In riferimento concernente la possibilità di rilasciare il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo anche ai cittadini stranieri, cui è riconosciuto lo status di rifugiato e sono titolari di un permesso di soggiorno diverso da quello per asilo, si formulano le seguenti considerazioni.
Come noto, l' art. 9, del D.Lvo 286/98 , è stato interamente modificato dall' articolo 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo".
L'attuale formulazione, al comma 3, lettera c) , dispone pertanto, che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non debba essere concesso qualora gli istanti soggiornino per asilo.
In merito, questa Direzione Centrale è dell'avviso che il legislatore, con tale espressione, abbia voluto riferirsi, genericamente, agli stranieri regolarmente presenti in Italia, titolari dello status di rifugiato. Una diversa interpretazione, correlata, per esempio, alla mera titolarità del permesso di soggiorno per asilo, non sarebbe in linea con gli indirizzi forniti in merito alla normativa comunitaria. La direttiva 2003/109/CE , infatti, all'articolo 3, comma 2, nel delineare il campo di applicazione, chiarisce che il dispositivo "...non si applica ai cittadini di paesi terzi che... sono rifugiati...".
Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.
Il Direttore del Servizio Polizia delle frontiere e degli Stranieri