Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 4 giugno 2008, n. 5999
  OGGETTO: Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell' art. 98 comma 1 del D.P.R. n. 396/2000  . lnterpretazione estensiva.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2008-06-04;5999

AI SIGG. PREFETTI - LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Servizio Affari di Prefettura - AOSTA

e, per conoscenza: AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Direzione Generale ltaliani all'Estero e Politiche Migratorie - Uff.lII - ROMA


 

Sono pervenuti numerosi quesiti in merito all'ambito di applicabilità dell'istituto della correzione dell'errore materiale ex art. 98 comma 1 DPR 396/2000  .

Come è noto il primo comma deIl' art. 98  prevede che "l'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove é stato registrato l'atto nonché agli interessati."

La disposizione ha rappresentato una novità rispetto alla normativa previgente che prevedeva il ricorso alla procedura della rettifica giudiziale per qualsiasi errore, indipendentemente dall'oggetto dell'errore e dalla causa del medesimo.

La novità, volta a semplificare la correzione degli errori, é stata oggetto di difforrni interpretazioni, soprattutto in merito alla definizione dei confini tra azione di correzione ex art. 98  ed azione di rettificazione ex art. 95  con oscillazioni tra chi ritiene le due azioni sostanzialmente sovrapponibili e chi invece restringe la correzione ex art. 98 ai soli casi di errori di scritturazione commessi dallo stesso ufficiale di stato civile che ha redatto l'atto, richiedendo in tutte le altre ipotesi il ricorso alla rettificazione.

Appare pertanto opportuno definire l'ambito di operatività dell'istituto della correzione ex art. 98 co. 1.

A tal proposito, si ricorda che la giurisprudenza formatasi sul previgente Regio Decreto n. 1238/39  , aveva univocamente indicato che l'oggetto dell'azione di rettificazione non si identificava nella mera correzione di errori materiali bensi nella eliminazione di qualsiasi difformità esistente tra Ia situazione di fatto e l'atto dello stato civile.

ll DPR n. 396/2000  oltre a continuare a prevedere, con formula amplissima, la possibilità di ricorso alla rettificazione, ha affiancato a questo istituto, Ia possibilità di ricorrere alla correzione per una particolare tipologia di errore, ovvero per l'errore materiale di scritturazione, senza però definire tale errore.

A tal fine si ritiene che sussiste un errore materiaIe in tutti i casi in cui vi sia una discrepanza chiaramente percepibile tra l'atto registrato dalI'ufficiale di stato civile e la documentazione di supporto a tale atto, discrepanza che sia rilevabile ictu onculi, e che sia correggibile da parte dell'ufficiale dello stato civile utilizzando gli elementi contenuti nell'atto stesso o nella documentazione di appoggio e senzachè Ia correziene porti ad un cambiamento dei diritti di status derivanti dalI'atto o da esso evidenziati. E' aItresì necessario che I'atto sia già completato con la firma dell'ufficiale dello stato civile; se invece l'ufficiale si accorge dell'errore prima di chiudere l'atto, non siamo nelle ipotesi di cui aII' art. 98  ed egli potra sempre correggere la scritturazione prima del suo completamento, interlineando Ia parte errata e sottoscrivendola, senza ulteriori adempimenti.

Per quanto riguarda il riferimento normativo aIl'errore di scritturazione si ritiene che Ia norrna non intenda limitare la procedura di cui aII'art. 98 co. 1 ai soli casi in cui I'errore sia imputabile ad una svista de'ufficiale di stato civile, potendo I'errore essere stato indotto anche dalla erroneità della documentazione ad egli presentata; come sarà meglio chiarito negli esempi che si andranno di seguito a fare, sulla base della casistica finora emersa.

In un'ottica di semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi delle correzioni meramente materiali, ai fini di un miglior servizio aII'utenza, si ritiene di indicare di seguito i principi guida che individuano tutte le circostanze che devono esistere al fine attivare il procedimento di correzione:

1) Esistenza di un errore, inteso come divergenza tra atto e reaItà;

2) Carattere meramente materiale dell'errore, che riguarda una discrepanza rilevabile ictu oculi tra Ia documentazione presentata o acquisita e l'atto redatto;

3) Addebitabilità dell'errore in capo aII'ufficiaIe dello stato civile, restando inteso che tale errore può essere stato commesso per una svista dell'ufficiale ovvero a causa di inesattezze contenute nella documentazione di appoggio;

4) La correzione non deve attribuire, modificare o disconoscere i diritti delle parti interessate come emergono dall'atto da assoggettare a correzione.

Per quanto riguarda il primo punto, la divergenza deve ovviamente esistere al momento della redazione dell'atto da correggere. Eventuali modifiche della situazione di fatto in data successiva non possono essere ricondotte alla problematica dell'errore ma, eventualmente, richiedere annotazioni di atti ulteriori, ove previsto dalla legge.

Per quanto attiene al secondo punto, é importante rimarcare che I'ufficiaIe di stato civile, al fine di effettuare Ia correzione, deve essere in grado di verificare, senza ombra di dubbio, l'errore documentale ed individuare, sempre senza dubbio alcuno, il dato documentale corretto. Un possibile caso puo essere quello di un avviso di morte che riporti in modo incorretto il Iuogo o la data di nascita del soggetto, errore che emerge con evidenza dal semplice/esame dell'atto di nascita deIl'interessato. Si ribadisce che l'ufficiaIe dello stato civile può provvedere ex art. 98 c. 1  a correggere l'errore rilevato solo nei casi in cui l'adeguamento del contenuto deII'atto alla realta di fatto si renda possibile a seguito di una mera valutazione oggettiva e un riscontro documentale dell'errore materiale. Diversamente, sara necessario seguire la procedura del ricorso all'autorità giudiziaria al fine della rettificazione ai sensi deII' art. 95 del D.P.R. n. 396/2000  . Per quanto attiene al terzo punto, va evidenziato che Ia procedura di correzione non é limitata ai soli casi in cui l'errore sia stato causato da svista o disattenzione delI'ufficiaIe dello stato civile, ma ricomprende anche le ipotesi in cui l'errore sia stato indotto da un errore nella documentazione sulla base della quale l'atto di stato civile viene registrato.

Per quanto riguarda il quarto punto, la correzione non puo mai modificare il contenuto sostanziale dell'atto. Ad esempio, se un minore è stato erroneamente dichiarato come naturale, anche se figlio di persone tra di Ioro coniugate, non sarà possibile effettuare una correzione a fronte della presentazione del certificato di matrimonio, dovendosi invece in tale ipotesi far ricorso alla procedura di rettificazione, a meno che, come sopra ricordato, l'ufficiaIe dello stato civile non si accorga della svista prima di terminare Ia redazione dell'atto, nel quaI caso, trattandosi di atto non ancora chiuso, egli potrà effettuare la correzione immediatamente, interlineando Ia frase errata e sottoscrivendola.

Si riportano di seguito alcuni esempi di circostanze che possono dar Iuogo a correzione ex art. 98 comma 1  , precisando che non é possibile formulare una casistica esaustiva e che I'eIencazione che segue è pertanto meramente esemplificativa:

a) Errori commessi in sede di redazione dell'atto di stato civile in ragione di una svista direttamente riconducibiie ad un errore deII'ufficiaIe di stato civile (es. l'ufficiale scrive erroneamente il cognome dei genitori al momento di redigere l'atto di nascita di un minore;

b) Errore riconducibile ad una svista commessa da chi ha redatto un atto che deve poi essere trascritto (es. l'avviso di morte riporta in modo erroneo il nome o il cognome dei defunto, il suo luogo o data di nascita o il luogo del decesso; I'attestazione di nascita riporta in modo errato il nome o cognome della puerpera o il luogo di nascita del bambino, l'atto di matrimonio redatto dal parroco riporta in modo erroneo il nome degli sposi, la Ioro data luogo di nascita il luogo di celebrazione del matrimonio;

c) Qualsiasi errore relativo alle generalità degli interessati rilevabile ictu oculi dai registri stessi dello stato civile (es. nome o cognome dello sposo riportato in modo errato neIl'atto di matrimonio, rinvenibile dall'esame dell'atto di nascita dello sposo stesso);

Relativamente alla procedura di correzione si chiarisce che Ie correzioni devono essere effettuate da un ufficiale dello stato civile del comune dove si trova l'originale deII'atto da correggere. Nel caso in cui I'errore sia rilevato dall'ufficiaIe dello stato civile di un comune diverso, sarà cura di quest'uItimo interessare l'ufficiale dello stato civile dove si trova l'originale dell'atto al fine effettuare Ia correzione. Nel caso di atto formato dalI'autorità consolare, la correzione dovrà essere effettuata dalla medesima autorità. Si ricorda, altresi, come si è avuto occasione di precisare in occasione dell'emanazione di precedenti circolari ministeriali, che Ia correzione dell'errore materiale deve essere effettuata da un qualsiasi dipendente del comune o deIl'ufficio consolare in cui é registrato l'atto e che in quel momento svolge le funzioni di ufficiale dello stato civile, indipendentemente dal fatto che l'errore sia stato commesso dallo stesso o da altro dipendente.

L'ufficiale dello stato civile nel rispetto del dettato normativo deve procedere ad effettuare la correzione dell'errore materiale mediante annotazione. Per di più, stante i caratteri peculiari degli atti dello stato civile risulta ovvio che da tali annotazioni devono risultare in modo indubbio sia il dato da correggere, sia il dato come risulta a seguito della correzione. Atta a tale scopo potrebbe essere una dicitura avente il seguente tenore: "Ai sensi dell' art. 98, c. 1 del D.P.R. n. 396/2000  l'atto soprascritto (o controscritto) viene corretto nel senso che dove é scritto...deve leggersi ed intendersi.....".

A seguito della correzione, l'ufficiaIe dello stato civile dovré provvedere a darne comunicazione al prefetto, al procuratore della Repubblica perché detta modifica venga riportata nei c.d. "secondi originaIi" conservati presso gli archivi di detti uffici, nonché agli interessati. Resta ferrno che I'interessato, contro dette correzioni; può sempre proporre ricorso al tribunale competente.

Si ricorda, altresì, che l'istituto della correzione può essere applicato'anche agli atti registrati precedentemente all'entrata in vigore del vigente regolamento dello stato civile e che può adottarsi a prescindere dalla collocazione fisica dell'errore (nel corpo di un atto iscritto o di un atto trascritto, in una annotazione, ecc....), potendo essere effettuato con riguardo ad un qualsiasi atto riferibile aIIo stato civile.

Si pregano le SS.LL. di voler comunicare quanto sopra evidenziato ai Sigg. Sindaci, e, di volere vigilare con particolare attenzione sul corretto adempimento delle disposizioni impartite con la presente nota, anche fornendo adeguato supporto stante la delicatezza della materia di cui trattasi.

 

Il Direttore Centrale: Annapaola Porzio