Ai Sigg. Prefetti della Repubblica- Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per le provincia di Bolzano
Al Sig. Commissario del Governo per le provincia di Trento
Al Presidente della Regione Autonoma Valle D'Aosta - Servizio Affari di Prefettura - Aosta
e, p. c. Al Commissario dello Stato per la Regione Sicilia - Palermo
Al Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna - Cagliari
Al Gabinetto dell'on.le Sig. Ministro - Sede
Al Dip. della P.S. - Dir. Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere - Sede
Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Sede
All'Ispettorato Generale di Amministrazione - Sede
All'istituto Nazionale di Statistica - Roma
All'associazione Nazionale Comuni Italiani - Roma
All'associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe - Bologna
Alla DE.A. - Demografici Associati - Pisa
Al Servizio documentazione della Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Sede
Con direttiva dell'On. sig. Ministro dell'Interno, in data 5 agosto 2006, sono state emanate nuove istruzioni "sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno".
Alla luce dei principi contenuti in tale direttiva, viene chiesto dai Comuni di conoscere se si possa procedere all'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari, in possesso di un titolo di soggiorno scaduto e che abbiano presentato domanda di rinnovo, mai inseriti nei registri della popolazione residente ovvero cancellati dagli stessi per irreperibilità e ricomparsi successivamente.
In proposito, nella cennata direttiva viene ritenuto che "le norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall'ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo".
In relazione a tanto, si è dell' avviso che i principi affermati nella citata direttiva consentano di procedere all'iscrizione anagrafica nei confronti cittadini stranieri extracomunitari mai inseriti nei registri della popolazione residente ovvero cancellati dagli stessi per irreperibilità e ricomparsi successivamente, a condizione che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso, e che sia stata rilasciata dall' ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo.
Sulla tematica si richiamano, altresì, l' art. 20 del DPR 223/89 e l' art. 5 del decreto del Ministero dell' Interno del 18.12.2000 , i quali prevedono che il Comune, che riceve la richiesta di iscrizione in APR da parte di un cittadino straniero, lo iscrive nell'apposito schedario, inserendo i dati relativi alla cittadinanza e al permesso in suo possesso, che, nel caso di specie, dovrà essere considerato quello in corso di rinnovo.
Poiché nella Direttiva dell'On. sig. Ministro del 5 Agosto 2006 viene affermato che "Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione", nella comunicazione che il Comune trasmetterà alla competente Questura, andrà evidenziato che si tratta di un'iscrizione effettuata ai sensi della Direttiva del 5 Agosto 2006 , ciò anche al fine dell' adozione dei conseguenti provvedimenti.
Si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei sig.ri Sindaci il contenuto della presente circolare, ponendo in essere ogni utile iniziativa finalizzata all' esecuzione di tale direttiva e vigilando sulla corretta attuazione della stessa.
Il Vice Capo Dipartimento Vicario La Rosa