Alle Questure della Repubblica - Loro Sedi
Come noto, il permesso di soggiorno per studio rilasciato da codeste Questure allo studente straniero regolarmente iscritto ad un corso di studio in Italia, consente allo stesso la prosecuzione del percorso scolastico in un secondo Stato membro, nel rispetto del principio di mobilità degli studenti, enunciato all'art. 8 della Direttiva 2004/114/CE e disciplinato, nel dettaglio, dai commi 4-bis e , 4 -ter dell'art. 39 del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni.
Il comma 4-bis , in particolare, nel recepire l'indirizzo comunitario, riconosce allo studente straniero già soggiornante in altro Stato membro la possibilità di fare ingresso in Italia, al fine di proseguire gli studi intrapresi ovvero svolgere un corso di studi complementare al programma già svolto, senza l'onere di pemunirsi del visto d'ingresso per studio non esimendo, tuttavia, lo stesso dall'obbligo di richiedere il corrispondente permesso di soggiorno qualora la permanenza superi i tre mesi.
Analogamente, lo studente straniero regolarmente soggiornante in Italia potrà proseguire, in altro Stato membro, anche per periodi superiori a tre mesi, il proprio percorso accademico.
Nel caso in cui il programma di studi intrapreso presso un Ateneo italiano preveda, invece, lo svolgimento all'estero solo di una parte del programma, lo studente straniero, al rientro in Italia, dovrà documentare l'eventuale istanza di permesso di soggiorno con la seguente documentazione:
a) certificazione rilasciata dalle stesse Autorità accademiche nazionali, attestante che la frequenza all'estero di particolari corsi rientri nel programma di studi precedentemente approvato ovvero sia complementare ad esso;
b) idonea certificazione comprovante la regolare permanenza nell'altro Stato membro (ad esempio, mediante l'esibizione della copia del permesso di soggiorno conferito dall'altro Stato);
c) certificazione rilasciata dalle Autorità accademiche dell'altro Stato membro che attesti il regolare svolgimento di parte del programma di studi in quello Stato.
Si ritiene, infatti, che solo l'esibizione della suddetta documentazione probatoria possa compiutamente giustificare l'assenza dello studente dal territorio nazionale, anche alla luce del disposto normativo, a carattere generale, di cui all' art. 13, comma 4 del D.P.R. 394/99 e successive modificazioni ove è previsto che il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi...salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti.
Il Direttore Centrale Rodolfo Ronconi