Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE  
 
CIRCOLARE 2 ottobre 2009, n. 6241
  Oggetto: Legge 3 agosto 2009, n. 102  . Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78  . Art. 1-ter - Emersione del lavoro irregolare nell'attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di emersione .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.pubblica.sicurezza;direzione.centrale.immigrazione.polizia.frontiere:circolare:2009-10-02;6241

Ai Sigg. Questori della Repubblica - Loro Sedi

Ai Sigg. Dirigenti le zone di Polizia di Frontiera - Loro Sedi

e, p.c. Ai Sigg. Prefetti della Repubblica - Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle D'Aosta - Aosta


 

Sono pervenute a questa Direzione Centrale diverse richieste circa la possibilità per i cittadini stranieri, che fruiscono delle procedure di emersione del lavoro irregolare di "colf" e "badanti", di uscire dal territorio nazionale e farvi rientro, secondo le modalità stabilite con le Circolari M.I. n. 400/C/2007/3179 e n. 400/C/2007/5003, rispettivamente del 7 agosto e del 12 dicembre 2007, cui si fa rinvio.

A tal fine, è stato ipotizzato che, in considerazione della pecularità della situazione, gli stranieri potrebbero esibire agli Uffici di Polizia di Frontiera, in luogo della ricevuta postale, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio/rinnovo del titolo di soggiorno, la ricevuta rilasciata dal Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione attestante l'avvenuta presentazione telematica della domanda di emersione.

Tale soluzione non appare praticabile in quanto, fino a che non saranno completate le suddette procedure di emersione, la posizione del cittadino straniero da regolarizzare non può essere assimilata a quella di chi è entrato in Italia regolarmente munito di visto d'ingresso per lavoro oppure è in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno. Inoltre, a differenza della ricevuta rilasciata a seguito della domanda di emersione non presenta caratteri di sicurezza anticontraffazione, con il rischio di consentire l'ingresso e la permanenza sul territorio nazionale a soggetti privi dei requisiti e delle condizioni stabilite dalla legge.

Si confida nella massima diffusione tra il personale dipendente e nella consueta fattiva collaborazione delle SS.LL.

 

Il Direttore Centrale Rodolfo Ronconi