19-Ufficio Lavoro Isp. Lavoro - BOLZANQ
Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Servizi Sociali - Servizio Lavoro - TRENTO
Regione Sicilia Assessorato al Lavoro - Ufficio Reg. Lavoro Isp. Reg. Lavoro - PALERMO
Alle Direzioni Territoriali del Lavoro (per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro) - LORO SEDI
Agli Assessorati Regionali al Lavoro - Loro sedi
Al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Via XX Settembre, 20 - 00187 ROMA
Al Gabinetto del Sig. Ministro dell'Interno - SEDE
Al Gabinetto del Sig. Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali - SEDE
Alla Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro - SEDE
Alla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva - SEDE
Al Dipartimento della P.S. Direzione Centrale dell'lmmigrazione e della Polizia delle Frontiere - SEDE
Al Gabinetto del Sig. Ministro per l'Integrazione Largo Chigi 19 - ROMA
All'I.N.P.S.~ Istltuto Nazionale della Previdenza Sociale Via Ciro il Grande, 21 - ROMA
ALL'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro Via Stefano Gradi , 55 - ROMA
Agli Assessorati Regionali al Lavoro - Loro sedi
Il 1° luglio 2013 la Croazia é entrata a far parte dell'Unione Europea. Da tale data per i cittadini appanenenti al predetto Paese trovano applicazione le vigenti disposizioni di diritto comunitaxio in materia di libera circolazione nel territorio delI'U.E previste dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiomare liberamente nel territorio degli Stati membri), salvo le limitazioni derivanti dalle disposizioni in materia penale ed a tutela dell'ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro subordinato, il Governo italiano, analogamente a quanto previsto da altri Paesi dell'U.E., ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, in considerazione della situazione esistente nel mercato del lavoro italiano, per il periodo transitorio iniziale di due anni previsto dall'Allegato V dell'Atto di adesione, prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato.
Rimane, invece, privo di ogni limitazione il lavoro autonomo.
Il regime transitorio non si applicherà, comunque, alle categorie previste dalle seguenti disposizioni del TU dell'immigrazione ( D. Lgs. n. 286/1998 ):
- art. 27, comma 1 - ad eccezione delle lettere g) e i) ;
- art. 27-ter (ricercatori);
- art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati);
- art. 24 (lavoratori stagionali, ivi compresi coloro che dimostrino di essere venuti in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale, ai sensi dell' art. 5, comma 3 ter, del TU );
- lavoratori domestici.
Per tali settori l'Italia farà ricorso ad un regime di libero accesso al mercato del lavoro interno.
Pertanto i datori di lavoro che intendono procedere all'assunzione di lavoratori croati appanenenti ad una delle categorie sopra indicate dovranno rispettare solo gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa vigente in rnateria di lavoro, effettuando le comunicazioni obbligatorie - di cui all' art. 9 bis, comma 2, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510 convertito con modifiche nella legge 28 novembre 1996, n. 608 - ai servizi territorialmeme competenti, secondo le modalità prescritte dal D.M. 30 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Le richieste di nulla osta relative alle categorie sopra considerate, già presentate agli uffici competenti, devono intendersi archiviate. ll sistema telematico dello Sportello Unico per l'lmmigrazione provvederà, in automatico, all'archiviazione digitale delle stesse. Nella procedura di emersione si intenderanno archiviate esclusivamente le richieste per i settori liberalizzati. Per gli altri settori, invece, la procedura si concluderà con la mera sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, assolvendo quest'ultimo anche la funzione di comunicazione obbligatoria, senza necessità del successivo rilascio del permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda, invece, i lavoratori croati rientranti nelle categorie di cui all' art. 27, co. 1 lettere g) ed i) del T.U. la richiesta di nulla osta al lavoro potrà essere inoltrata allo Sportello Unico, con le consuete modalità informatiche, utilizzando i modelli L Croazia ed M Croazia disponibili sul sito del Ministero dell'Interno ( https://nullaostalavoro.interno.it ).
In applicazione del trattamento preferenziale da assicurare ai lavoratori della Croazia, rispetto ai Iavoratori provenienti da paesi non appanenenti alla UE, l'istruttoria della pratica seguirà una procedura semplificata con il rilascio del parere soltanto da parte della Direzione Territoriale del Lavoro. Ai datori di lavoro verrà rilasciato dallo Sportello Unico della provincia dove sarà svolta l'attività lavorativa il prescritto nulla osta al lavoro, senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiomo. L'assunzione del lavoratore seguirà con gli ordinari adempimenti previsti dalla normativa Vigente in materia di lavoro (comunicazioni obbligatorie con le modalità prescritte dal D.M. 30 ottobre 2007 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).
Il lavoratore croato dovrà richiedere l'iscrizione anagrafica al Comune (ai sensi della Legge 1228/54 e DPR 223/89 ), previa esibizione del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'lmmigrazione.
Per tutti i restanti settori produttivi non rientranti nelle categorie sopraindicate, qualora vengano programmate future quote di ingresso in vigenza del presente regime transitorio, saranno contestualmente individuate le modalità di presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro.
Si fa presente, infine, che le restrizioni non saranno in ogni caso applicabili ai cittadini croati che, alla data del 1° luglio 2013 o successivamente, risultino occupati legalmente e ammessi al mercaio del lavoro italiano per un periodo non inferiore a 12 mesi. Tale condizione è riscontrabile con il possesso di un permesso di soggiorno per motivi che abilitano al lavoro subordinato di duraua non inferiore ai 12 mesi (anche per attesa occupazione).
I cittadini croati, che alla data del 1 luglio 2013 avessero un regolare rapporto di lavoro, possono iscrivcrsi ai Centri per l'impiego territorialmente competenti, in caso di cessazione del rappono stesso.
I benefici cessano in caso di abbandono volontario del mercato del lavoro italiano da parte del cittadino croato.
Il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo: Malandrino
Il Direttore Generale dell'Immigrazione e delle Politiche d'integrazione: Strano