Premessa
Le leggi n. 476 del 19 novembre 1987 e n. 438 del 15 dicembre 1998 stabiliscono che, al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, lo Stato concede contributi agli enti e associazioni a carattere nazionale che, secondo le finalità statutarie, si prefiggono lo scopo di promuovere l'attuazione di diritti costituzionali relativi all'uguaglianza di dignità e di opportunità e di rimuovere ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini in condizione di marginalità sociale art. 1, commi 1 e 2 , della legge n. 476/1987 ).
Ai sensi dell' art. 2, comma 1, della legge n. 476/1987 la concessione del predetto contributo è condizionata, tra l'altro, al possesso da parte degli enti e delle associazioni del requisito di svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti e operanti da oltre tre anni in almeno dieci regioni.
Il medesimo articolo, al comma 2 , prevede che possano essere ammessi al contributo anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attività da essi svolta sia riconosciuta di evidente funzione sociale.
Rilevata l'opportunità di individuare una procedura che consenta di dare uniforme applicazione all' articolo 2, comma 2, della legge n. 476/1987 , la presente Circolare esplicita i criteri e le modalità da adottare per il riconoscimento, in favore dei soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, di svolgere attività di evidente funzione sociale.
I criteri e le modalità per il riconoscimento dell'evidente funzione sociale, oltre ad assicurare coerenza ed efficacia all'azione amministrativa, si muovono nella direzione di armonizzazione le disposizioni delle leggi n. 476 del 1987 e n. 438 del 1998 con le sopravvenute normative di settore (ad esempio, la legge n. 383 del 2000 recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale").
Criteri e modalità per ottenere il riconoscimento di svolgere attività di evidente funzione sociale
Per poter essere riconosciuta di evidente funzione sociale l'attività deve essere svolta, a livello nazionale, al fine di promuovere l'attuazione di diritti costituzionali relativi all'uguaglianza di dignità e di opportunità e di rimuovere ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini in condizione di marginalità sociale (ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 476/1987 ). La concreta ricaduta sociale di tale attività deve riconoscersi ed essere testimoniata anche attraverso atti formalizzati (protocolli di intesa, convenzioni, accordi, ecc.) che attestino l'interrelazione degli enti e delle associazioni di promozione sociale con altri soggetti istituzionali pubblici.
A questo proposito, per avere titolo alla concessione del contributo, gli enti e le associazioni di cui all' articolo 2, comma 2, della legge n. 476/1987 devono possedere le seguenti caratteristiche:
a) i soggetti che abbiano sedi in meno di dieci regioni devono svolgere attività a livello nazionale ed avere sedi presenti in almeno cinque regioni e venti province operanti consecutivamente da almeno cinque anni, in coerenza con quanto previsto dall' art. 7, comma 2, della legge n. 383 del 2000 per l'individuazione delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale;
b) i soggetti che abbiano sede unica devono svolgere attività a livello nazionale ed essere operanti consecutivamente da almeno dieci anni.
Le federazioni di associazioni con propria sede unica devono dimostrare di essere costituite ed operanti consecutivamente sul territorio nazionale da almeno dieci anni. La verifica di tale requisito riguarderà in modo specifico la federazione come autonomo centro di interesse, in quanto tale distinto dalle singole associazioni federate.
Resta inoltre fermo il requisito di cui all' articolo 2, comma 1, lett. b), della legge n. 476/1987 , relativo alla partecipazione degli associati e alla democraticità dell'ordinamento interno.
Le istanze per il riconoscimento dell'evidente funzione sociale devono pervenire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali entro il 31 gennaio di ciascun anno, al fine di consentire - in caso di esito positivo dell'istruttoria - la presentazione della domanda di contributo di cui alla legge n. 476/1987 entro il termine stabilito dall' articolo 3 della medesima legge (3 1 marzo di ciascun anno).
In sede di prima applicazione, limitatamente all'anno 2011, le istanze per il riconoscimento dell'evidente funzione sociale devono pervenire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale circa l'adozione della presente circolare.
L'attività istruttoria verrà svolta secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimento amministrativo. Le domande presentate verranno esaminate tenendo conto degli elementi di valutazione espressamente richiesti alle Amministrazioni competenti nei settori di operatività dei soggetti che abbiano presentato istanza.
Nel caso di istanze erroneamente indirizzate ad altre Amministrazioni, queste ultime sono tenute ad inoltrarle tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali per la relativa istruttoria.
Gli enti e le associazioni la cui attività sia stata riconosciuta di evidente funzione sociale sono tenuti a presentare, con cadenza annuale, apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 , attestante il permanere dei requisiti prescritti per il riconoscimento di evidente funzione sociale.
I1 Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede, periodicamente, a verifiche a campione volte ad accertare il possesso dei requisiti prescritti, avvalendosi dei propri Uffici territoriali.
Nell'ipotesi di accertata insussistenza di tali requisiti, ferma restando la revoca del riconoscimento e la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, si applicheranno le sanzioni di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 .
Le istanze per il riconoscimento di evidente funzione sociale, a pena di inammissibilità, devono essere redatte secondo il modello di domanda allegato, che forma parte integrante della presente circolare, ed essere corredate dalla documentazione indicata nello stesso.
Maurizio Sacconi