Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Valle D'Aosta - Aosta
e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri - DGPIEM Ufficio VI Centro Visti - Roma
Al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali - Direzione Generale Immigrazione via Fornovo, n. 8 - Roma
All'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, via Ciro il Grande, n. 21 - Roma
All'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, via del Giorgione, n. 159 - Roma
Al Gabinetto del Ministro - Sede
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Sede
In relazione alle richieste di chiarimento formulate a questa Direzione Centrale da alcuni Sportelli Unici per l'Immigrazione relativamente alla possibilità per il datore di lavoro, che abbia presentato la dichiarazione di emersione prevista dalla normativa in oggetto, di rinunciare successivamente all'istanza stessa, si rappresenta quanto segue.
Innanzitutto, si ribadisce che il datore di lavoro è tenuto a completare la procedura di emersione, perfezionando la volontà di pervenire alla regolarizzazione del lavoratore extracomunitario occupato alle sue dipendenze, manifestata con il versamento del contributo forfetario di 500 euro e con la presentazione della dichiarazione di emersione, firmando presso lo Sportello Unico competente il contratto di soggiorno contestualmente al lavoratore extracomunitario ed adempiendo all'obbligo dell'assunzione tramite comunicazione obbligatoria all'INPS.
Soltanto dopo aver perfezionato gli adempimenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà eventualmente porre fine al rapporto di lavoro nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro domestico.
Pertanto, la rinuncia alla dichiarazione di emersione, intervenuta nel corso della procedura, comporterà l'archiviazione del procedimento di emersione e la cessazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori prevista dall' art. 1-ter, comma 8 e 9 della Legge 102/09 .
In tal caso, comunque il datore di lavoro dovrà essere convocato affinchè tale rinuncia venga formalizzata, con le conseguenze sanzionatorie previste dalle norme vigenti; in caso di mancata presentazione allo Sportello Unico, si applicheranno le disposizioni previste all' art. 1-ter, commi 7 , 8 e 9 della Legge 102/09 .
Soltanto nel caso in cui la rinuncia sia dovuta a causa di forza maggiore sopravvenuta, ad es. il decesso della persona da assistere, sarà consentito, al momento della convocazione, il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro purchè sussistano i requisiti previsti dalla norma, ovvero il rilascio del lavoratore extracomunitario di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, qualora il predetto subentro non sia possibile.
Le SS.LL. sono invitate ad informare i rispettivi dirigenti degli Sportelli Unici in merito alle indicazioni sopra riportate.
Si ringrazia per la consueta collaborazione e si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.
Il Direttore Centrale Malandrino