Ai Sigg. Prefetti titolari degli Uffici Territoriali di Governo Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta
e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri, DGPIEM - Ufficio VI Centro Visti - Roma
Al Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione, via Fornovo, 8 - Roma
All'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, via del Giorgione 159 - Roma
Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede
Al Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Sede
Al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Sede
Si fa seguito alla circolare n. 4660 del 28 ottobre 2008 con la quale sono state illustrate le modifiche dell' articolo 29 del Testo Unico sull'Immigrazione D.Lgs n. 286/90 apportate per effetto del D. Lgs. n. 160 del 3 ottobre 2008 .
E' noto che la nuova formulazione del comma 3 lett. b bis del citato articolo, prevede che, nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni, il richiedente debba stipulare un'assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o provvedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene determinato con decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Al riguardo, si informa che il decreto ministeriale è ancora in corso di istruttoria, come riferito dal Ministero del Lavoro, della Salute e della Previdenza Sociale, appositamente interpellato.
Pertanto, considerata l'urgenza segnalata da numerosi Sportelli circa la necessità di proseguire nella istruttoria delle istanze fino ad ora pervenute, al momento è possibile solo stipulare l'assicurazione sanitaria, che, in attesa della definizione della tipologia dei rischi assicurati da parte del ricordato Ministero del Lavoro, è da considerare ammissibile - in analogia a quanto richiesto ai cittadini stranieri beneficiari di visto per studio - se è a copertura dei rischi di malattia, infortunio e maternità.
Per quanto riguarda invece la durata, si ritiene che la polizza non debba avere scadenza, a meno che non si opti per la iscrizione al SSN, previo versamento del contributo che verrà determinato.
Inoltre, in considerazione del tempo intercorrente tra la presentazione della documentazione da parte del richiedente e l'effettivo ingresso sul territorio nazionale dei congiunti richiesti, l'interessato, al momento della presentazione dell'istanza, può rendere una dichiarazione formale di impegno a sottoscrivere la polizza a favore del o dei genitori, per poi stipularla effettivamente entro gli 8 giorni successivi all'ingresso dei congiunti in Italia e prima della loro presentazione allo Sportello.
Le SS.LL. sono invitate ad informare di quanto sopra i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici e a verificare il puntuale rispetto delle istruzioni impartite.
Si ringrazia.
Il Direttore Centrale Ciclosi