Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI  
CIRCOLARE 10 luglio 2013, n. 4417
  OGGETTO: Emersione dal lavoro irregolare D.Lgs. 109/2012  . Chiarimenti su taluni aspetti della procedura e applicazione del DL 28 giugno 2013 n. 76  "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti".  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2013-07-10;4417

Ai Sigg. Prefetti - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Sig. Presidente deila Giunta Regionale della Valle d'Aosta - AOSTA

Alle Direzioni Regionali del Lavoro - LORO SEDI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Servizio per il Lavoro - TRIESTE

Provincia Autonoma di Bolzano Ripanizione 19 - Ufficio Lavoro Isp. Lavoro - BOLZANO

Provincia Autonoma di Trento Dipartimento Servizi Sociali - Servizio Lavoro - TRENTO

Regione Sicilia Assessorato al Lavoro - Ufficio Reg. Lavoro Isp. Reg. Lavoro - PALERMO

Alle Direzioni Territoriali del Lavoro (per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro) - LORO SEDI

Al Gabinetto del Ministro per l'lntegrazione Largo Chigi 19 - ROMA

All'l.N.P.S. - lstituto Nazionale della Previdenza Sociale Via Ciro il Grande, 21 - ROMA

All'lNAIL - lstituto Nazionale per I'Assicurazione contro gli lnfortuni sul Lavoro Via Stefano Gradi , 55 - ROMA

Al Gabinetto del Sig. Ministro - SEDE

Alla Dlrezione Generale per la Politiche del Servizi per il Lavoro - SEDE

Al Dipartimento della P.S. Direzione Centrale dell'lmmigrazione e della Polizia delle Frontiere - SEDE


 

Di seguito alla Circolare congiunta del Ministero dell'lnterno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 5638 del 7 settembre 2012  , relativa alla procedura di emersione dal lavoro irregolare, in riferimento a taluni quesiti forrnulati su specifici aspetti della stessa ed alle importanti novità introdotte dall' art. 9 comma 10 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 150 del 28 giugno 2013, si forniscono - d'intesa con il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, l'INPS e I'INAIL - i seguenti chiarimenti, finalizzati anche ad accelerare e semplificare la trattazione delle domande presentate secondo una omogenea valutazione sull'intero territorio nazionale.

1) Regolarizzazione contributiva, da parte dei datori di lavoro, delle posizioni dei lavoratori destinatari delle domande di emersione.

Al fine di ottimizzare il lavoro degli Sportelli unici e di monitorare l'andamento delle domande di emersione, sotto lo specifico profiio della regolarizzazione contributiva da parte dei datori di lavoro, secondo le modalità previste dall' articolo 5, comma 5 del D.M. lnterno del 29 agosto 2012  , l'lNPS provvede a fornire ai Ministeri del'Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali l'elenco dei datori di lavoro che hanno effettuato il pagamento della quota forfetaria, distinti tra datori di lavoro non domestico (che hanno pagato la quota con il codice RESU) e datori di lavoro domestico (che hanno versato la quota con codice REDO).

Per i datori di lavoro non domestico che operano con il sistema Uniemens, inoltre l'INPS provvederà a fornire al Ministero dell'lnterno ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'elenco delle aziende che hanno versato la quota forfetaria e che, ai fini della regolarizzazione contributiva, hanno chiesto l'apertura di apposita matricola (contraddistinta dal codice autorizzazione - c.a.- 5W). Analogamente, per i datori di lavoro agricolo, verrà fornito il corrispondente elenco delle posizioni denunciate con il codice CIDA 69.

Entrambi gli elenchi dei datori di lavoro non domestico sopracitati recheranno l'indicazione della Sede lnps presso la quale la denuncia é stata effettuata.

Per i datori di lavoro domestico, l'INPS fornirà l'elenco, sempre con l'indicazione della Sede competente in base all'indirizzo di residenza dei datore di lavoro, delle posizioni per le quali é stato effettuato il versamento della quota forfetaria e che risultano in regola con i pagamenti a tutto il IV trimestre 2012.

Parallelamente, saranno redatti due elenchi relativi ai:

1. datori di lavoro non domestico (aziende agricole e non) che, pur avendo versato la quota forfetaria, non risultano aver acceso la matricola provvisoria con il c.a. 5W ovvero denunciato i lavoratori con il codice CIDA 69;

2. datori di lavoro domestico che, pur avendo versato la quota forfetaria, non risultano aver proceduto con la regolarizzazione contributiva prevista dalla legge quale requisito per l'emersione, cioè i versamenti dei contributi a tutto il IV trimestre 2012.

Si precisa che, all'atto della convocazione, é necessario presentarsi con la posizione contributiva già regoiarizzata in riferimento alla durata dell'intero rapporto di lavoro pena il rigetto della domanda.

I medesimi Sportelli unici potranno procedere alla convocazione prioritaria sulla base degli elenchi forniti dall'INPS, consultabiii sull'home page del sistema SPI dei:

a) datori di lavoro non domestico che hanno denunciato i lavoratori con il sistema UniEmens e che hanno attivato la matricola provvisoria (c.a. 5W);

b) datori di lavoro non domestico che hanno denunciato i lavoratori con il codice CIDA 69;

c) datori di lavoro domestico che risultano aver versato regolarmente fino al IV trimestre 2012.

2) Requisiti del datore di lavoro.

In merito ai pareri da esprimere sui datori di lavoro inseriti nella cosiddetta "black list", si precisa quanto segue:

- le giustificazioni presentate dal datore di lavoro nel caso di mancato ritiro da parte dello stesso del nulla osta, nelle procedure di decreto fiussi degli anni precedenti e nel caso di mancata assunzione del lavoratore dopo la firma del contratto di soggiorno per dichiarata irreperibilità dello stesso, dovranno essere valutate caso per caso. Le giustificazioni saranno considerate, in base ai principi di ragionevolezza e buona fede, purché tali comportamenti non risultino ricorrenti in relazione al medesimo datore di lavoro. Le DTL rivaluteranno opportunamente dette dichiarazioni potendo, eventualmente, ove sussistano i requisiti sopra richiamati, modificare il parere precedentemente espresso.

3) Eventi riferibili al datore di lavoro

Così come previsto dall' articolo 9 comma 10 del decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013  , nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro (ossia tutte le ipotesi che hanno causato parere negativo da parte della Questura o della Direzione territoriale del lavoro) la notifica di rigetto inviata al lavoratore verrà integrata dalla convocazione dello stesso presso lo Sportello Unico. Quest'ultimo Ufficio, previa verifica dei pagamenti delle somme previste dall' art. 5 comma 5 del D.Lgs 109/2012  consultabili sui citati elenchi forniti dalI'INPS, e del requisito della presenza sul territorio nazionale al 31 dicembre 2011, provvederà al rilascio della richiesta di un permesso di soggiorno per attesa occupazione (mod. 209) a favore del lavoratore. Al riguardo sul sistema SPI verra resa disponibile un'apposita funzione le cui modalità operative saranno specificate nell'aggiornamento del manuale utente, che verrà pubblicato sull'home page dello stesso sistema. I procedimenti penali ed amministrativi di cui al comma 6 del decreto legislativo 109 del 2012  a carico del lavoratore sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro viene meno la sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi a suo carico di cui all' articolo 5 comma 6 del decreto legislativo 109 del 2012  . Nel caso in cui il provvedimento di rigetto sia stato già notificato al lavoratore lo Sportello Unico competente potrà procedere, tramite apposita funzione sull'applicativo SPI, alla convocazione del lavoratore per il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

4) Cessazione del rapporto di lavoro e assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro

Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, cosi come previsto dall' articolo 9 comma 10 decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013  , ove il lavoratore abbia il requisito della presenza al 31 dicembre 2011, accertato in sede di convocazione delle parti presso lo Sportello Unico, é previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le modalità di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro sono quelle contenute nella circolare INPS n.10 del 17.1.2013  , inoltrata agli Sportelli Unici con Circolare del Ministero dell'lnterno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - n. 619 del 31.1.2013  con la quale é stato previsto l'obbligo del datore di lavoro di comunicare al SUI ed al predetto lstituto di previdenza l'interruzione del rapporto di lavoro.

L'lNPS provvederà ad inviare, con cadenza mensile, le comunicazioni di cessazione relative ai lavoratori domestici al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione ed al Ministero dell'lnterno Dipartimento per le Libertà Civili e l'lmmigrazione. Tali comunicazioni saranno consultabili sulla home page del sistema SPI.

Si evidenzia, inoltre, che in questa ipotesi il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 dell'articoIo 5 del decreto legislativo 109 del 2012  sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro. Gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, al fine dell'applicazione del comma 10 dell' articolo 5 del decreto legislativo 109 del 2012  .

Qualora il lavoratore risulti titolare di un nuovo rapporto di lavoro al momento del rilevamento fotodattiloscopico presso gli uffici immigrazione delle Questure, presentando copia della comunicazione obbligatoria - che assolve, come noto, gli obblighi in capo al datore di lavoro derivanti dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato - potrà ottenere direttamente un perrnesso di soggiorno per lavoro subordinato.

5) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito ai lavoratori subordinati oggetto di procedura di emersione

Nel rinviare alle disposizioni impartite dagli istituti in merito alle modalità di richiesta, si riportano di seguito le indicazioni da seguire nella fase di inoltro della richiesta di DURC allo Sportello Unico previdenziale che risolvono le problematiche emerse ad oggi.

- Nella compilazione dei dati necessari per l'inoltro della richiesta, qualora non si conosca la Pec o il numero del fax dell'azienda, é comunque sufficiente procedere alla valorizzazione dei relativi campi nel formato previsto dall'applicativo che effettua solo controlli formali, ad esempio é sufficiente inserire x@y.wz per la PEC e 999999, vale a dire 6 cifre, per il fax;

- Nella sezione "dati azienda" dovranno essere riportati i dati della matricola provvisoria del datore di lavoro e della sede INPS indicati nell'elenco di cui alla lett. a) del paragrafo 1) della presente nota.

In sede locale, come già sperimentato con successo dallo Sportello Unico di Miiano, dovranno essere presi accordi direttamente con le sedi INPS di competenza per convenire la modalità di definizione dei Durc relativi alle aziende che abbiano attivato la procedura di emersione 2012 e per ricevere le informazioni in merito alla tipologia di azienda per la quale il controllo deve essere effettuato. In presenza di aziende edili gli Sportelli acquisiranno dai datori di lavoro il numero di iscrizione alla Cassa Edile.

La verifica di regolarità dei datori di lavoro agricoli avverrà sutla base dei dati forniti dall'INPS nell'elenco di cui alla lett. b) del paragrafo 1) per i quali è stato effettuato un incrocio con i pagamenti a tutto il III trimestre 2012. L'elenco evidenzia le posizioni regolari e irregolari. Con riferimento a queste ultime é stata operata la distinzione tra i datori di lavoro che hanno effettuato versamenti parziali e quelli che ad oggi, pur in presenza di denuncia DMAG non risultano avere effettuato alcun versamento.

6) Requisito reddituale, certificazione medica e idoneità alloggiativa.

- Nel caso di redditi congiunti di più famiiiari, nell'eventualità che la DTL abbia espresso parere positivo con riserva, data la difficoltà di verifica degli stessi; lo Sportello Unico potrà sciogliere la riserva procedendo al controllo della documentazione prodotta successivamente, relativa alla certificazione reddituale.

- Nel caso in cui la documentazione presentata non risufti idonea alla prosecuzione della trattazione della procedura, la documentazione sarà inviata alla DTL per la relativa valutazione. Nel caso di assunzione di più lavoratori domestici é opportuno che la verifica del reddito sia effettuata senza procedere alla automatica moltiplicazione del reddito (es 20.000 per un domestico, 40.000 per due domestici), ma la DTL dovrà valutare caso per caso la situazione reddituale complessiva del datore di lavoro ai sensi dell' art. 3, comma 3, del Decreto Interministeriale del 29.08.2012  , nonché dell' art. 30-bis, comma 8 del DPR 394/1999  e s.m.i.;

- lo Sportello Unico provvede alla verifica della documentazione attestante il bisogno di assistenza nel caso di assunzione di uno o più badanti. La certificazione medica attestante la necessità di assistenza dovrà essere considerata valida sia in presenza di un provvedimento di riconoscimento dell'invalidità civile, sia nel caso di attestazione circa la necessità di assistenza rilasciata da parte del medico di famiglia iscritto al Servizio Sanitario Nazionale. Nel caso di richiesta di assunzione di una o più badanti, in mancanza della prescritta certificazione medica, la domanda sarà rinviata alia DTL per le necessarie verifiche dei requisiti reddituali.

- la mancanza di idoneità alloggiativa non può essere ostativa alla procedura di regolarizzazione di un lavoratore straniero. lnfatti ai sensi del combinato di cui all' art. 5 bis del T.U. lmmigrazione  , degli artt. 8 bis  e 35, comma 1  , del Regolamento di attuazione DPR 394 del 1999 , costituisce un requisito del solo contratto di soggiorno, e peraltro non ne è richiesta la sussistenza, ma la mera "richiesta di certificazione della idoneità alloggiativa". Nell'ambito della procedura di emersione, quindi, l'idoneità alloggiativa va richiesta ma non puo essere considerata da sola quale motivazione per un rigetto.

Le SS.LL. sono invitate ad impartire ai Dirigenti responsabili degli Sportelii Unici e delle Direzioni Territoriali del Lavoro ed al personale assegnato tutte le indicazioni ritenute opportune per la corretta applicazione dei contenuti della presente circolare, dando, altresi, la più ampia diffusione degli stessi, anche per il tramite dei Consigli Territoriaii per l'Immigrazione integrati della presenza delle associazioni di categoria firmatarie dei protocoili d'intesa ed anche alle associazioni rappresentative delle comunità straniere eventualmente presenti sul territorio.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

 

Il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione dell'Asilo: Malandrino

Il Direttore Generale dell'Immigrazione e delle Politiche d'Integrazione: Forlani