AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI - BOLZANO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA SERVIZIO AFFARI DI PREFETTURA P.zza della Repubblica, 15 - AOSTA
e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA - PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI
AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO - SEDE
ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE - SEDE
ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Via Cesare Balbo n. 16 - ROMA
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI Via dei Prefetti n. 46 - ROMA
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE Via dei Mille n. 35 E/F - CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
ALLA DE.A. - Demografici Associati - c/o Amministrazione Comunale - V.le Comaschi n. 1160 - CASCINA (PI)
AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE DELLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI per gli adempimenti di competenza - SEDE
Dall'esame dei ricorsi giurisdizionali ed amministrativi prodotti, in seguito a provvedimenti di diniego della richiesta di iscrizione anagrafica, è emerso che uno dei motivi di impugnativa più frequenti è rappresentato dall'omessa comunicazione prevista dall' art. 10-bis della legge 241/90 , il quale introduce l'obbligo per le Amministrazioni, nei procedimenti ad istanza di parte, di dare comunicazione all'interessato dei motivi sui quali si fonda la proposta di provvedimento negativo.
In particolare, in base a tale disposizione, le Amministrazioni, prima dell'adozione del provvedimento finale, sono tenute a comunicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, che impediscono l'accoglimento dell'istanza ovvero l'accoglimento parziale della medesima.
Tale fase endoprocedimentale, che riguarda i provvedimenti ad istanza di parte e quelli a contenuto negativo, costituisce una ulteriore fase partecipativa, tesa a valorizzare il procedimento come effettivo luogo di acquisizione degli interessi e di riduzione del contenzioso.
In proposito, questa Amministrazione, come già anticipato nelle risposte ai singoli quesiti (cfr. sito web www.servizidemografici.interno.it ), ha ritenuto siffatta disposizione applicabile ai procedimenti anagrafici, tenuto conto del tenore dello stesso art. 10-bis , che individua le fattispecie per le quali non opera la previsione in parola ed in cui il legislatore ha considerato prevalenti le esigenze di celerità.
La norma in parola non indica analiticamente il contenuto del cosiddetto "preavviso di rigetto", ma si limita a prevedere che lo stesso deve riportare i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, sicchè il provvedimento di preavviso dovrà dare contezza degli elementi di fatto e di diritto che impediscono di definire positivamente il procedimento anagrafico ad istanza di parte.
È da precisare, altresì, che nonostante la formulazione estensiva dell'art. 3, comma quarto, delle legge 241/1990 , il quale prevede che "In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere", il preavviso di rigetto, da portare, comunque, necessariamente a conoscenza del richiedente, non deve contenere tali indicazioni, potendo l'interessato impugnare l'eventuale provvedimento finale di diniego.
In base al contenuto del citato art. 10-bis , il provvedimento finale da parte dell'ufficiale d'anagrafe non potrà essere adottato prima di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, potendo il richiedente, in tale arco temporale, presentare per iscritto le proprie osservazioni.
Invero, tale termine potrà essere oggetto solo di differimento da parte dell'ufficiale d'anagrafe, in relazione alla natura del singolo procedimento, mentre lo stesso istante, trattandosi di un termine a valenza difensiva, può manifestare la volontà di rinunciare al suo integrale decorso in funzione di una emanazione più rapida del provvedimento anagrafico.
Pertanto, una volta pervenute le osservazioni, o, in mancanza, decorso inutilmente il termine concesso per la produzione dei documenti, l'ufficiale d'anagrafe dovrà definire il relativo procedimento, indicando, in caso di mancato accoglimento delle osservazioni pervenute, le ragioni nel provvedimento finale (ultima parte art. 10- bis).
È da rilevare, in proposito, che il terzo inciso dell' art. 10-bis prevede che "La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo".
Si prega di voler portare a conoscenza dei Sigg.ri Sindaci il contenuto della presente circolare, sottolineando l'importanza del nuovo istituto, la cui corretta applicazione potrà, da un lato, risultare di grande utilità nella fase istruttoria del procedimento anagrafico, e, dall'altro, determinare una deflazione del contenzioso.
IL DIRETTORE CENTRALE: Ciclosi