AI SiGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
E, p.c. AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 153, del 3 luglio scorso - Supplemento Ordinario n. 136, è stata pubblicata la legge indicata in oggetto, in vigore dal prossimo 18 luglio , che, con l' articolo 4, comma 30 , ha modificato ed integrato l' articolo 22, comma 11 del novellato decreto legislativo 286/98 .
In particolare, il legislatore è intervenuto sulla disciplina riguardante il permesso di soggiorno per attesa occupazione, prevedendo che il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, possa essere iscritto nelle specifiche liste per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore . Lo stesso legislatore, nell'ultima parte del comma 30 in esame, ha anche sancito che decorso il termine indicato nel precedente periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all' articolo 29 comma 3 lettera b) del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 .
Con tale ulteriore previsione si è voluto chiarire che l'eventuale, successivo, rinnovo del permesso di soggiorno potrà anche aver luogo qualora il lavoratore straniero dimostri un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, in base ai precisi parametri indicati nella lettera b), del comma 3 dell'articolo 29 .
Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi