Agli Assessorati Regionali alla Sanità - Loro Sedi
Agli Assessorati Provinciali alla Sanità delle Province Autonome di Trento e Bolzano - Loro Sedi
e, p.c. SASN Napoli Via San Nicola Alla Dogana 9 - 80133 - NAPOLI
SASN Genova Via Antonio Cantore 3 - 16149 - GENOVA
I. In base ai vigenti regolamenti, applicabili fino al 30 aprile 2010, l'istituzione che emette la Tessera Europea di Assicurazione Malattia per i pensionati e loro familiari e per i familiari dei lavoratori è quella dello Stato membro di residenza.
II. Dal 1° maggio 2010, invece, ai sensi dei nuovi regolamenti tali beneficiari avranno il diritto di ricevere la Tessera Europea dall'istituzione competente.
III. Questa importante modifica normativa comporta le seguenti conseguenze giuridiche e procedurali, a far data dal 1° maggio 2010:
1) L'obbligo delle istituzioni competenti italiane di emettere la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM):
- ai titolari di pensione italiana (e loro familiari) residenti in altro Stato Membro (titolari di E 121);
- ai familiari dei lavoratori italiani residenti un altro Stato membro (titolari di E 109).
La tessera dovrà essere emessa dall'istituzione competente intesa come istituzione di affiliazione (prescindendo dal fatto che lo Stato creditore abbia scelto il rimborso al costo invece di quello forfait).
2) L'obbligo dell'istituzione competente dell'altro Stato membro di rilasciare la tessera europea:
- ai titolari di pensione straniera ed ai loro familiari residenti in Italia;
- ai familiari dei lavoratori assistiti stranieri residenti in Italia.
Per quanto concerne i titolari di E 121 ed E 109 rilasciati dalle istituzioni competenti italiane, poiché non sono state ancora definite con le competenti amministrazioni le modalità di invio all'estero della TEAM, nelle more della definizione di tale procedura, si raccomanda di emettere, su richiesta dell'interessato, un certificato sostitutivo provvisorio valido anche sino a sei mesi. L'emissione del certificato sarà di competenza della ASL che ha rilasciato il modello E121 (o il modello E109) o del Ministero per i casi di sua competenza. La richiesta potrà pervenire sia per posta ordinaria che via fax o e-mail e dovrà essere al più presto evasa.
Per quanto riguarda i titolari di E121 ed E109 emessi da istituzioni competenti di altri Stati membri, questi dovranno essere informati delle modifiche normative e delle loro conseguenze, precisando che:
- sul territorio nazionale potranno continuare ad utilizzare il lato Tessera Sanitaria (TS) o Carta Regionale dei Servizi (CRS);
- fuori del territorio nazionale non dovranno più utilizzare il lato TEAM italiana (lato dove è presente il codice a barre) in quanto, dal 1° maggio 2010, hanno diritto al rilascio della Tessera Europea da parte dello Stato estero competente. Andrà, inoltre, sottolineato che ogni utilizzo della TEAM italiana in altro Stato membro, dopo detta data comporta che le relative spese verranno a loro addebitate.
Si rammenta inoltre che a livello comunitario è sempre in discussione la proposta della TEAM con gli asterischi che, se e quando sarà approvata, contribuirà ad evitare un suo uso non idoneo.
IV. Va anche rammentato che, al momento, i nuovi regolamenti non si applicheranno agli stati SEE (Islanda Liechtenstein, Norvegia) ed alla Svizzera per i quali continueranno a rimanere in vigore i vecchi regolamenti.
Si invitano codesti Assessorati ad informare le rispettive aziende sanitarie per gli adempimenti di loro competenza; in spirito di collaborazione, per intanto, si invia la presente anche alle ASL di cui si conosce l'e-mail.
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO II: (Dott.ssa Francesca Basile)