Ai Sigg. Prefetti Loro Sedi
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento
Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano
Al Sig. Presidente della Regione Valle d'Aosta - Aosta
e, p.c. Al Ministero degli Affari Esteri, DGPIEM - Ufficio VI Centro Visti - Roma
Al Dipartimento della P.S. - Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - Sede
Facendo seguito alla circolare n. 1575 del 04/04/2008 , si forniscono le seguenti precisazioni relative al rilascio dei nulla osta indicati in oggetto.
Come noto, nelle ipotesi in cui il familiare per il quale lo straniero richiede il ricongiungimento risulti iscritto al SIS, la nuova procedura descritta nella circolare sopra indicata, prevede la possibilità di cancellazione dall'espulsione effettuata dalla Questura, previa conferma del rapporto di parentela accertata dalla Rappresentanza Diplomatica competente.
Allo stato attuale la consegna della lettera, con la quale il familiare da ricongiungere deve presentarsi presso la Rappresentanza Diplomatica competente per avviare l'iter della cancellazione dell'espulsione, avviene prima dell'accertamento del possesso dei requisiti di reddito e alloggio del richiedente.
Tale prassi può determinare l'eventualità che l'espulsione venga cancellata consentendo, così, l'ingresso del familiare nel territorio dello stato, anche in assenza dei requisiti necessari al rilascio del nulla osta al ricongiungimento.
Si ritiene, perciò, opportuno che lo Sportello provveda in via preliminare alla verifica dei requisiti del reddito e dell'alloggio del richiedente, che verranno attestati nella citata lettera di presentazione presso la Rappresentanza Diplomatica competente.
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si resta in attesa di un cenno di assicurazione.
Il Direttore Centrale Ciclosi