Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI AREA III STATO CIVILE  
 
 
CIRCOLARE 13 maggio 2008, n. 5226
  OGGETTO: comunicazione urgente in tema di applicabilità dell' art. 98 c. 2 del D.P.R. n. 396/2000  .  
 


 
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Ai Sigg. Prefetti della Repubblica


 

Come è noto l' articolo 98 c. 2 del D.P.R. n. 396/2000  prevede che l'ufficiale dello stato civile,al morremo di ricevere l'atto di nascita di un cittadino nato all'estero, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello spettante ai sensi della normativa italiana, provvede d'ufficio alla correzione dell'atto di nascita secondo la normativa italiana, attribuendo pertanto, allo stato attuale, il cognome paterno.

La prassi amministrativa è stata unanime nell'applicare il predetto principio, con correzione ex ufficio del cognome senza il consenso dell'interessato, sia

a) ai casi di soggetti in possesso della sola cittadinanza italiana, ma nati all'estero;

b) ai casi di soggetti in possesso di doppia cittadinanza.

Nessun dubbio vi è circa la necessità di una correzione ex lege nel caso di soggetto in possesso celta sola cittadinanza italiana che però, essendo nato all'estero, si è visto attribuire un cognome diverso da quello spettante ai sensi della legge italiana (caso sub a). E' del tutto evidente che in questi casi l'articolo 98 è sicuramente applicabile, al pari dei casi di acquisto della cittadinanza italiana e perdita di quella precedente. Molto più delicati sono invece i casi (sub b) nei quali al minore è stato attribuito un cognome diverso, secondo la normativa del Paese di cui pure è cittadino. Il caso più frequente è quello relativo ai minori nati in paesi di tradizione spagnola o portoghese che prevedono l'attribuzione al minore sia del primo cognome paterno sia del primo cognome materno.

In tali casi, anche quando il minore è fornito di doppia cittadinanza, si è finora interpretata la legge nel senso dì far prevalere la legge italiana e procedere pertanto alla correzione dell'atto di nascita, attribuendo al minore il solo cognome paterno. Tale interpretazione deve ora essere necessariamente rivista. In primo luogo, nel caso di minore in possesso di doppia cittadinanza, italiana ed di altro paese facente parte dell'Unione Europea, si ritiene che la modifica, senza il consenso dell'interessato, del cognome originariamente attribuito in un diverso paese UE, si ponga in contrasto con la normativa europea.

A tal proposito si richiama quanto indicato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 2 Ottobre 2003, resa nel caso C -148/02 nei confronti del Belgio, e relativa al caso di un soggetto in possesso della doppia cittadinanza spagnola e belga. In questa sentenza, la Corte di Giustizia UE, pur avendo ribadito che le norme che disciplinano il cognome rientrano nella competenza degli stati membri, ha altresì statuite che l'ordinamento intemo deve consentire all'interessato la possibilità di richiedere alle; autorità amministrative competenti un provvedimento che consenta di conservare il cognome acquisito al momento della nascita.

Pertanto, tenuto anche conto del parere in tal senso ricevuto dal Consiglio di Stato in sede consultiva, gli ufficiali dello stato civile, nelle ipotesi di soggetti muniti dì cittadinanza italiana e di cittadinanza di altro paese UE, non potranno, senza il consenso dell'interessato, correggere ex articolo 98  il cognome attribuito nell'altro paese di cittadinanza, secondo le norme ivi vigenti.

Alla medesima conclusione si ritiene dì dover pervenire, anche se per diverse motivazioni giuridiche, per i casi di cittadini italiani in possesso anche della cittadinanza di un paese extraeuropeo.

Infatti, sono state emesse ormai numerose decisioni dell'autorità giurisdizionale italiana, di annullamento dei provvedimenti di correzione effettuati dagli ufficiali dello stato civile. La gran parte di tali provvedimenti riguarda cittadini italiani in possesso anche della cittadinanza di un paese sudamericano, dove vige l'uso, di tradizione spagnola e portoghese, cìi attribuire al minore sia il cognome paterno sia il cognome materno. Le decisioni hanno messo in luce che il testo dell' articolo 98  si riferisce ai soli casi di cittadini italiani nati all'estero e non menziona la diversa ipotesi di soggetti muniti di doppia cittadinanza. In aggiunta a tale argomentazione di carattere testuale, si deve inoltre tener presente che il nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità, specificamente tutelato anche a livello costituzionale (articolo 2 e 22), oltre che dalla normativa ordinaria ( articolo 6 del codice civile  ).

Tenuto conto del rango di tale diritto, una modifica "coattiva" del cognome potrebbe essere consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato. Nello stesso senso sì è anche espresso il Consiglio di Stato il quale ha posto in luce come l'articolo 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176  , prevede la protezione del cognome attribuito al momento della nascita.

II Consiglio di Stato, proprio in relazione all'ipotesi di doppio cognome attribuito nei paesi sudamericani, ha pertanto indicato che quando il doppio cognome attribuito all'estero abbia ormai acquisito carattere di autonomo segno distintivo del soggetto, non si debba procedere alla correzione ex articolo 98  .

Per fini di completezza si fa notare che l' articolo 19 della L. 218/95  non è di ostacolo alla interpretazione sopra ricordata. Infatti, tale norma che prevede la prevalenza, in via generale, della normativa italiana nei casi di doppia nazionalità, nulla dice sulla necessità di modificare il cognome legittimamente attribuito all'estero, al minore fornito di doppia cittadinanza. Sulla base di quanto precede, in caso di soggetti nati all'estero ed in possesso sta della cittadinanza italiana sia di quella di un paese estero, l'ufficiale di stato civile procederà ad iscrivere l'atto di nascita attribuendo al soggetto il cognome indicato nell'atto di nascita. Resta fermo che l'interessato, in qualità di cittadino italiano, al momento della trascrizione dell'atto di nascita, possa richiedere con apposita istanza all'ufficiale dello stato civile, l'applicazione delta normativa italiana e quindi l'acquisizione del solo cognome paterno.

Si precisa che i princìpi di cui sopra riguardano il solo cognome attribuito alla nascita. Come è noto in alcuni paesi la donna acquisisce il cognome del marito a seguito del matrimonio ma è importante ribadire che per l'ordinamento italiano il cognome da prendere a riferimento è solo quello attribuito al momento della nascita, per motivi di coerenza con il sistema complessivo ed in coerenza con i principi costituzionali in materia di parità tra i sessi.

La correzione ex articolo 98  continua pertanto ad essère applicabile alle ipotesi di attribuzione al cittadino italiano che nasca all'estero, di un cognome diverso da quello che altrimenti spederebbe (ad esempio, per errore di individuazione del cognome spettante da parte dell'ufficiale dello stato civile estero, dovuto anche alla mancata conoscenza, sempre da parte del medesimo ufficiale dello stato civile, della norma applicabile in Italia, come previsto dall'articolo 5 della Convenzione di Monaco), e nei casi di trascrizione degli atti di nascIta di stranieri divenuti cittadini italiani, perdendo la cittadinanza di origine (articolo 1, e. 2 di detta Convenzione).

Si pregano le SS.LL di voler comunicare quanto sopra evidenziato ai Sigg. Sindaci, e di voler vigilare con particolare attenzione sul corretto adempimento delle disposizioni impartite con la presente nota.

 

Il Direttore Centrale Annapaola Porzio