Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE  
 
CIRCOLARE 27 febbraio 2006, n. 6
  Oggetto: Disposizioni applicative relative al D.P.C.M. del 14.02.2006  , concernente "Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione Europea nel territorio dello Stato per l'anno 2006".  
 


 
  urn:nir:ministero.lavoro.politiche.sociali;direzione.generale.immigrazione:circolare:2006-02-27;6

Alle Direzioni Regionali del Lavoro - Loro Sedi

Alle Direzioni Provinciali del Lavoro per il tramite delle Direzioni Regionali del Lavoro - Loro Sedi

Alla Provincia Autonoma di Bolzano Rip. 19 - Uff. Lavoro - Isp. Lavoro - Bolzano

Alla Provincia Autonoma di Trento Dip.to Servizi Sociali Servizio Lavoro - Trento

Alla Regione Autonoma Friuli V.G. Servizio per il Lavoro - Trieste

Alla Regione Siciliana Assessorato al Lavoro - Uff. Reg.le Lavoro Ispett. Reg.le Lavoro - Palermo

e, p.c.: Al Ministero dell'Interno Gabinetto del Ministro Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direz. C.le per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direz. C.le dell'Immigrazione e della Polizia delle frontiere - Roma

Al Ministero degli Affari Esteri Gabinetto del Ministro D.G.I.E.P.M. - Uff. VI Centro Visti - Roma

Agli Assessorati Regionali al Lavoro - Loro Sedi

All'INPS - Direzione Generale Roma


 

Si comunica che è stato registrato alla Corte dei Conti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.02.2006  , concernente la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione Europea nel territorio dello Stato per l'anno 2006.

Il D.P.C.M. stabilisce una quota massima di 170.000 ingressi nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, di lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione Europea.

Sono destinatari del provvedimento i cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione nei cui confronti è transitoriamente sospesa, in virtù del D.P.C.M. del 20.04.2004  , l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68 : Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

La quota massima di 170.000 ingressi non viene ripartita a livello regionale.

Il datore di lavoro che intende effettuare l'assunzione del lavoratore cittadino neocomunitario con contratto di lavoro subordinato, stagionale o non stagionale, è tenuto a presentare la preventiva richiesta di nulla osta al lavoro agli sportelli unici per l'immigrazione istituiti presso le Prefetture-UTG, secondo modalità indicate nella circolare del Ministero dell'Interno n. 1 in data 09.02.2006  di seguito richiamate ed integrate.

La presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro deve avvenire utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub-neocomunitari) disponibile sul sito http://www.interno.it/ e sul sito www.welfare.gov.it ed è effettuabile esclusivamente mediante raccomandata A.R. spedita da qualunque ufficio postale a decorrere dal primo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione del D.P.C.M. del 14.02.2006  in Gazzetta Ufficiale. Le richieste spedite anteriormente sono irricevibili. Alle richieste va allegata la fotocopia di un valido documento di identità sia del datore di lavoro che del lavoratore straniero.

Più richieste possono essere cumulativamente inviate con il medesimo plico postale soltanto se presentate dallo stesso datore di lavoro mittente. Nel caso di nulla osta al lavoro stagionale, l'invio cumulativo di più richieste provenienti da datori di lavoro diversi viene consentito alle associazioni di categoria per conto dei propri associati. In base a quanto già comunicato dal Ministero dell'Interno in data 22.02.2006 a proposito dei lavoratori stagionali extracomunitari, le richieste di nulla osta al lavoro stagionale possono essere presentate dalle associazioni di categoria anche per via telematica.

Una volta che gli sportelli unici per l'immigrazione abbiano curato la ricezione delle richieste e provveduto all'inserimento dei dati nel sistema telematico, le Direzioni Provinciali del Lavoro procedono all'istruttoria per la parte di propria competenza, riguardante la verifica del contratto di lavoro applicato e la disponibilità di quote, trasmettendo in forma elettronica il proprio parere agli sportelli unici per l'immigrazione che rilasciano il prescritto nulla osta al lavoro.

Per la verifica della disponibilità di quote, le Direzioni Provinciali del Lavoro si avvalgono del contatore unico nazionale, collocato all'interno dell'applicazione informatica denominata Sistema Informativo Lavoratori Extracomunitari e Neocomunitari (SILEN) messa a disposizione degli uffici periferici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel sito Intranet (http://inwelfare/silen) e degli Uffici non ministeriali attraverso il sito Internet (http://www.welfare.gov.it/).

In considerazione dell'elevata disponibilità di quote di lavoratori neocomunitari nell'anno 2006 e dell'esigenza di espletare quanto più rapidamente possibile in base all'ordine di arrivo delle richieste la trattazione delle pratiche da parte delle Direzioni Provinciali del Lavoro, a differenza di quanto avvenuto nell'anno 2005 vengono eliminati i vari blocchi informatici posti all'interno del contatore unico nazionale. In via precauzionale, resta inserito un blocco informatico numerico al raggiungimento di 100.000 quote.

Si ricorda che nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province Autonome in cui non sono stati istituiti gli sportelli unici per l'immigrazione, in osservanza delle direttive congiunte del Ministro dell'Interno e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanate in data 13.05.2005 le procedure di rilascio del nulla osta al lavoro sono svolte dagli stessi Uffici già competenti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 334/2004  .

Nella Regione Sardegna, le Direzioni Provinciali del Lavoro svolgono le funzioni attribuite agli sportelli unici per l'immigrazione. Pertanto, esse curano direttamente la ricezione delle richieste di nulla osta al lavoro, inseriscono i dati all'interno del sistema SILEN e rilasciano i nulla osta al lavoro avvalendosi dell'apposita modulistica disponibile sul sito Intranet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tenuto conto della difformità di intestazione della modulistica diffusa a livello nazionale e dell'opportunità di evitare disguidi che potrebbero penalizzare gli istanti, si invita a considerare utilmente ricevute anche le richieste presentate con modulistica standard recante come destinatario lo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio provinciale.

Nella Regione Sicilia, nella Regione Friuli Venezia Giulia e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano - indipendentemente dall'eventuale collegamento con il sistema telematico dello Sportello unico - gli uffici competenti per il rilascio del nulla osta al lavoro continuano ad avvalersi del sistema SILEN per l'inserimento dei dati relativi alle richieste e per il conteggio delle quote, ferma restando comunque la necessità di comunicare a questa Direzione Generale dell'Immigrazione - ai fini del monitoraggio delle quote - i dati relativi all'effettivo rilascio dei nulla osta al lavoro.

Si segnala che il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di lavoro ed entro 5 giorni al Centro per l'Impiego l'assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a seguito del provvedimento di nulla osta al lavoro rilasciato dallo sportello unico per l'immigrazione.

 

Il Direttore Generale: Giuseppe Maurizio Silveri