AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI
AI SIGNORI DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA - LORO SEDI
E, p.c. AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE - ROMA
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - ROMA
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 171, del 24 luglio 2012, è stato pubblicato il decreto legislativo indicato in oggetto in vigore dal prossimo 8 agosto 2012 che, recependo nell'impianto normativo vigente in materia di immigrazione le disposizioni contenute nella Direttiva 2009/50/CE (1), introduce nel testo del già novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , gli articoli 9-ter e 27- quater .
Il legislatore disciplina, infatti:
- con l' articolo 27-quater , l'ingresso ed il soggiorno dei lavoratori altamente qualificati sul territorio nazionale, sancendo i requisiti e le condizioni che danno luogo al rilascio della Carta blu UE, nonché i casi di rifiuto o di revoca della stessa;
- con l' articolo 9-ter , il conferimento dello status di soggiornante di lungo periodo-CE nel caso il richiedente sia già titolare di Carta blu UE.
In particolare, con riguardo all' articolo 27-quater :
- il comma 1 prevede che i lavoratori altamente qualificati facciano ingresso sul territorio nazionale al di fuori delle c.d. quote previste dall' articolo 3, comma 4, del Testo Unico , definendo, in modo esplicito, tale categoria di lavoratori ed individuando, nelle lettere a) e b), i titoli ed i requisiti oggettivi che danno luogo al rilascio del prescritto nulla osta al lavoro. Nel dettaglio, il decreto legislativo in esame definisce con l'espressione lavoratori altamente qualificati, gli stranieri che abbiano seguito un percorso di studio triennale nel proprio Paese, attestato dalle competenti Autorità del Paese di provenienza ed abbiamo ottenuto la relativa qualifica professionale, che deve essere riconosciuta in Italia e rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni (dirigenti, ingegneri, architetti, informatici, chimici ecc.), consultabile sul sito istituzionale dell'Istat;
- i commi 2 e 3 definiscono il campo d'applicazione; nello specifico, al comma 2 , è chiarito che la norma si applica:
a) agli stranieri, in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dal legislatore nel richiamato comma 1 , residenti in uno Stato terzo o soggiornanti ad altro titolo (2) in un altro Stato membro;
b) ai lavoratori stranieri altamente qualificati, già titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;
c) agli stranieri in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al comma 1 , regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale ad altro titolo (3), sia in forza di un permesso di soggiorno che della dichiarazione di presenza prevista dalla legge 68/2007 ;
mentre, nel successivo comma 3 , sono indicate esplicitamente le categorie di stranieri cui la disciplina non si applica; tra le diverse categorie elencate, si segnalano gli stranieri che:
a) soggiornano per protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero che hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta (4);
b) soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale riconosciuta ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 , cosi come recepita dal decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 , e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio del 1 dicembre 2005 cosi come recepita dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 , e successive modifiche, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva (5);
c) chiedono di soggiornare per ricerca scientifica, ai sensi dell' art. 27 ter Testo Unico ;
d) soggiornano in quanto familiari stranieri di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità della direttiva 2004/38/CE (6);
e) beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano in Italia ai sensi dell' articolo 9-bis, del Testo Unico , per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) hanno fatto ingresso e soggiornano in qualità di lavoratori stagionali, ai sensi dell' articolo 24 del Testo unico ;
g) soggiornano, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi dell' articolo 27, comma 1, lettere a) , g) ed i) del Testo unico;
h) sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso, comminato dall'Italia o da un altro Stato membro;
- i commi 4 , 5 , 6 , 7 e 8 determinano le procedure relative alla presentazione della richiesta del nulla osta al lavoro ed al successivo rilascio, da parte del competente Sportello Unico per l'Immigrazione (7), di tale titolo autorizzatorio, secondo le modalità previste dall' articolo 22, del Testo unico . In tale contesto appare opportuno richiamare l'attenzione sul reddito annuale lordo specificamente previsto per il lavoratore altamente qualificato dalla lettera c) del comma 5; l'importo previsto dal legislatore nei casi in specie, infatti, non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, pari a 24.789 euro (8);
- i commi 9 e 10 definiscono i motivi di rifiuto e di revoca del nulla osta al lavoro:
a) nel dettaglio, il comma 9 prevede che il nulla osta sia rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, sia revocato se gli specifici documenti, richiesti ai sensi del precedente comma 5, siano stati ottenuti mediante frode o siano stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico competente, per la firma del contratto di soggiorno, entro il termine di otto giorni, esplicitamente previsto dall' articolo 22, comma 6 del Testo unico (salvo, chiaramente, il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore). Lo stesso comma stabilisce che la revoca adottata dal competente Sportello unico debba essere comunicata al Ministero degli Affari Esteri tramite i collegamenti telematici, anche per le eventuali attività correlate alla successiva revoca del visto d'ingresso.
b) il comma 10 specifica le ipotesi in cui il nulla osta al lavoro è rifiutato per avere il datore di lavoro riportato, nell ultimo quinquennio, una condanna in sede penale per i reati di particolare gravità, riconducibili:
- al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell' articolo 603-bis codice penale ;
- al reato previsto dall' articolo 22, comma 12 ;
alla luce di tali dispositivi, pertanto, codeste Questure, per il rilascio del prescritto nulla osta di polizia (indispensabile, come noto, per la concessione del nulla osta al lavoro da parte dello Sportello Unico), dovranno aver cura di verificare, nei termini esplicitamente previsti dal legislatore, il possesso, non solo in capo al lavoratore ma anche al datore di lavoro, dei prescritti requisiti soggettivi;
- il comma 11 introduce lo specifico permesso di soggiorno concesso, dalle SSLL, al lavoratore straniero altamente qualificato autorizzato, in Italia, allo svolgimento di attività lavorative; tale autorizzazione al soggiorno, rilasciata in formato elettronico e recante la dicitura "Carta blu UE" nella rubrica "tipo di permesso", è concessa con durata biennale nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi;
- il comma 12 definisce i motivi che non danno luogo al rilascio dello specifico permesso di soggiorno ovvero che ne determinano il rifiuto o la revoca; la norma in esame prevede tali attività denegatorie nei seguenti casi:
a) se la Carta blu UE è stata ottenuta in maniera fraudolenta o è stata falsificata o contraffatta;
b) se risulta che lo straniero non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni d'ingresso e di soggiorno previste dal testo unico o se il lavoratore soggiorna per fini diversi da quelli per cui ha ottenuto il nulla osta ai sensi dell'articolo 27 quater;
c) se lo straniero non ha rispettato le condizioni di cui al comma 13 dello stesso articolo 27 quater;
d) qualora lo straniero non abbia risorse sufficienti per mantenere se stesso e, nel caso, i propri familiari, senza ricorrere al regime di assistenza sociale nazionale, ad eccezione del periodo di disoccupazione.
- il comma 13 introduce, per i primi due anni di ingresso in Italia, limitazioni sia nell'esercizio di attività lavorative diverse da quelle "altamente qualificate" sia con riguardo agli eventuali cambiamenti di datore di lavoro, sottoposti ad autorizzazione preliminare della competente. Appare d'interesse richiamare l'attenzione sulla forma di silenzio assenso, introdotta qualora la Direzione territoriale del lavoro non si esprima sulla domanda entro 15 giorni dalla data di ricezione della documentazione relativa al nuovo contratto o offerta vincolante.
- il comma 16 chiarisce che il titolare di Carta blu UE possa, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, accedere alle procedure del ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 29, prevedendo, per i familiari, il successivo rilascio dei permesso di soggiorno per motivi familiari, di durata pari a quella del titolare di Carta blu UE;
- il comma 17 recependo integralmente le previsioni introdotte dall'articolo 18 e seguenti della Direttiva, disciplina l'ingresso in Italia dei titolari di Carta blu UE rilasciata da altro Stato dell'Unione, in esenzione dello specifico visto per lavoro subordinato nel caso debbano esercitare una attività lavorativa altamente qualificata.
In tale ipotesi:
- al lavoratore straniero altamente qualificato, autorizzato al lavoro dal competente sportello unico, è rilasciato lo specifico permesso di soggiorno in formato elettronico, recante la dicitura Carta blu UE, posta nella rubrica "tipo di permesso"; anche in tale ipotesi il permesso di soggiorno è concesso con durata biennale nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi; in tale contesto appare opportuno precisare (9) che codesti Uffici non dovranno provvedere al ritiro della Carta blu UE rilasciata da altro Stato dell'Unione ma unicamente all'assunzione per corredo atti della fotocopia di essa;
- codeste Questure dovranno aver cura di comunicare l'avvenuta concessione del titolo autorizzatorio al punto di contatto nazionale, individuato in questa Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Servizio Polizia delle Frontiere e degli Stranieri, II Divisione Stranieri - mediante l'utilizzo del seguente indirizzo di posta elettronica cartabluue@interno.it, affinché ne possa esser data notizia allo Stato membro che, in precedenza, aveva rilasciato la Carta blu UE;
- nei confronti dello straniero, cui è stato rifiutato o revocato il nulla osta al lavoro ovvero la Carta blu UE o quest'ultima non è stata rinnovata, è disposta l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 e l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro dell'Unione che aveva precedentemente rilasciato la Carta blu UE, anche nell'ipotesi in cui essa sia ormai scaduta di validità o sia stata revocata da tale Stato;
- codeste Questure provvederanno al rilascio dello specifico permesso di soggiorno per lavoro subordinato - attesa occupazione, concesso ai sensi dell' articolo 22, comma 11 , nell'ipotesi in cui il titolare di Carta blu UE rilasciata dall'Italia sia riammesso sul territorio nazionale.
Lo stesso comma 17 ha precisato che ai familiari dello straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato dell'Unione, autorizzato al soggiorno in Italia, qualora in possesso di un valido titolo di soggiorno concesso dallo Stato membro di provenienza e del documento di viaggio valido, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia laddove sia dimostrato che abbiano risieduto, in qualità di familiari del titolare di Carta blu UE, nel medesimo Stato membro di provenienza e siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 29, comma 3 .
Relativamente all'articolo 9-ter :
- i commi 1 , 2 , 3 e 4 disciplinano le modalità di richiesta, da parte dello straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da un altro Stato membro ed autorizzato al soggiorno in Italia in forza di una specifica Carta blu UE, del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché i requisiti per il rilascio e le ipotesi che danno luogo alla revoca dello status di lungo soggiornante; nel dettaglio:
- il comma 2 chiarisce che hanno diritto al riconoscimento del suddetto status gli stranieri che dimostrano:
a) di aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente per 5 anni nel territorio dell Unione, in forza di una Carta blu UE, e
b) di essere in possesso, da almeno di due anni, di un permesso di soggiorno in formato elettronico, recante la dicitura Carta blu UE, posta nella rubrica "tipo di permesso", concessa ai sensi dell'articolo 27 quater del Testo Unico;
- il comma 3 precisa che nell'ipotesi prevista ai commi 1 e 2, è concesso il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica "annotazioni", "Ex titolare di Carta blu UK";
- il comma 4 richiama i casi di revoca del particolare status; (10)
- il comma 5 disciplina il rilascio, nei confronti del familiare dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi dello stesso articolo 9-ter, di un permesso di soggiorno per motivi di famiglia sempreché sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3;
- il comma 6 specifica che il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo nei confronti del familiare dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo concesso ai sensi dello stesso articolo 9-ter debba aver luogo qualora lo stesso familiare abbia soggiornato, legalmente ed ininterrottamente, per cinque anni nel territorio dell'Unione di cui gli ultimi due nel territorio nazionale.
Alla luce delle esaminate innovazioni normative, appare necessario sottolineare che nell ambito dell'attività istruttoria posta in essere da codeste Questure e finalizzata ad accertare il possesso, in capo ai richiedenti, dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla norma, dovrà essere anche rilevata la sottoscrizione dell'accordo di integrazione ed il versamento del contributo economico relativo al rilascio ed al rinnovo previsto dall' articolo 5, comma 2-ter del TUI secondo i criteri generali fissati dal Decreto 6 ottobre 2011 del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno. Relativamente alle procedure informatiche di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, si comunica che sono state introdotte specifiche modifiche tecniche al sistema stranieri-web, per consentire la trattazione delle particolari istanze, contraddistinte dalla parola chiave "Cartablu". Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di rilascio/conversione del permesso di soggiorno in un permesso di soggiorno recante la dicitura Carta blu UE, si informa che la compilazione del modello 209 dovrà aver luogo presso il competente Sportello unico per l'immigrazione, analogamente ai casi di ingresso per lavoro subordinato o ricongiungimento familiare. La successiva istanza di rinnovo del permesso di soggiorno Carta blu UE, invece, dovrà essere presentata, a cura degli interessati, presso gli uffici postali abilitati, secondo le ordinarie procedure in uso.
I Signori Dirigenti le Zone di Polizia di Frontiera sono pregati di voler estendere, con urgenza, il contenuto della presente, per i profili di specifica competenza, ai dipendenti presidi ed agli Uffici con attribuzioni di polizia di Frontiera.
Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi
(1) Appare d'interesse precisare che, in forza dei considerando 28 e 29 della Direttiva in esame, il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca non partecipano alla sua adozione, non sono da essa vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.
(2) La norma, in esame si applica agli stranieri regolarmente soggiornanti in un altro Stato UE, purchè tuttavia il titolo di soggiorno da loro posseduto nell'altro Paese membro non sia riconducibile alle ipotesi previste dal successivo comma 3;
(3) purchè, tuttavia, il titolo di soggiorno da loro posseduto non sia riconducibile alle ipotesi previste dal successivo comma 3;
(4) ln tal senso, possono essere richiamati, a titolo di esempio, gli specifici permessi di soggiorno rilasciati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, dell'articolo 18, dell'articolo 20 del novellato decreto legislativo 286/98 ovvero in forza di specifici, emergenziali DPCM o ai sensi dell' articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 25/2008 ;
(5) In tal senso, possono essere richiamati, a titolo di esempio, gli specifici permessi di soggiorno rilasciati per asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari ai sensi dell' articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 25/2008 , per richiesta asilo, per richiesta asilo-attività lavorativa ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo 140/2005 ;
(6) i titolari, ad esempio, della carta di soggiorno di familiare di un cittadino UE e della carta di soggiorno permanente di familiare di un cittadino UE;
(7) lo Sportello Unico per l 'Immigrazione dovrà pronunciarsi sull'istanza entro 90 giorni;
(8) Si fa riferimento al livello minimo previsto dall' articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge n. 537/1993 e successive modifiche, per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per i disoccupati e loro familiari (pari a 8.263 euro);
(9) anche in analogia a quanto stabilito, da questa Direzione Centrale, relativamente al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo precedentemente concesso nel primo Stato membro di residenza;
(10) ll permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, recante la dicitura, nella rubrica "annotazioni", "Ex titolare di Carta blu UE, è revocato nei seguenti casi: a) se è stato acquisito fraudolentemente; b) in caso di espulsione; c) quando vengono a mancare le condizioni per il rilascio; d) in caso di conferimento di permesso di soggiorno CE di lungo periodo da parte di un altro Stato Membro e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a 6 anni; e) in caso di assenza dello straniero dal territorio dell'Unione per un periodo di 24 mesi consecutivi.
Il Direttore Centrale: Rodolfo Ronconi