Ai Sigg. Prefetti Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento - Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano - Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta
e, p. c. Al Ministero degli Affari Esteri - DGPIEM Roma
Al Min. del Lavoro e della Previdenza Soc. - Dir. Gen. delle Risorse Umane e Affari Gen. Roma
Al Ministero della Solidarietà Sociale - Dir. Gen. dell'Immigrazione Roma
Al Gabinetto del Sig. Ministro Sede
Al Dip. della P.S. - Dir. Centr. dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere Sede
Di seguito alla circolare n. 0000594 del 14/02/2007 con la quale sono state impartite nuove direttive relativamente alla procedure inerenti il rilascio del nulla osta per il ricongiungimento familiare in applicazione del decreto legislativo 8/01/2007 n. 5 ed in attesa della piena attivazione, che con riferimento a tali istanze, del nuovo sistema informatico che, come noto, prevede l'acquisizione on line, di tutte le domande relative ai provvedimenti di competenza dello Sportello Unico per l'immigrazione, si ritiene necessario apportare alcuni correttivi transitori alle attuali procedure al fine di accelerare la definizione delle istanze ancora in trattazione.
In particolare, per le domande pervenute e non inserite nel sistema informatico appare opportuno procedere alla preventiva verifica della completezza dei documenti inviati, ed alla convocazione dello straniero per eseguire le eventuali e necessarie integrazioni.
Al riguardo giova ricordare che lo Sportello Unico, sulla base della documentazione esibita, deve valutare la sussistenza dei requisiti relativi all'idoneità alloggiativi ed al reddito prodotto dallo straniero e che copia della citata documentazione, completata dal timbro dell'ufficio, deve essere consegnata al richiedente.
L'inserimento nel sistema informatico e l'avvio dell'iter procedurale, quindi, avverrà solo dopo che l'istanza sarà stata completata con l'acquisizione della documentazione richiesta con la procedura sopra indicata.
La soluzione intende razionalizzare la procedura prevedendo che l'attività di data entry sia attivata da parte degli operatori dello Sportello Unico solo per le pratiche trattabili.
Se al momento della convocazione l'interessato non si presenterà, non produrrà la documentazione o se la stessa, nonostante la richiesta integrazione, non sarà ritenuta idonea si procederà al contestuale rigetto dell'istanza.
Si ritiene, comunque, opportuno chiarire che la procedura sopra descritta è soprattutto destinata ad essere utilizzata nelle realtà ove maggiore risulta essere il numero delle istanze giacenti.
Inoltre, al fine di consentire a questa Direzione Centrale il monitoraggio dell'andamento dell'attività, dovrà essere inviata una statistica (utilizzando l'allegato modello) relativa al numero delle domande de ricongiungimento familiare ancora pendenti per le quali non sia stato effettuato l'inserimento informatico.
La rilevazione, successivamente alla prima che dovrà tener conto delle giacenze, andrà ripetuta settimanalmente inviando l'aggiornamento del modello per via informatica all'indirizzo di posta elettronica dlci.politicheimmigrazione@interno.it ogni martedì, aggiungendo al dato iniziale le domande pervenute nel corso della settimana precedente.
Al fine di evitare la consegna del nulla osta a chi già abbia ottenuto il visto di ingresso, si rende noto che è stato interessato il Ministero degli Affari Esteri affinché comunichi i dati relativi ai visti rilasciati ai sensi dell'art. 29 comma 8.
Il tale ipotesi, infatti, come è noto il visto per ricongiungimento familiare può essere rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche dopo i 90 giorni successivi alla richiesta di nulla osta, dietro esibizione della copia della documentazione contrassegnata dallo Sportello Unico.
Per completezza informatica, si rappresenta, infine, che sono stati avviati contatti con l'ANCI per l'adozione di protocollo di intesa per ottenere la preventiva verifica, da parte dei Comuni, della documentazione relativa all'alloggio ed al reddito richiesti per ottenere il nulla osta per ricongiungimento familiare.
Nelle more della definizione dell'intesa potranno, comunque, essere proseguite o avviate le attività di collaborazione che a livello territoriale saranno ritenute utili per diminuire l'arretrato esistente nella materia dei ricongiungimenti familiari.
Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e nel confermare la disponibilità di questa Direzione centrale a fornire ogni ulteriore assistenza si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.
Il Direttore Centrale (Ciclosi)