Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA III STATO CIVILE  
CIRCOLARE 22 maggio 2008, n. 5
  Oggetto: Comunicazione urgente in tema di pubblicazioni di matrimonio da celebrare all'estero davanti all'autorità locale.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.affari.interni.territoriali;direzione.centrale.servizi.demografici:circolare:2008-05-22;5

Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano

Al Sig. Presidente della Regione Autonoma Valle d'Aosta - Servizio Affari di Prefettura - piazza della Repubblica, 15 - Aosta

e, per conoscenza:

Al Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale italiani all'Estero e Politiche Migratorie - Uff.III - Roma


 

A seguito dell'abrogazione dell' art. 115, co. 2 del codice civile  , disposto dall' art. 110 del D.P.R. 396/2000  , sono sorti contrasti interpretativi circa il permanere dell'obbligo dell'effettuazione delle pubblicazioni relativamente al matrimonio di un cittadino, quando tale matrimonio viene celebrato all'estero dalle autorità locali.

A fronte della esplicita abrogazione della norma codicistica che imponeva le pubblicazioni in caso di matrimonio all'estero, si faceva notare da parte della dottrina che tale abrogazione era dovuta non alla volontà di sottoporre ad una normativa diversa il matrimonio all'estero, quanto piuttosto alla circostanza della avvenuta abrogazione delle norme di cui agli artt. 93  , 94  e 95   del codice civile richiamate dall' art. 115 co. 2  . Altra dottrina poneva invece in luce sia l'elemento formale della abrogazione dell'art. 115 co. 2 sia la sostanziale difficoltà di dare concreta attuazione alla previsione normativa in caso di matrimonio da celebrare all'estero ai sensi delle norme ivi vigenti.

Dopo aver acquisito un parere in tal senso da parte del Consiglio di Stato, si ritiene di dover ora fornire le seguenti indicazioni.

In caso di matrimonio da celebrare all'estero da parte di un cittadino italiano, innanzi alle autorità di tale paese, deve ritenersi che non vi sia alcun obbligo di procedere alle pubblicazioni di matrimonio in Italia, a meno che la legge straniera non richieda anch'essa tali pubblicazioni. Tale posizione interpretativa è corroborata sia dalla espressa abrogazione dell' art. 115 co. 2 del codice civile  , sia dalla previsione dell' art. 28 della L. 218/95  che sottopone le formalità matrimoniali alla "legge del paese" dove il matrimonio viene celebrato.

Le pubblicazioni continuano ovviamente ad essere richieste nel caso di matrimonio celebrato innanzi alle autorità consolari italiane, in quanto detta autorità celebra il rito ai sensi della normativa italiana.

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra evidenziato ai Sigg. ri Sindaci.


 

Il Direttore Centrale Annapaola Porzio