Ai Sigg. Prefetti - Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta
Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Roma
Al Ministero della Solidarietà Sociale - Roma
Sono pervenuti numerosi quesiti relativi ai criteri di valutazione del certificato di idoneità alloggiativa nel caso di richiesta di ricongiungimento a favore di più familiari tra i quali sia compreso un minore di anni 14.
Nella fattispecie viene richiesto se nel caso di domanda di ricongiungimento a favore del coniuge e di un figlio minore di anni 14 possa essere accettata un'attestazione di idoneità di un alloggio i cui requisiti dimensionali e distributivi prevedano la possibilità di ospitare complessivamente due persone.
Anche alla luce di recenti pronunce giurisprudenziali si ritiene che il caso prospettato integri la fattispecie di cui all' art. 29 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 286/98 che prevede sufficiente, al rilascio del predetto nulla osta, qualora ci sia un figlio minore di anni 14 al seguito di uno dei genitori, il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà.
Pertanto, si ritiene che, nel caso di ricongiungimento di un figlio minore di anni 14, lo stesso vada escluso dal totale dei componenti il nucleo familiare relativamente ai requisiti dimensionali e distributivi dell'alloggio per il quale il richiedente ha dimostrato la possibilità.
Tale interpretazione trova fondamento anche nella recente modifica apportata all' art. 29 dal decreto legislativo n. 5 dell'8 gennaio 2007 , che come segnalato nella circolare n. 594 del 14 febbraio 2004 ha introdotto una disciplina più favorevole per il ricongiungimento dei figli minori di anni 14.
Resta ferma la necessità di acquisire il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore dimorerà.
Il Direttore Centrale: Ciclosi