Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO  
CIRCOLARE 25 ottobre 2012, n. 6561
  Oggetto: Procedura di emersione dal lavoro irregolare D.Lgs. 16 luglio 2012 n.109  . Assistenza sanitaria nelle more della conclusione della procedura di emersione.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2012-10-25;6561

Ai Sigg. Prefetti titolari degli UfficiTerritoriali di Governo - Loro Sedi

AI Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO

AI Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta AOSTA

E, p.c. Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione - Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro - ROMA

All'Ufficio del Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione Largo Chigi, 19 - ROMA

AI Gabinetto del Signor Ministro - SEDE

AIl'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Via Ciro il Grande, 21 - ROMA

AII'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti Via del Giorgione n.159 - ROMA

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale deIl'Immigrazione e Della Polizia delle Frontiere - ROMA


 

Sono pervenuti a questo Dipartimento numerosi quesiti in ordine alla assistenza sanitaria da erogare ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda di emersione dal lavoro irregolare nelle more della conclusione della procedura disciplinata dall' art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109  .

In merito, sentito anche il Ministero della Salute, si richiama preliminarmente il contenuto del comma 16  di detta disposizione che destina una quota del contributo forfetario di 1000 euro versato per ciascun lavoratore al finanziamento dei maggiori oneri del Servizio sanitario nazionale, con un incremento fissato in 43 milioni di euro per l'anno 2012 e in 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

La quota destinata alla copertura contributiva previdenziale e è assistenziale e I'iscrizione al SSN assumono particolare rilevanza in tale contesto lavorativo, soprattutto nel caso di necessità di certificato di malattia e per la conseguente indennità di malattia INPS.

Il comma 11 del medesimo art. 5 del D.Lgs. 109 del 2012  prevede inoltre che "nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al successivo comma 13  ".

Alla luce delle suindicate norme, si ritiene che i cittadini stranieri per i quali sia stata presentata dichiarazione di emersione ai sensi del decreto legislativo citato, siano assimilabili ai destinatari dell'assicurazione obbligatoria di cui all' art. 34 del T.U. Immigrazione n. 286 del 1998  , e, quindi, possano essere iscritti al Servizio sanitario nazionale.

Poiché i lavoratori stranieri regolarizzandi non sono in possesso di codice fiscale, che viene rilasciato al momento della convocazione degli stessi presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, si ritiene che possano essere assistiti come stranieri temporaneamente presenti, nonostante non si trovino più nella condizione di irregolarità giuridica.

Per quel che attiene al rilascio della tessera sanitaria, a parità di condizione con i cittadini italiani, dovrà necessariamente attendersi il rilascio del codice fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate. l cittadini stranieri che invece sono già in possesso di codice fiscale possono iscriversi direttamente al Servizio sanitario nazionale.

Eventuali oneri per prestazioni sanitarie fruite nel periodo compreso tra la presentazione della domanda di emersione e la data di regolarizzazione delI'iscrizione anagrafica non potranno essere rendicontate al Ministero dell'interno, come ribadito dal Ministero della Salute, dato che il procedimento inizia con la presentazione della "dichiarazione di sussistenza del rapporto di Iavoro" all'INPS mediante utilizzo dei moduli appositamente predisposti.

Si ringrazia per l'attenzione.

 

IL DIRETTORE CENTRALE: Malandrino