Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 28 ottobre 2008, n. 4660
  Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell' articolo 29  del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal Decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008  .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2008-10-28;4660

Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta

e, per conoscenza :

Al Ministero degli Affari Esteri, DGPIEM - Ufficio VI Centro Visti - Roma

Al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali - Dir. Gen. delle risorse umane e affari generali Via Flavia 6 - Roma

Direzione Generale dell'Immigrazione Via Fornovo 8 - Roma

All'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Via del Giorgione 159 - Roma

Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede

Al Dipartimento della P.S. Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Sede

Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Sede


 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247, del 21 ottobre 2008, è stato pubblicato il decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008,  , recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5  , recante attuazione della direttiva 2003/86/CE  relativa al diritto di ricongiungimento familiare", con il quale è stata varata la riforma della disciplina del ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri, mediante la modifica dell' articolo 29 del Testo Unico sull'Immigrazione D.Lgs. n. 286/98  .

Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all'estero.

Al riguardo, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, rappresenta quanto segue.

I requisiti oggettivi in base ai quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono stati così modificati:

a) Reddito. lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (comma 3 lett. b).

b) Assicurazione sanitaria. E' stato previsto l'obbligo di stipulare - nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni - una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o di provvedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene determinato con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 3 b) bis).

Le novità concernenti i i requisiti soggettivi sono:

a) Coniuge. E' ammessa l'istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purchè di età superiore a diciotto anni (comma 1 lett. a).

b) Figli. E' previsto che per i figli maggiorenni possa essere richiesto il ricongiungimento familiare qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (comma 1 lett. c).

c) Genitori. E' ammessa la richiesta di ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (comma 1 lett. d).

d) Rapporti di famiglia e stato di salute - Documentazione probatoria. Con l'introduzione del comma 1 bis dell'articolo 29  viene previsto che, ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione alla mancanza di una autorità riconosciuta, o comunque o, comunque, quando sussistano fondati dubbi sull'autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatico o consolari provvedono al rilascio di certificazioni anche sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati, secondo l'autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici adottata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, con la modifica del comma 8 del richiamato articolo 29  , viene portato da novanta a centottanta giorni il termine oltre il quale lo straniero può ottenere il vistom di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

In assenza di espresse disposizioni transitorie, le istanze di ricongiungimento familiare potranno essere presentate ai sensi delle nuove disposizioni a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in esame (5 novembre 2008). Per quel che concerne le domande presentate ancora in istruttoria e per le quali non sia stata acquisita la documentazione, all'atto della convocazione, dovrà essere attestato dall'interessato il possesso dei requisiti prescritti dalla nuova normativa.

Si assicura, altresì, che si è provveduto a modificare la modulistica in uso per le richieste di ricongiungimento familiare, specie per quanto riguarda le istruzioni predisposte per la compilazione dei moduli stessi che sarà in uso alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Si raccomanda alle SS.LL. di dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione, alle novità introdotte dal decreto in oggetto e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

 

Il Direttore Centrale Ciclosi