Ai Sigg. Prefetti Loro Sedi
Al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento
Al Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Presidente della Giunta Regionale della Valle d'Aosta - Aosta
Si fa seguito alle circolari n. 23/07 dell'8 novembre 2007, pari oggetto.
Al riguardo, si comunica che sono stipulati, a livello centrale, gli allegati protocolli di intesa con le Associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro (All. 1) - non ancora sottoscritto dalla Confindustria -, con gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale (All. 2) - non ancora sottoscritto da Sias, Inpal e Enapa - nonchè con le Organizzazioni sindacali e le Associazioni iscritte nel registro di cui all' art. 42 del T.U. n. 286/1998 (All. 3) - non ancora sottoscritto dall'ARCI.
Nel richiamare le puntuali indicazioni già fornite con la circolare cui si fa seguito si ringrazia per la collaborazione.
Il Direttore Centrale Ciclosi
Ministero dell'Interno - Ministero della Solidarietà Sociale
PROTOCOLLO DI INTESA
COLLABORAZIONE RIGUARDANTE I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE
TRA
- IL MINISTERO DELL'INTERNO con sede legale in Roma - Piazza del Viminale n. 1
- IL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE con sede legale in Roma via Fornovo n. 8
E
- Le Associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro
VISTI
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione";
- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242 recante il "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice dell'Amministrazione digitale";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.M. 23 aprile 2007 recante "Approvazione della carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione";
VISTO
- il Protocollo d'intesa stipulato il 6 dicembre 2006 , al quale hanno aderito successivamente ulteriori associazioni rappresentative e con il quale è stata regolata la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza ai datori di lavoro riguardante le istanze in materia di rilascio del nulla osta al lavoro.
PREMESSO
che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture - U.T.G. ,nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, sono affidate le procedure relative al rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato e di nulla-osta al ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, oltre che alla conversione del permesso di soggiorno e altre procedure specificamente previste;
che le Associazioni firmatarie del presente documento nell'ambito dei loro fini istituzionali esercitano, a livello nazionale, attività di informazione, di assistenza e di tutela a favore dei datori di lavoro;
CONSIDERATO
a) che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione sono impegnati a trattare un numero elevatissimo di istanze di rilascio di nulla-osta al lavoro relative ai decreti flussi e di rilascio di nulla-osta al lavoro ex articolo 27 del T.U. sull'immigrazione, oltre ad un numero crescente di procedimenti relativi ad istanze di ricongiungimento familiare, nonchè ad attendere a tutti gli altri adempimenti attribuiti allo Sportello;
b) che, per accelerare le procedure di cui alla precedente lettera a) il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha predisposto una procedura di presentazione delle domande allo Sportello Unico per l'Immigrazione con modalità informatica e conseguente abolizione di qualunque modalità cartacea;
c) che, per venire incontro alle aspettative dei cittadini italiani e stranieri interessati, si rende opportuno ricorrere a forme di collaborazione qualificata, anche in considerazione della menzionata procedura di presentazione in via esclusivamente informatica delle istanze;
d) che le Associazioni firmatarie del presente documento hanno offerto, senza alcun onere a carico della Pubblica Amministrazione, la propria disponibilità a promuovere la collaborazione, delle loro articolazioni territoriali e/o di categoria con i predetti Sportelli Unici, per l'espletamento delle suddette procedure.
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art.1 (Oggetto del Protocollo)
1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza riguardante le istanze di nulla osta al lavoro di cui all' art. 27 del TU sull'immigrazione di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
2. In particolare, le Parti si impegnano a collaborare al fine di:
a) fornire ai datori di lavoro interessati assistenza e informazioni nella compilazione e dei moduli informatici;
b) attivare le necessarie sinergie tra Sportelli Unici per l'Immigrazione e le Associazioni di rappresentanza dei datori di lavoro che operano sul territorio per l'attuazione della predetta collaborazione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione.
Art. 2 (Piani di attività)
1. Le Associazioni firmatarie del presente protocollo promuoveranno la collaborazione delle loro Associazioni o Sezioni territoriali con gli Sportelli Unici per l'Immigrazione per la compilazione e la spedizione delle istanze in via informatica, su richiesta dei datori di lavoro interessati da cui le medesime Associazioni o Sezioni territoriali e/o categoriali abbiano ricevuto ed accettata apposita delega.
2. Le Parti concordano di prevedere l'accesso, da parte delle Associazioni o Sezioni territoriali e/o categoriali interessate, al sistema informatico dello Sportello Unico al fine di ottenere la possibilità di scaricare i moduli di interesse occorrenti e di acquisire notizie sullo stato delle pratiche relative al rilascio dei provvedimenti di nulla osta da parte dello Sportello Unico, nonchè di fornire informazioni su richiesta dei datori di lavoro interessati da cui abbiano ricevuto ed accettato apposita delega.
3. L'accesso al sistema viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi, da parte delle Associazioni o Sezioni territoriali e/o categoriali interessate, sulla base di apposita modulistica, al Prefetto territorialmente competente, la cui gestione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza da parte delle associazioni richiedenti, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza ulteriore avviso.
4. Le Associazioni o Sezioni territoriali e/o categoriali che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si impegna a comunicare anticipatamente al Prefetto territorialmente competente, ogni variazione e/o la eventuale cessazione dell'attività da parte di collaboratori ai quali è stata rilasciata la personale credenziale di autenticazione.
5. La Associazioni o Sezioni territoriali e/o categoriali che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si assumono ogni responsabilità nel rapporto con i datori di lavoro che hanno loro conferito l'apposita delega all'inoltro delle domande agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
Art. 3 (Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)
1. L'amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, anche per il tramite dei Prefetti e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, supporterà le iniziative di informazione e formazione predisposte dalle Associazioni firmatarie del presente atto e dalle loro articolazioni territoriali e/o categoriali.
2. L'amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione per esigenze di sicurezza si riserva la facoltà di revocare, in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza preventivo avviso.
Art. 4 (Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione)
1. Le Parti, nell'ambito del presente protocollo d'intesa, predisporranno azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al protocollo stesso, alle iniziative ed ai progetti da esso derivanti - comprese eventuali iniziative di formazione del personale delle associazioni addetto - e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i Consigli Territoriali per l'Immigrazione.
Art. 5 (Durata)
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo dalla data della stipula, avrà durata annuale e potrà essere rinnovato tacitamente. La disdetta di una delle Parti deve avvenire con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 6 (Integrazioni e Modifiche)
1. Il presente Protocollo aperto può essere successivamente sottoscritto per adesione da altre Associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, previa richiesta al Ministero dell'Interno, Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione, e parimenti può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.
Art. 7 (Tutela dei Dati Personali)
1. Le Associazioni o Sezioni Territoriali e/o categoriali che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ,sono obbligate ad osservare gli articoli 29 e 30 del Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
2. Le Associazioni o Sezioni Territoriali e/o categoriali che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , si assumono ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbligano a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal predetto decreto n. 196/2003 .
Art. 8 (Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi:
Ministero dell'Interno - Piazza del Viminale, 1 - 00184 - Roma.
Ministero della Solidarietà Sociale - Via Fornovo, 8 - 00192 - Roma
Confindustria - Viale dell'Astronomia , 30 - 00144 - Roma
Confapi - Via della Colonna Antonina, 52 - 00187 - Roma
Confcommercio - Piazza G.G. Belli, 20 - 00153 - Roma
Confesercenti - Via Nazionale, 60 - 00184 - Roma
Federalberghi - Via Toscana, 1 - 00187 - Roma
Confcooperative - Borgo Santo Spirito, 78 - 00193 - Roma
Coldiretti Via XXIV Maggio, 43 - 00187 - Roma
Confagricoltura - C. so Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 - Roma
C.I.A. - Via M. Fortuny, 20 - 00191 - Roma
Copagri - Via Calabria, 32 - 00187 - Roma
Confartigianato - Via San Giovanni in Laterano, 152 - 00184 - Roma
C.N.A. - Via Guattani, 13 - 00161- Roma
Unione Nazionale Cooperative Italiane - Via San Sotero, 32 - 00165 - Roma
Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori - Via Bargoni, 8 - 00153 - Roma
A.N.P.A. - Via Rovigo, 14 - 00161- Roma
UNIMPRESA - Via Pietro Cavallini, 24 - 00193 - Roma
Ministero dell'Interno - Ministero della Solidarietà Sociale
PROTOCOLLO DI INTESA
COLLABORAZIONE RIGUARDANTE I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE
TRA
- IL MINISTERO DELL'INTERNO con sede legale in Roma - Piazza del Viminale n. 1 -
- IL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE con sede legale in Roma - Via Fornovo, n. 8
E
gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale
VISTI
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione";
- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242 recante il "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice dell'Amministrazione digitale";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la legge 30 marzo 2001, n. 152 recante "Nuova disciplina per gli Istituti di Patronato e di assistenza sociale";
- il D.M. 23 aprile 2007 recante "Approvazione della carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione";
- il Protocollo d'intesa stipulato il 6 dicembre 2006 , al quale hanno aderito successivamente ulteriori associazioni rappresentative e con il quale è stata regolata la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza ai datori di lavoro riguardante le istanze in materia di rilascio del nulla osta al lavoro.
PREMESSO
che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture- U.T.G., nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, sono affidate le procedure relative al rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato e di nulla-osta al ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, oltre che alla conversione del permesso di soggiorno e altre procedure specificamente previste;
che gli Istituti di Patronato firmatari del presente documento nell'ambito dei loro fini istituzionali esercitano, a livello nazionale, attività di informazione, di assistenza e di tutela a favore dei datori di lavoro e dei cittadini stranieri in materia di immigrazione;
CONSIDERATO
a) che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione sono impegnati a trattare un numero elevatissimo di istanze di rilascio di nulla-osta al lavoro relative ai decreti flussi e di rilascio di nulla-osta al lavoro ex articolo 27 del T.U. sull'immigrazione, oltre ad un numero crescente di procedimenti relativi ad istanze di ricongiungimento familiare, nonchè ad attendere a tutti gli altri adempimenti attribuiti allo Sportello;
b) che, per accelerare le procedure di cui alla precedente lettera a) il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha predisposto una procedura di presentazione delle domande allo Sportello Unico per l'Immigrazione con modalità informatica e conseguente abolizione di qualunque modalità cartacea;
c) che, per venire incontro alle aspettative dei cittadini italiani e stranieri interessati, si rende opportuno ricorrere a forme di collaborazione qualificata, anche in considerazione della menzionata procedura di presentazione in via esclusivamente informatica delle istanze;
d) che gli Enti firmatari del presente documento hanno offerto, senza alcun onere a carico della Pubblica Amministrazione, la propria disponibilità a collaborare con i predetti Sportelli Unici e con i cittadini interessati, per l'espletamento delle procedure.
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art.1 (Oggetto del Protocollo)
1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza riguardante le istanze di nulla osta al lavoro di cui all' art. 27 del TU sull'immigrazione di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
2. In particolare, le Parti si impegnano a collaborara al fine di:
a) fornire ai datori di lavoro interessati assistenza e informazioni nella compilazione e dei moduli informatici;
b) attivare le necessarie sinergie tra Sportelli Unici per l'Immigrazione e gli Enti firmatari del presente protocollo sul territorio per l'attuazione della predetta collaborazione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione.
Art. 2 (Piani di attività)
1. Gli Enti firmatari del presente protocollo promuoveranno la collaborazione delle loro articolazioni territoriali con gli Sportelli Unici per l'Immigrazione per la compilazione e la spedizione delle istanze in via informatica, su richiesta dei datori di lavoro interessati da cui le medesime Associazioni o Sezioni territoriali e/o categoriali abbiano ricevuto ed accettata apposita delega.
2. Le parti concordano di prevedere l'accesso, da parte degli Istituti di Patronato firmatari del presente atto, al sistema informatico dello Sportello Unico al fine di ottenere la possibilità di scaricare i moduli di interesse occorrenti e di acquisire notizie sullo stato delle pratiche relative al rilascio dei provvedimenti di nulla osta da parte dello Sportello Unico, nonchè di fornire informazioni su richiesta dei datori di lavoro interessati da cui abbiano ricevuto ed accettato apposita delega.
3. L'accesso al sistema viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi, da parte degli Istituti di Patronato firmatari del presente atto, sulla base di apposita modulistica e per il tramite del Prefetto territorialmente competente, la cui gestione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza da parte del soggetto richiedente, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza ulteriore avviso.
4. Gli Enti firmatari del presente atto che abbia ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si impegna a comunicare anticipatamente al Prefetto territorialmente competente, ogni variazione e/o la eventuale cessazione dell'attività da parte di collaboratori ai quali è stata rilasciata la personale credenziale di autenticazione.
5. Gli Enti firmatari del presente atto che abbia ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si assume ogni responsabilità nel rapporto con i datori di lavoro che hanno alla medesima conferito l'apposita delega all'inoltro delle domande agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
Art. 3 (Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)
1. L'amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, anche per il tramite dei Prefetti e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, supporterà le iniziative di informazione e formazione predisposte da....firmataria del presente atto.
2. L'amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione per esigenze di sicurezza si riserva la facoltà di revocare, in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza preventivo avviso.
3. L'amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione si impegna a fornire, su richiesta dei Patronati firmatari del presente Protocollo, i report statistici relativi all'attività svolta dai singoli patronati.
Art. 4 (Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione)
1. Le Parti, nell'ambito del presente protocollo d'intesa, predisporranno azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al protocollo stesso, alle iniziative ed ai progetti da esso derivanti - comprese eventuali iniziative di formazione del personale delle associazioni addetto - e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i Consigli Territoriali per l'Immigrazione.
Art. 5 (Durata)
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale e potrà essere rinnovato tacitamente. La disdetta di una delle Parti deve avvenire con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 6 (Integrazioni e Modifiche)
1. Il presente Protocollo aperto può essere successivamente sottoscritto per adesione da altre Associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, previa richiesta al Ministero dell'Interno, Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione, e parimenti può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.
Art. 7 (Tutela dei Dati Personali)
1. Gli Enti firmatari che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , sono obbligati ad osservare gli articoli 29 e 30 del Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
2. Gli Enti firmatari e le loro eventuali articolazioni territoriali che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , si assumono ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbligano a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal predetto decreto n. 196/2003 .
Art. 8 (Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi:
Ministero dell'Interno - Piazza del Viminale, 1 - 00184 - Roma
Ministero della Solidarietà Sociale - Via Fornovo, 8 - 00192 - Roma
Patronato Informafamiglia - Piazza Benedetto Cairoli, 2 - 00186 - Roma
Patronato Acai - Piazza Capranica, 78 - 00186 - Roma
Patronato Claai - Corso Manusardi, 10 - 20136 - Roma
Patronato Labor - Via Nomentana, 133 - 00161 - Roma
Patronato Ital-Uil - Via Po, 162 -00198 - Roma
Patronato Inas Cisl - Viale Regina Margherita, 83/d -00198 - Roma
Patronato Inca CGIL - Via G. Paisiello, 43 -00198 - Roma
Patronato ACLI - Via Giuseppe Marcora, 18/20 - 00153 - Roma
Patronato Inpas - Via di Vigna Jacobini, 5 -00185 - Roma
Patronato Enapa - Corso Vittorio Emanuele II, 101 - 00186 - Roma
Roma 16 novembre 2007
Ministero dell'Interno - Ministero della Solidarietà Sociale
PROTOCOLLO DI INTESA
COLLABORAZIONE RIGUARDANTE I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE
TRA
- IL MINISTERO DELL'INTERNO con sede legale in Roma - Piazza del Viminale n. 1 - Roma, rappresentato dal Prefetto Mario Ciclosi, Vice Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
E
- Le Organizzazioni sindacali, le Associazioni e gli Enti che svolgono attività di tutela ad assistenza a livello nazionale in materia di immigrazione
VISTI
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione";
- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242 recante il "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 , e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice dell'Amministrazione digitale";
- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D.M. 23 aprile 2007 recante "Approvazione della carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione";
- il Protocollo d'intesa stipulato il 6 dicembre 2006 , al quale hanno aderito successivamente ulteriori associazioni rappresentative e con il quale è stata regolata la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza ai datori di lavoro riguardante le istanze in materia di rilascio del nulla osta al lavoro.
PREMESSO
che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture- U.T.G.,nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, sono affidate le procedure relative al rilascio di nulla-osta al lavoro subordinato e di nulla-osta al ricongiungimento familiare dei cittadini extracomunitari residenti all'estero, oltre che alla conversione del permesso di soggiorno e altre procedure specificamente previste;
che gli Enti e le Associazioni firmatarie del presente documento nell'ambito dei loro fini istituzionali esercitano, a livello nazionale, attività di informazione, di assistenza e di tutela in materia di immigrazione;
CONSIDERATO
a) che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione sono impegnati a trattare un numero elevatissimo di istanze di rilascio di nulla-osta al lavoro relative ai decreti flussi e di rilascio di nulla-osta al lavoro ex articolo 27 del T.U. sull'immigrazione, oltre ad un numero crescente di procedimenti relativi ad istanze di ricongiungimento familiare, nonchè ad attendere a tutti gli altri adempimenti attribuiti allo Sportello;
b) che, per accelerare le procedure di cui alla precedente lettera a) il Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha predisposto una procedura di presentazione delle domande allo Sportello Unico per l'Immigrazione con modalità informatica e conseguente abolizione di qualunque modalità cartacea;
c) che, per venire incontro alle aspettative dei cittadini italiani e stranieri interessati, si rende opportuno ricorrere a forme di collaborazione qualificata, anche in considerazione della menzionata procedura di presentazione in via esclusivamente informatica delle istanze;
d) che gli Enti e le Associazioni firmatarie del presente documento ha offerto, senza alcun onere a carico della Pubblica Amministrazione, la propria disponibilità a collaborare con i predetti Sportelli Unici, per l'espletamento delle suddette procedure.
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE
Art.1 (Oggetto del Protocollo)
1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la collaborazione per l'attività di informazione e assistenza riguardante le istanze di nulla osta al lavoro di cui all' art. 27 del TU sull'immigrazione di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.
2. In particolare, le Parti si impegnano a collaborare al fine di:
a) fornire ai datori di lavoro e/o ai cittadini extracomunitari - ad es. per quanto attiene le procedure di ricongiungimento familiare - interessati assistenza e informazioni nella compilazione dei moduli informatici;
b) ad attivare le necessarie sinergie tra Sportelli Unici per l'Immigrazione e gli Enti e le Associazioni firmatarie del presente protocollo sul territorio per l'attuazione della predetta collaborazione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione.
Art. 2 (Piani di attività)
1. Gli Enti e le Associazioni firmatarie del presente protocollo collaborerà con gli Sportelli Unici per l'Immigrazione per la compilazione e la spedizione delle istanze in via informatica, su richiesta dei datori di lavoro interessati da cui le medesime Associazioni o Sezioni territoriali e/o categoriali abbiano ricevuto ed accettata apposita delega.
2. Le parti concordano di prevedere l'accesso, da parte degli Enti e delle Associazioni firmatari del presente atto, al sistema informatico dello Sportello Unico al fine di ottenere la possibilità di scaricare i moduli di interesse occorrenti e di acquisire notizie sullo stato delle pratiche relative al rilascio dei provvedimenti di nulla osta da parte dello Sportello Unico, nonchè di fornire informazioni su richiesta dei datori di lavoro interessati da cui abbiano ricevuto ed accettato apposita delega.
3. L'accesso al sistema viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi, da parte degli Enti e delle Associazioni firmatarie del presente atto, sulla base di apposita modulistica e per il tramite del Prefetto territorialmente competente, la cui gestione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza da parte del soggetto richiedente, così come disposto dall'Amministrazione che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza ulteriore avviso.
4. Gli Enti e le Associazioni firmatarie del presente atto che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si impegnano a comunicare anticipatamente al Prefetto territorialmente competente, ogni variazione e/o la eventuale cessazione dell'attività da parte di collaboratori ai quali è stata rilasciata la personale credenziale di autenticazione.
5. Gli Enti e le Associazioni firmatari del presente atto che abbia ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione si assume ogni responsabilità nel rapporto con i datori di lavoro che hanno conferito l'apposita delega all'inoltro delle domande agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
Art. 3 (Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)
1. L'amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, anche per il tramite dei Prefetti e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, supporterà le iniziative di informazione e formazione predisposte dagli Enti firmatari del presente atto.
2. L'amministrazione dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione per esigenze di sicurezza si riserva la facoltà di revocare, in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza preventivo avviso.
Art. 4 (Azioni di promozione, diffusione e sensibilizzazione)
1. Le Parti, nell'ambito del presente protocollo d'intesa, predisporranno azioni finalizzate a dare adeguata pubblicità al protocollo stesso, alle iniziative ed ai progetti da esso derivanti - comprese eventuali iniziative di formazione del personale delle associazioni addetto - e ne promuoveranno la diffusione e la conoscenza, anche tramite i Consigli Territoriali per l'Immigrazione.
Art. 5 (Durata)
1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata fino al 31 dicembre 2008 e potrà essere rinnovato tacitamente di anno in anno. La disdetta di una delle Parti deve avvenire con preavviso di almeno 30 giorni a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 6 (Integrazioni e Modifiche)
1. Il presente Protocollo aperto può essere successivamente sottoscritto per adesione da altre Associazioni nazionali di rappresentanza dei datori di lavoro, previa richiesta al Ministero dell'Interno, Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione, e parimenti può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto dalle Parti.
Art. 7 (Tutela dei Dati Personali)
1. Gli Enti e le Associazioni firmatari che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , sono obbligate ad osservare gli articoli 29 e 30 del Titolo V del predetto decreto in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali, ed in ordine alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.
2. Gli Enti e le Associazioni firmatari che, nel dare attuazione al presente Protocollo, effettueranno un trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , si assumono ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbligano a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e, più in generale, le notizie che verranno acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal predetto decreto n. 196/2003 .
Art. 8 (Comunicazioni)
Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi:
Ministero dell'Interno - Piazza del Viminale, 1 - 00184 - Roma.
Ministero della Solidarietà Sociale - Via Fornovo, 8 - 00192 - Roma
Ugl - Via Margutta, 19 - 00197 Roma
Anolf - Via Salaria, 89 - 00198 Roma
Arci - Via dei Monti di Pietralata, 16 - 00157 Roma
Roma, 16 novembre 2007