AI SIGG. PREFETTI - LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA - AOSTA
AI SIGG. QUESTORI - LORO SEDI
In merito alla possibilità di procedere alla conversione del permesso di soggiorno per assistenza minore, rilasciato ai sensi dell' art. 29, comma 6, del d.lvo 286/98 e successive modificazioni, in un permesso di soggiorno per motivi familiari, si formulano le seguenti considerazioni.
Come noto, l' articolo 30 del d.lvo 286/98 e successive modificazioni, nel disciplinare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, regolamenta, al comma 1, lettera c) , le modalità di conversione dell?autorizzazione al soggiorno precedentemente detenuta in un permesso di soggiorno per motivi familiari, sottoponendone la concessione alle condizioni, esclusive, del regolare soggiorno in Italia del richiedente e del possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare con lo straniero titolare di un autonomo diritto al soggiorno.
Alla luce di tali premesse, si ritiene che il titolare del permesso di soggiorno per assistenza minore possa beneficiare, sempreché ricorrano i presupposti in materia di ricongiungimento, della conversione per motivi familiari, in quanto autorizzato, seppure in via temporanea al regolare soggiorno in Italia.
Occorre, tuttavia, precisare che la fattispecie prevista dal richiamato articolo 30, comma 1, lettera c) trova applicazione solo qualora il vincolo familiare sia preesistente. Nel caso di matrimonio contratto sul territorio nazionale, infatti, la conversione del permesso di soggiorno può aver luogo in presenza delle condizioni di cui al comma 1, lettera b) del medesimo disposto normativo.
Per quanto attiene, infine, alla conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in motivi familiari, si richiamano le indicazioni già fornite con nota nr. 664 del 5 febbraio 2009 .
Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi