Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE  
CIRCOLARE 6 novembre 2012, n. 6831
  Oggetto: Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179  "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato". Accordo Quadro 7 agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. ISTRUZIONI OPERATIVE.  
 


 
  urn:nir:ministero.interno:circolare:2012-11-06;6831

Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo - LORO SEDI

AI Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di BOLZANO

Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - AOSTA

e,p.c. Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione Viale Trastevere 76/A 00153 - ROMA

Al Gabinetto del Ministro per la la Cooperazione Internazionale e l'integrazione Largo Chigi, 19 - ROMA

Al Ministero degli Affari Esteri DGPIEM Piazzale della Farnesina - ROMA

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'immigrazione - Direzione Generale per le Politiche dei Servizi per il Lavoro - ROMA

Al Gabinetto del Signor Ministro - SEDE

Al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - ROMA


 

Si fa seguito alla circolare n.1583 del 5 marzo 2012  relativa al D.P.R. in oggetto ed alla circolare congiunta n. 21542 del 2 marzo 2012  , con la quale il Ministro dell'Interno ed il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione hanno emanato le linee di indirizzo per l'applicazione del suddetto decreto, ribadendo la necessità di realizzare collaborazioni ed intese tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e, a livello periferico, tra i Prefetti, gli UU.SS.RR. e i Centri provinciali di istruzione degli adulti.

In analogia a quanto già realizzato in occasione della stipula dell'Accordo Quadro del 10 novembre 2010, applicativo degli adempimenti previsti dal DM 4 giugno 2010  , il 7 agosto u.s. è stato siglato l'Accordo Quadro tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito denominato "Accordo"), che si trasmette in copia, completo delle Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, predisposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ( Allegato 1  ).

Con l'Accordo sono state definite modalità condivise per l'attuazione di quanto disposto dal decreto in oggetto, tali da valorizzare il ruolo delle Istituzioni scolastiche, sedi dei Centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti, nell'ambito della nuova procedura prevista dal citato art. 4 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .

In particolare, sono stati definiti:

A) criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione (articolo 4 dell'Accordo);

B) criteri e modalità per lo svolgimento dei test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, (articolo 5 dell'Accordo);

C) ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia (articolo 6 dell'Accordo);

D) criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti (articolo 7 dell'Accordo).

Al riguardo, con la presente circolare, si forniscono le prime indicazioni operative.

A) SESSIONE DI FORMAZIONE CIVICA E DI INFORMAZIONE (ARTICOLO 4).

In riferimento alle sessioni di formazione civica e di informazione, cui lo straniero è tenuto a partecipare entro i tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo di integrazione per acquisire in forma sintetica una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e dell'organizzazione delle istituzioni pubbliche in Italia, l'articolo 4 dell'Accordo, nel definirne criteri e modalità di svolgimento, stabilisce che queste abbiano luogo esclusivamente presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, di cui all' articolo 1, comma 632 della L.296/06  . In attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui alli articolo 64, comma 4, lettera f) della Legge 133/08  , la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti.

In merito all'individuazione delle istituzioni scolastiche sedi di svolgimento di dette sessioni, da effettuare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Accordo, mediante stipula di protocollo d'intesa tra le Prefetture e l'Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, sulla base dei criteri ivi indicati, le SS.LL vorranno utilizzare - con gli opportuni adattamenti, l'unito schema di protocollo predisposto d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ( Allegato 2  ).

Si evidenzia che i sussidi predisposti da questo Ministero a sostegno delle suddette sessioni e già utilizzati (5 moduli di apprendimento in formato video della durata di un'ora ciascuno, per complessive cinque ore, tradotti in 19 lingue), dovranno essere resi disponibili ai Centri Territoriali Permanenti, i quali potranno avvalersi di ulteriori strumenti formativi predisposti dal MIUR.

Per quanto attiene alla identificazione dello straniero, i docenti individuati dalle istituzioni scolastiche procedono secondo le modalità già adottate per lo svolgimento del test di cui al D.M. 4 giugno 2010  . Nel protocollo saranno concordate le modalità di comunicazione alle prefetture, da parte dei medesimi docenti, dell'avvenuta frequenza degli stranieri alle sessioni formative. Ciascuna sessione dovrà essere svolta con un numero minimo di 18 partecipanti, con un costo medio indicato nell'allegata tabella riepilogativa degli standard di costo ( Allegato 3  ).

Nei territori nei quali le istanze di permesso di soggiorno, di cui all' articolo 2 del DPR 179/2011  , sono in numero tale da non consentire - nel trimestre di riferimento - l'attivazione di sessioni di formazione civica e di informazione nel rispetto dei parametri indicati nello standard di costo, le medesime - non più di una per ciascun trimestre di riferimento - possono essere attivate anche con un numero di partecipanti inferiore al numero stabilito, ferma restando l'intesa con le Prefetture competenti.

B) TEST PER L'ASSEGNAZIONE DEI CREDITI RELATIVI ALLA CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA, DELLA CULTURA CIVICA E DELLA VITA CIVILE IN ITALIA (ARTICOLO 5).

In ordine alla assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all' art. 6 del D.P.R. 179/2011  , si fa presente che lo Sportello unico è tenuto ad informare lo straniero della facoltà, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di tale conoscenza attraverso un apposito test, da svolgersi gratuitamente a cura dello sportello medesimo, e ad attivare, contestualmente, gli accertamenti di ufficio, quali previsti dall' articolo 5, co. 2, lettera a)  .

Tanto premesso, i criteri e le modalità per lo svolgimento dei suddetti test indicati nell'articolo 5 dell'Accordo, fermo restando che essi saranno avviati solo a partire dal 2014, saranno oggetto di ulteriori specifiche indicazioni.

C) ULTERIORI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SESSIONE (ARTICOLO 6)

Al fine di valorizzare ed ottimizzare l'offerta formativa ordinaria dei Centri Territoriali permanenti e favorire una più efficace integrazione linguistica e sociale degli stranieri, con l'Accordo del 7 agosto 2012 si è inteso riconoscere l'iscrizione e la frequenza ai corsi ed ai percorsi erogati dai Centri Territoriali permanenti come ulteriori modalità di svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e di assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia. In particolare:

(Ulteriore modalità di svolgimento della sessione).

L'art. 6, comma 1 dell'Accordo stabilisce che l'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 3 del decreto del DPR 179/2011  . A tal fine, è necessario che i predetti corsi e percorsi prevedano anche specifiche unità di apprendimento della durata complessiva di 10 ore destinate a far acquisire allo straniero le conoscenze di cui all' articolo 2, comma 4, lettere b)   e c)   del DPR in parola attraverso l'utilizzo dei sussidi di cui all'articolo 4, comma 6 dell'Accordo. In ogni caso, tali specifiche unità di apprendimento devono essere programmate in modo da consentirne allo straniero la frequenza nei tempi previsti dalla normativa ("entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo di integrazione", articolo 3, comma 1 del DPR 179/2011  ); l'avvenuta frequenza delle suddette unità di apprendimento deve essere comunicata alla Prefettura competente secondo le modalità previste dal protocollo allegato.

(Ulteriore modalità di assegnazione dei crediti: "raggiungimento" della soglia di adempimento).

L'art. 6, comma 2 dell'Accordo stabilisce che il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, rilasciato ad esito dei corsi di cui al comma 1 del citato art. 6, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica e consente, altresì, allo straniero il "raggiungimento" della soglia di adempimento di cui all' articolo 6, comma 5, lettera a)  del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  .

(Ulteriore modalità di assegnazione dei crediti: "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento).

L'art. 6, comma 3 dell'Accordo stabilisce che il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  , e consente, altresì, allo straniero il "pieno raggiungimento" della soglia di adempimento, di cui all' articolo 6, comma 5, lettera a), del DPR citato  .

D) PROGETTI PILOTA (ARTICOLO 7).

Per favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti di cui al DPR 179/2011  , le parti hanno convenuto di potenziare l'offerta dei corsi, di cui all'articolo 6, comma 1 dell'Accordo, attraverso la promozione di specifici progetti pilota in coerenza con il piano nazionale degli interventi in materia di integrazione linguistica e sociale promosso da questo ministero e dal Ministero dell'istruzione, della Università, della Ricerca nell'ambito delle iniziative a valere sul Fondo europeo per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi; i predetti progetti pilota potranno essere realizzati attraverso le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, individuate, nell'ambito del protocollo d'intesa, di cui al precedente articolo 4 comma 2  , secondo i criteri e le modalità definite dall' art.7  .

Gli sportelli unici, all'atto della sottoscrizione, devono prospettare ai cittadini stranieri la possibilità di optare per le predette ulteriori modalità di frequenza della sessione di formazione civica.

Inoltre, il comma 2  - in analogia con quanto già previsto dall'articolo 6 dell'Accordo quadro 11 novembre 2010 - stabilisce che i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, di cui all' articolo 3, comma 6 del Testo Unico sull'immigrazione  , promuovono "progetti pilota di informazione" adempimento di quanto previsto dal DPR per illustrare le modalità di 179/2011 anche in collaborazione con i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di cui all' articolo 1, comma 632 della L.296/06  e successive modifiche e integrazioni.

Tanto premesso, in considerazione della necessità di procedere sulla base di un' ampia sinergia tra le istituzioni scolastiche sedi dei Centri territoriali permanenti ed i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, si chiede di fornire la più proficua disponibilità collaborativa ai fine di dare compiuta realizzazione all'impianto normativo in oggetto indicato.

Si ringrazia per l'attenzione.

 

Il Direttore Centrale: Malandrino



ALLEGATI:  
- Allegato 1   -

ACCORDO QUADRO 7 agosto 2012
 

fra

IL MINISTERO DELL'INTERNO individuato nel Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, con sede in Roma, Piazza del Viminale, 1, nella persona del Prefetto Angelo Malandrino, Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

e

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, individuato nel Dipartimento per l'Istruzione, con sede in Roma, Viale Trastevere, 75, nella persona della Dott.ssa Lucrezia Stellacci, Capo Dipartimento per l'Istruzione

di seguito congiuntamente definite le "Parti"

PREMESSO CHE

- l'articolo 4-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n.286  , introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n.94  , ha previsto la sottoscrizione di un accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.179  , emanato con il concerto anche del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha regolamentato la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato;

- l' Ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 455 del 29 luglio 1997  ha istituito i Centri Territoriali Permanenti, che, per le parti compatibili con la vigente normativa in materia, si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta e che svolgono un ruolo fondamentale nell'accoglienza degli stranieri e nella diffusione della conoscenza della lingua italiana;

- l' art. 1, comma 632 della L.296/2006  stabilisce che "ferme restando le competenze delle Regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati <Centri provinciali per l'istruzione degli adulti>.

- il decreto 25 ottobre 2007 del Ministro della pubblica istruzione  recante norme in materia di "Riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, applicativo dell' art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  " nel definire i criteri generali per il conferimento dell'autonomia ai Centri ha individuato tra le tipologie di percorsi di competenza dei Centri medesimi quelli relativi alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati stranieri per la loro integrazione linguistica e sociale;

- lo schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell' art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112  , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133  ", approvato in prima lettura il 12 giugno 2009, prevede, tra le tipologie di percorsi di competenza dei Centri, percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana destinati agli adulti stranieri;

- la Direttiva congiunta del Ministro dell'Interno e del Ministro della Cooperazione internazionale e dell'integrazione in data 2 marzo 2012  ha fornito le linee di indirizzo per l'applicazione del D.P.R. n.179/2011  ;

- l'Accordo-Quadro, stipulato in data 11 novembre 2010, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha sancito la collaborazione interistituzionale tra i predetti Dicasteri per dare attuazione al Decreto Ministeriale del 4 giugno 2010  che ha disciplinato le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

- in data 14 giugno 2012, con comunicazione n. 0001963 P-1.1.5/Gab è stata acquisita l'intesa, sul contenuto del presente accordo, dell'Ufficio del Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione, come previsto dalla citata Direttiva congiunta del 2 marzo 2012  ;

CONSIDERATO CHE

- l' articolo 3, comma 1, del D.P.R. n.179/2011  prevede che lo straniero che ha stipulato l'accordo di integrazione debba partecipare gratuitamente ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di durata non inferiore a cinque e non superiore a dieci ore;

- il comma 2 del predetto articolo 3  dispone che le conoscenze che lo straniero deve acquisire, relative ai principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, all'organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia, nonché ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e degli obblighi fiscali, debbano essere definite d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- il comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. n.179/2011  prescrive che, in assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello sportello unico anche presso i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all' articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  ;

- l'art. 10 del predetto Regolamento dispone che, in relazione all'organizzazione ed allo svolgimento delle sessioni di formazione civica e informazione, nonché ai test linguistici e culturali il Prefetto concluda o promuova la conclusione di accordi, ai sensi dell' articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241  , e successive modificazioni, diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo sportello unico e la struttura territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti di cui all' articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  , le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le università;

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha predisposto un Vademecum contenente indicazioni tecnico- operative per la definizione dei contenuti delle prove che compongono il test, criteri di assegnazione del punteggio e durata del test , di cui al D.M. 4 giugno 2010  , nonché le " Linee guida per la progettazione di percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana", contenenti indicazioni per l'articolazione dei livelli Al e A 2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue in competenze, conoscenze e abilità e che fanno parte integrante del presente Accordo;

RITENUTO CHE

- l'accordo di integrazione è un patto con il quale il cittadino non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante nel territorio nazionale assume l'impegno al rispetto delle leggi del nostro Paese e, più in generale, alle regole di convivenza della società in cui vive al fine di perseguire un ordinato percorso d'integrazione;

- con l'accordo di integrazione lo Stato si impegna a fornire allo straniero gli strumenti per raggiungere specifici obiettivi di integrazione, tra i quali l'acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della costituzione italiana;

- una reale inclusione sociale si realizza attraverso la conoscenza dei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato, dei valori espressi dalla Costituzione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche, nonché della lingua dello Stato ospitante;

- un efficace svolgimento degli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  relativi, in particolare, alle sessioni di formazione civica e di informazione e ai test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, si realizza attraverso il potenziamento della collaborazione interistituzionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

Con il presente Accordo le Parti si impegnano alla più ampia e proficua collaborazione per dare applicazione a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011  , con particolare riferimento alle sessioni di formazione civica e di informazione, di cui all' articolo 3  , e ai test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all'articolo 5, comma 1.

Articolo 2 (Finalità)

Il presente Accordo ha la finalità di definire modalità condivise tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Interno per l'attuazione di quanto disposto dall' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011  , in modo coerente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse disponibili sia nazionali che comunitarie, valorizzando il ruolo delle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri per l'istruzione degli adulti, anche in relazione alle professionalità ivi operanti.

Articolo 3 (Obiettivi)

1. Con il presente Accordo le Parti si impegnano a definire criteri e modalità per lo svolgimento:

a. della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011  ;

b. dei test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all' articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 179/2011  .

2. Le Parti si impegnano, altresì, a definire:

a. ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia;

b. criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011  .

Articolo 4 (Criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione)

1. La sessione di formazione civica e di informazione, di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011  , ha luogo presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, di cui all' articolo 1, comma 632 della L.296/06  e successive modifiche e integrazioni. In attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all' articolo 64, comma 4, lettera f) della Legge 133/08  , la sessione di formazione civica e di informazione si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti, funzionanti ai sensi dell' O.M. 455/97  per le parti compatibili con la vigente normativa in materia.

2. L'individuazione delle istituzioni scolastiche, di cui al precedente comma 1, avviene mediante stipula di un protocollo d'intesa tra Prefettura e Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competenti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro 11 novembre 2010, tenuto conto delle istituzioni scolastiche già sedi di sessioni per lo svolgimento del test di cui al D.M. 4 giugno 2010  .

3. Le istituzioni scolastiche, individuate ai sensi del precedente comma 2, sulla base di accertati fabbisogni, possono stipulare accordi di rete, ai sensi dell' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275/99  , con altre istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti, al fine di rendere più efficace ed efficiente l'organizzazione della sessione di cui al precedente comma 1.

4. La sessione, di cui al precedente comma 1, si svolge nelle date stabilite dal calendario definito con il protocollo, di cui al precedente comma 2, ha una durata complessiva di dieci ore e può essere articolata in più sedute.

5. Per lo svolgimento della sessione, di cui al precedente comma 1, le istituzioni scolastiche, di cui ai precedenti commi 2 e 3, individuano almeno due docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche medesime.

6. Per lo svolgimento della sessione, di cui al precedente comma 1, le istituzioni scolastiche, di cui ai precedenti commi 2 e 3, ai fini di cui all' articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  , utilizzano, nell'ambito della loro autonomia, i sussidi predisposti dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e/o ogni altro materiale predisposto dai Centri Territoriali Permanenti.

7. I docenti di cui al precedente comma 5 identificano lo straniero secondo le medesime modalità già adottate per lo svolgimento del test, di cui al D.M. 4 giugno 2010  e comunicano alla Prefettura competente l'avvenuta frequenza della sessione, di cui al precedente comma 1, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Interno.

Articolo 5 (Criteri e modalità per lo svolgimento del test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia)

1. Il test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all' articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011  , ha luogo presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti, di cui all' articolo 1, comma 632 della L.296/06  e successive modifiche e integrazioni. In attesa della riorganizzazione dei Centri, di cui all' articolo 64, comma 4, lettera f) della Legge 133/08  , il test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, si svolge presso le istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti, funzionanti ai sensi dell' O.M. 455/97  per le parti compatibili con la vigente normativa in materia.

2. L'individuazione delle istituzioni scolastiche, di cui al comma 1, avviene nell'ambito del protocollo d'intesa, di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 dell'Accordo Quadro 11 novembre 2010, tenuto conto delle istituzioni scolastiche già sedi di sessioni per lo svolgimento del test di cui al D.M. 4 giugno 2010  .

3. Il test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue si svolge presso le istituzioni scolastiche, di cui al comma 1, secondo le modalità di cui all' articolo 5 dell'Accordo Quadro 11 novembre 2010 e le indicazioni tecnico- operative contenute nel Vademecum che fa parte integrante del presente Accordo.

4. Fermo restando quanto stabilito dai commi precedenti, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca si impegna a definire, sentite le Parti, ulteriori criteri per lo svolgimento del test di cui all' articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011  , ivi comprese le relative modalità di valutazione.

Articolo 6 (Ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia)

1. L'iscrizione e la frequenza ai corsi di integrazione linguistica e sociale e ai percorsi per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, organizzati dalle istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione, di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011  .

2. Il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, rilasciato ad esito dei corsi, di cui al precedente comma 1, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011  e consente, altresì, allo straniero il raggiungimento della soglia di adempimento di cui all' articolo 6, comma 5, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011  .

3. Il titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione rilasciato ad esito dei percorsi, di cui al precedente comma 1, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica, di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011  , e consente, altresì, allo straniero il pieno raggiungimento della soglia di adempimento, di cui all' articolo 6, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011  .

4. Ai fini dell'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana a livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, i corsi, di cui all' articolo 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  , si svolgono secondo le Linee guida , di cui al successivo articolo 7, comma 4, parte integrante del presente Accordo, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 5, comma 4.

Articolo 7 (Criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota)

1. Per favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.179/201 1  , oggetto del presente Accordo, sono promossi i progetti pilota, di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1, i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, di cui all'articolo 3, comma 6 del Testo Unico sull'immigrazione, promuovono progetti pilota di informazione per illustrare le modalità di adempimento di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011  anche in collaborazione con i Centri Provinciali per l'istruzione degli Adulti di cui all' articolo 1, comma 632 della L.296/06  e successive modifiche e integrazioni.

3. Ai fini di cui al precedente comma 1, le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, individuate nell'ambito del protocollo d'intesa, di cui al precedente articolo 4, comma 2, promuovono progetti pilota per la realizzazione di corsi di integrazione linguistica e sociale.

4. I corsi, di cui al precedente comma 3, sono organizzati secondo le Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana predisposte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che fanno parte integrante del presente Accordo.

5. L'iscrizione e la frequenza ai corsi, di cui al precedente comma 3, costituisce a tutti gli effetti partecipazione alla sessione, di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011  .

6. Il titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, rilasciato ad esito dei corsi, di cui al precedente comma 3, costituisce documentazione idonea ai fini della verifica di cui all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011  ; tale titolo costituisce, altresì, documentazione idonea ad attestare il raggiungimento da parte dello straniero di un livello elevato di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia ed utile ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n.179/2011  .

Articolo 8 (Tavolo congiunto)

I compiti del Tavolo congiunto, già previsti dall'articolo 7 dell'Accordo Quadro 11 novembre 2011, si intendono confermati anche in relazione alle attività di attuazione del presente Accordo, con particolare riferimento ai progetti pilota, di cui al precedente articolo 7.

Articolo 9 (Impegni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca)

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in applicazione delle finalità, degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente Accordo, si impegna a:

- trasmettere il presente Accordo ed i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante agli Uffici Scolastici Regionali per promuovere il loro attivo coinvolgimento anche al fine di favorire la partecipazione delle istituzioni scolastiche, di cui al precedente articolo 4, comma 1;

- assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto tra tutti i soggetti coinvolti, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi previsti dal presente Accordo in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti;

- partecipare con i propri rappresentanti al Tavolo congiunto di cui al precedente articolo 8;

- diffondere ogni utile informazione sul presente Accordo tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;

- assicurare il necessario supporto tecnico alle istituzioni scolastiche coinvolte attraverso l'Ufficio competente (Istruzione degli adulti) della Direzione Generale per l'Istruzione e Formazione tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, anche per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali.

Articolo 10 (Impegni del Ministero dell'Interno)

Il Ministero dell'Interno, in applicazione delle finalità, degli obiettivi e delle azioni definiti nel presente Accordo, si impegna a:

- assegnare, per il tramite delle Prefetture, alle istituzioni scolastiche, individuate ai sensi dell'articolo 4 del presente Accordo, il relativo finanziamento per lo svolgimento delle azioni di cui ai precedenti articoli 4, 5, e 7 comma 3, secondo le modalità che verranno stabilite nei protocolli di intesa, di cui all'articolo 4, comma 2 del presente Accordo, nei tempi e nella misura consentiti dalle risorse finanziarie che saranno rese disponibili per l'attuazione dell'Accordo di integrazione - ai sensi dell' art. 4, comma 3, del decreto interministeriale del 6 ottobre 2011  - e sulla base degli standard di costo che saranno comunicati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

- trasmettere il presente Accordo alle Prefetture-U.T.G. per il loro attivo coinvolgimento anche al fine di agevolare il compito dei Consigli Territoriali per l'Immigrazione di promozione dei progetti pilota di informazione di cui all'articolo 7, comma 2 del presente Accordo;

- assicurare la propria disponibilità, attraverso le Prefetture-UTG, a un continuo e diretto confronto con le istituzioni scolastiche, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi previsti in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti;

- partecipare con propri rappresentanti al Tavolo congiunto, di cui al precedente articolo 8;

- diffondere ogni utile informazione sulle attività tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web.

Articolo 11 (Efficacia e durata)

Il presente Accordo entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha efficacia da tale data per due anni con rinnovo tacito, salvo disdetta da una delle Parti che dovrà essere comunicata entro 60 giorni dalla scadenza o dal rinnovo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 12 (Modifiche)

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato solo mediante Accordo sottoscritto dalle Parti.

Letto e approvato, per il Ministero dell'Interno, dal Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Prefetto Angelo Malandrino

Letto e approvato, per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dal Capo Dipartimento per l'Istruzione - Dott.ssa Lucrezia Stellacci

 
- Allegato 2   -

BOZZA PROTOCOLLO DI INTESA
 

tra il Prefetto di.........................nella persona del dott..........................................

e

il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale di..................................nella persona del dott. ..............................

PREMESSO CHE

- l' articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , introdotto dall' articolo 1, comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94  , ha previsto l'emanazione di un regolamento con il quale "sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno";

- il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179  Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell' articolo 4-bis, comma 2  , del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  , pubblicato nella GU n. 263 del 11-11-2011 ha disciplinato i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di cui al citato articolo 4-bis del decreto legislativo 286/98  ;

- le linee di indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179  emanate dal Ministro dell'Interno e dal Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione con nota prot. 1542 del 2 marzo 2012 hanno ribadito la necessità di realizzare collaborazioni ed intese tra l'altro, tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca e, a livello periferico, tra i Prefetti, gli UU.SS.RR. e i Centri provinciali di istruzione degli adulti.

l'Accordo Quadro (di seguito denominato "Accordo"), siglato il 7 agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca dà applicazione agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 179  anche in coerenza con il piano nazionale degli interventi in materia di integrazione linguistica e sociale promosso dal Ministero dell'Interno e dal Ministero dell'istruzione, della Università, della Ricerca nell'ambito delle iniziative a valere sul Fondo europeo per l'Integrazione;

l'Accordo, in particolare, definisce criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  (articolo 4 dell'Accordo); criteri e modalità per lo svolgimento dei test per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia, di cui all' articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  (articolo 5 dell'Accordo); ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia (articolo 6 dell'Accordo); criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 179/2011  (articolo 7 dell'Accordo).

Tutto ciò premesso

le parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1 (Oggetto)

1. Con il presente protocollo sono individuate le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali permanenti, presso le quali svolgere: 1) la sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 4 dell'Accordo; e/o 2) il test per l'assegnazione dei crediti, di cui all'articolo 5 dell'Accordo; e/o 3) i corsi ed i percorsi di cui all'articolo 6 pilota di cui all'articolo 7 dell'Accordo e/o 4) i progetti dell'Accordo;

2. Con il presente protocollo, inoltre, vengono definiti gli obblighi delle Parti.

Art. 2 (Individuazione delle istituzioni scolastiche)

Acquisite le disponibilità, le Parti - per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per ciascuna delle ulteriori attività di cui all'articolo 1, comma 1 - individuano, sulla base dei criteri previsti dall'Accordo, le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, di cui all'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Art. 3 (Obbligo delle parti)

1. La Prefettura, in applicazione di quanto previsto dal precedente art. 1, si impegna a:

a. collaborare con l'Ufficio Scolastico Regionale per concordare, sentite le istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1, il calendario delle sessioni di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente articolo 1, comma 1, fermo restando che il test di cui al punto 2 del citato comma sarà avviato solo a partire dal 2014.

b. comunicare alle istituzioni scolastiche, di cui alla precedente lettera a), dieci giorni prima delle date fissate dal suddetto calendario, l'elenco degli stranieri che hanno fatto richiesta di partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione o alle altre attività, di cui all'articolo 1, comma 1, al fine di predispone tutti i necessari adempimenti anche di natura organizzativa;

c. assegnare ad ogni istituzione scolastica, di cui alla precedente lettera a), la somma di 450,00 euro per ciascuna sessione di formazione civica e di informazione, tenuto conto delle voci di spesa di cui all'Allegato 2 che costituisce parte integrante del presente protocollo, nonché le risorse che saranno rese disponibili dal Ministero dell'Interno per la realizzazione delle attività di cui al punto 4 del precedente articolo 1, comma 1;

d. diffondere ogni utile informazione tramite i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 dell'Accordo, ed i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web;

e. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con l'Ufficio Scolastico Regionale, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.

2. L'Ufficio Scolastico Regionale, in applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 1, si impegna a:

a. individuare le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti, in base a quanto stabilito nell'articolo 2 presso le quali svolgere: 1) la sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 4 dell'Accordo; e/o 2) il test per l'assegnazione dei crediti. di cui all'articolo 5 dell'Accordo; e/o 3) i corsi ed i percorsi di cui all'articolo 6 dell'Accordo; e/o 4) i progetti pilota di cui all'articolo dell'Accordo; darne comunicazione alla Prefettura-U.T.G.;

b. predispone il calendario per lo svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia e delle ulteriori attività di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente articolo 1, comma 1, secondo le esigenze rappresentate dalla Prefettura U.T.G., sentite le istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1;

c. trasmettere alle istituzioni scolastiche, indicate nell'Allegato 1, il presente protocollo con i relativi allegati;

d. assicurare, presso le istituzioni scolastiche, sedi dei Centri Territoriali Permanenti di cui all'Allegato 1, lo svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui ai punti 2), 3) e 4) del precedente articolo 1, comma 1, secondo il calendario di cui al punto b. ;

e. concordare con la Prefettura competente i tempi e le modalità di comunicazione da parte delle istituzioni scolastiche di cui all'allegato 1, dell'avvenuta partecipazione dello straniero alla sessione di formazione civica e di informazione di cui all'articolo 4, comma 7 dell'Accordo, anche con riferimento alle ulteriori modalità di partecipazione 3 alla sessione medesima di cui all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 7, comma 5 dell'Accordo medesimo;

f. diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2 dell'Accordo;

g. assicurare il necessario supporto tecnico alle istituzioni scolastiche di cui all'Allegato 1ed il coordinamento delle attività, anche in rapporto con l'Ufficio competente (istruzione degli adulti) della Direzione Generale per l'Istruzione e la Formazione tecnica Superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni del MIUR;

h. assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con la Prefettura- U.T.G., nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.

Art. 4 (Modalità di erogazione del finanziamento)

1. La Prefettura verserà a ciascuna istituzione scolastica, di cui all'allegato 1, sul c/c....(estremi e modalità di versamento intestazione del conto) e su richiesta della stessa, il totale delle somme dovute per ogni sessione di formazione civica e di informazione e per le ulteriori attività di cui al punto 4 del precedente articolo 1, comma 1 da questa effettuate secondo quanto indicato al precedente art. 3.

2. La liquidazione delle somme avverrà entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1.

3. Sono ammesse variazioni di spesa fra le singole Aree, di cui all'Allegato 2, nella misura massima del 20%. Non sono ammesse, invece, variazioni tra le singole voci di spesa di ciascuna Area.

Art. 5 (Rendicontazione finale)

1. Il finanziamento è accordato con rigoroso vincolo di scopo ed è esclusivamente destinato alla gestione della sessione di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui al punto 4 del precedente articolo 1, comma 1.

2. Ciascuna istituzione scolastica, destinataria del finanziamento, comunica tempestivamente alla Prefettura-UTG, l'avvenuta realizzazione della sessione di formazione civica e di informazione e delle ulteriori attività di cui al punto 4 del precedente articolo 1, comma 1 fornendo tutta la necessaria ed esaustiva rendicontazione delle spese all'uopo sostenute.

Art. 6 (Durata)

Il presente protocollo ha efficacia di un anno, decorrente dalla data della sua sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato alla scadenza per un identico periodo ed alle medesime condizioni, salva contraria volontà di una delle parti da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata inviata entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza o dal rinnovo.

Art. 7 (Allegati)

1. Fanno parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:

a. Allegato 1 - Elenco delle istituzioni scolastiche della provincia di .................... individuate quali sedi di svolgimento della 1) la sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'articolo 4 dell'Accordo; e/o 2) del test per l'assegnazione dei crediti, di cui all'articolo 5 dell'Accordo; e/o 3) dei corsi ed i percorsi di cui all'articolo 6 dell'Accordo; e/o 4) dei progetti pilota di cui all'articolo 7 dell'Accordo;

b. Allegato 2 - Standard di costo.

Il presente protocollo viene redatto in 2 originali, una per ogni parte contraente.

Data...................................

Il Prefetto - Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

 
- Allegato 3   -

 

Sessione di formazione civica e di informazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011 
Obiettivo Far acquisire allo straniero che ha sottoscritto l'Accordo di integrazione "una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia"; nonché "una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali" [cfr. art. 2, comma 4, lettere b)   e c)   del DPR 179/11 ]
Azione Attivazione e funzionamento delle sessioni di formazione civica e di informazione, di cui al DPR 179/2011  , presso i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'art.1, comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296  e successive modificazioni
n. min. e tipologia destinatari per commissione Non meno di 18 stranieri che, avendo sottoscritto l'Accordo di integrazione, richiedono di svolgere la sessione di formazione civica e di informazione ai fini di quanto previsto dal DPR 179/2011  .
Durata in ore10
%Lordo DipendenteLordo Stato
Costo lordoArea formativa Area organizzativo-gestionaleEuro 346,50Euro 450,00
Area formativa- Accoglienza/Orientamento - Gestione della "sala multimediale" e predisposizione e conservazione di materiali e sussidi informatici - Implementazione del "pacchetto formativo" predisposto dal Ministero dell'InternoEuro 175,00*Euro 232,23
Area organizzativo-gestionaleEuro 171,50Euro 217,77
1) Personale ATAEuro 54,00**Euro 61,66
2) Servizi complementari (a titolo esemplificativo): - Servizi di informazione - Servizi di mediazione linguistica/culturale - Servizi di accompagnamentoEuro 87,50*** Euro 116,11
3) Altre voci (a titolo esemplificativo): - Materiale di consumo materiale (cancelleria, dispense attività didattica ecc.) - Noleggio/affitto apparecchiature tecnologiche - Spese postali, telefoniche e collegamenti telematici - ecc..Euro 30,00Euro 30,00

* il costo complessivo è calcolato ipotizzando un impiego di due docenti per 5 ore ciascuno.

** il costo complessivo è calcolato ipotizzando un impegno di due ore per una unità di collaboratore scolastico e di due ore per una unità di assistente amministrativo.

*** il costo complessivo è calcolato ipotizzando un impegno di cinque ore di una unità di personale per la realizzazione dei servizi di complementari.

N.B. Nei territori nei quali le istanze di permesso di soggiorno, di cui all' articolo 2 del DPR 179/2011  , sono in numero tale da non consentire - nel trimestre di riferimento - l'attivazione di sessioni di formazione civica e di informazione nel rispetto dei parametri indicati nello standard di costo, le medesime - non più di una per ciascun trimestre di riferimento - possono essere attivate anche con un numero di partecipanti inferiore al numero minimo stabilito, fermo restando l'intesa con le Prefetture competenti.