Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 28 settembre 2007, n. 52
  OGGETTO: Iscrizione anagrafica per il riconoscimento della cittadinanza dei discendenti di cittadini italiani. Attuazione della legge n. 68/2007  sui permessi brevi.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2007-09-28;52

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura Piazza della Repubbiica n. 15 - AOSTA

e, per conoscenza: AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA - PALERMO

AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA - CAGLIARI

ALL'ISPETTORATO GENERALE DI AMMINISTRAZIONE - SEDE

ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA Via Cesare Balbo n. 16 - R0MA

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI Via dei Prefetti n. 46 - ROMA

ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE Via dei Mille n. 35 E/F - CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

ALLA DE.A. - Demografici Associati - clo Amministrazione Comunale - V.Ie Comaschi n. 1160 - CASCINA (PI)


 

Di seguito alla circolare n. 32, dei 13 giugno 2007, si pregano le SS.LL. di informare i comuni delia pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 2007, n. 181, del Decreto del Ministro dell'interno 26 luglio 2007  , recante "Modalità di presentazione della dichiarazione di presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e studio di cui alla legge 28 maggio 2007, n. 68  ".

Alla luce di quanto previsto daII'indicato Decreto Ministeriale, ai fini dell'iscrizione anagrafica dei soggetti provenienti da Paesi che non applicano l'accordo di Schengen, e che intendono richiedere il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, è sufficiente - ai fini della dimostrazione delia regolarità del soggiorno l'esibizione del timbro "Schengen" apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera.

Coloro che provengono da Paesi che applicano raccordo di Schengen dovranno esibire copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell' art. 109 del Regio decreto 18 giugno 1931, n.773  , ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive. il timbro o la copia della dichiarazione di presenza, a seconda dello Stato di provenienza, costituiscono titolo per il regolare soggiorno dello straniero in Italia nei primi tre mesi dalringresso, ovvero per il minor periodo previsto nel visto.

 

Il Direttore Centrale: Porzio