Regione Toscana
norma

 
MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE DIREZIONE CENTRALE PER LE POLITICHE DELL'IMMIGRAZIONE E DELL'ASILO  
CIRCOLARE 14 ottobre 2011, n. 7566
  Oggetto: Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e le Società UNICREDIT, ETHIOPIAN AIRLINES - Procedimenti di competenza dello Sportello unico per l'Immigrazione ex art. 27 commi 1-ter   e 1-quater   TU Immigrazione .  
 


 
  urn:nir:ministero.interno;dipartimento.liberta.civili.immigrazione;direzione.centrale.politiche.immigrazione.asilo:circolare:2011-10-14;7566

Ai Sig. Prefetti Loro Sedi

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trento

Al Sig. Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sig. Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta - Aosta

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale Immigrazione - Roma


 

Di seguito alla circolare n. 4848 del 27/07/2010  si comunica che sono stati sottoscritti gli allegati Protocolli d'intesa con le Socetà in oggetto indicate:

- UNICREDIT S.P.A. con sede legale in Roma, via A. Specchi, n. 16.

- ETHIOPIAN AIRLINES con sede legale in Roma - Piazza Barberini, n. 52.

 

Il Direttore Centrale: Malandrino



ALLEGATI:  
- Allegato   -

Ministero dell'Interno  
PROTOCOLLO DI INTESA 6 ottobre 2011
  Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la Società UNICREDIT - Procedimenti di competenza dello Sportello unico per l'Immigrazione ex art. 27 commi 1-ter  e 1-quater  TU Immigrazione .  
 

TRA

- IL MINISTERO DELL'INTERNO con sede legale in Roma - Piazza del Viminale n. 1 - Roma

E

la Società UNICREDIT S.P.A. con sede legale in Roma, via A. Specchi, n. 16.

SENTITO

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTI

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  decreto del President e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione";

- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242  recante il "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  , e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice dell'Amministrazione digitale";

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- il D.L. 23 maggio 2008, n. 92  "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"

PREMESSO

che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture - U.T.G.,nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione e i conseguenti adempimenti istruttori della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, prevista dall' art. 5-bis del TU sull'Immigrazione  per le categorie di lavoratori di cui all'art. 27, c. 1, lett. a) e g) ed in particolare:

- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che svolgano la principale attività sul territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, o dirigenti di sedi principlali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione Europea;

- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti sul territorio italiano, che siano richiesti dal datore di lavoro per adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo limitato o determinato;

CONSIDERATA

- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

- la specifica natura del rapporto di lavoro;

- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art.1 (Oggetto del Protocollo)

1. Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.

Art. 2 (Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)

1. Consente l'accesso da parte della Società UNICREDIT S.P.A. al Sistema Informatico dello Sportello Unico al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.

2. L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto, territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.

3. La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione, che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza preventivo avviso.

4. Fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti a presentare la comunicazione ed acquisirenotizie sullo stato delle pratiche.

Art. 3 (Impegni della Società UNICREDIT S.P.A.)

1. La Società UNICREDIT S.P.A. si impegna ad osservare le prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Pertanto la Società UNICREDIT S.P.A. autocertifica, ai sensi dell'art. 46, lett o) del TU 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto. Si impegna altresì a comunicare gli eventuali accrediti di cui sia già in possesso.

Art. 4 (Durata)

1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.

Art. 5 (Integrazioni e Modifiche)

1. Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto tra le parti.

Art. 6 (Tutela dei Dati Personali)

1. La Società UNICREDIT S.P.A. si impegna affinchè i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato all'art. 2, comma 1 del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, efettuino il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  .

2. Essi sono, inoltre, obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste, con particolare riguardo agli art. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto, in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali ed alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.

3. L'Ente, che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato D.Lgs. n. 196/2003  , si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e più in generale, le notizie acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo stesso.

Art. 7 (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Piazza del Viminale, 1 - 00187 Roma

Società UNICREDIT S.P.A. - via A. Specchi, n. 16 - Roma

Roma, 6 ottobre 2011

Per il Ministero dell'interno, il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione: Angelo Malandrino

Per la Società UNICREDIT S.P.A. : Umberto Larizza - Claudio Tangari

 
- Allegato 2   -

Ministero dell'Interno  
PROTOCOLLO D'INTESA 13 ottobre 2011
  Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e la ETHIOPIAN AIRLINES - Procedimenti di competenza dello Sportello unico per l'Immigrazione ex art. 27 commi 1-ter   e 1-quater  TU Immigrazione .  
 

TRA

- Il MINISTERO DELL'INTERNO con sede legale in Roma - Piazza del Viminale n. 1 - Roma

- La ETHIOPIAN AIRLINES , con sede legale in Roma - Piazza Barberini, 52

SENTITO

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTI

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  e successive modificazioni recante il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  decreto del President e successive modificazioni, recante il "Regolamento di attuazione del Testo Unico sull'Immigrazione";

- il D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242  recante il "Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";

- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  , e successive modifiche e integrazioni, recante il "Codice dell'Amministrazione digitale";

- il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali";

- il D.L. 23 maggio 2008, n. 92  "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica"

PREMESSO

che agli Sportelli Unici per l'Immigrazione presso le Prefetture - U.T.G.,nell'ambito delle competenze previste dal vigente ordinamento giuridico in materia di immigrazione, è affidata l'acquisizione della comunicazione e i conseguenti adempimenti istruttori della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, prevista dall' art. 5-bis del TU Immigrazione  per le categorie di lavoratori di cui all'art. 27, c. 1, lett. a) e g) ed in particolare:

- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sedi o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che svolgano la principale attività sul territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, o dirigenti di sedi principlali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione Europea;

- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti sul territorio italiano, che siano richiesti dal datore di lavoro per adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo limitato o determinato;

CONSIDERATA

- l'elevata qualificazione professionale del personale indicato, al quale deve essere consentito l'ingresso e il soggiorno sul territorio italiano per svolgere la propria attività sulla base di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato;

- la specifica natura del rapporto di lavoro;

- l'esigenza di una tempestiva definizione dei procedimenti presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

Art.1 (Oggetto del Protocollo)

1. Le parti si impegnano a collaborare per l'attuazione delle procedure relative all'ingresso e al soggiorno in Italia di cittadini stranieri in possesso dell'elevata qualificazione professionale indicata in premessa.

Art. 2 (Impegni dell'Amministrazione dell'Interno)

1. Consente l'accesso da parte della Società ETHIOPIAN AIRLINES al Sistema Informatico dello Sportello Unico al fine della trasmissione della comunicazione della proposta di contratto di soggiorno.

2. L'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico viene consentito mediante il rilascio di specifiche credenziali di autenticazione da richiedersi al Prefetto, territorialmente competente, sulla base di apposita modulistica, a favore di propri rappresentanti e/o operatori individualmente indicati.

3. La gestione delle credenziali di autenticazione deve avvenire nel massimo rispetto delle garanzie di sicurezza, così come disposto dall'Amministrazione, che si riserva il diritto di revocare in ogni tempo l'autorizzazione all'accesso al sistema senza preventivo avviso.

4. Fornisce la possibilità di scaricare, in numero superiore a cinque, i moduli di interesse occorrenti a presentare la comunicazione ed acquisirenotizie sullo stato delle pratiche.

Art. 3 (Impegni della Società ETHIOPIAN AIRLINES)

La ETHIOPIAN AIRLINES si impegna ad osservare le prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria. Pertanto la Società ETHIOPIAN AIRLINES autocertifica, ai sensi dell'art. 46, lett o) del TU 28 dicembre 2000 n. 445  , il possesso della capacità economica necessaria per far fronte a tutti gli oneri relativi all'assunzione in Italia del personale richiesto. Si impegna altresì a comunicare gli eventuali accrediti di cui sia già in possesso.

Art. 4 (Durata)

1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla data della stipula, avrà durata annuale ed è rinnovato tacitamente.

Art. 5 (Integrazioni e Modifiche)

1. Il presente Protocollo può essere modificato e/o integrato solo mediante accordo sottoscritto tra le parti.

Art. 6 (Tutela dei Dati Personali)

La Società ETHIOPIAN AIRLINES si impegna affinchè i rappresentanti e/o operatori, individuati come indicato all'art. 2, comma 1 del presente Protocollo, che abbiano ottenuto il rilascio delle credenziali di autenticazione per l'accesso al Sistema Informatico dello Sportello Unico, nel dare attuazione al Protocollo stesso, efettuino il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196  .

2. Essi sono, inoltre, obbligati al rispetto delle disposizioni ivi previste, con particolare riguardo agli art. 29 e 30 e al Titolo V del predetto decreto, in ordine alla designazione del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali ed alle misure da adottare per la sicurezza dei dati medesimi.

3. L'Ente, che effettuerà il trattamento dei dati personali ai sensi del citato D.Lgs. 196/2003  , si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori, il rigoroso vincolo della riservatezza su tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e più in generale, le notizie acquisite in ragione del presente Protocollo, pena la risoluzione dello stesso, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo stesso.

Art. 7 (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate in forma scritta, ai seguenti indirizzi:

Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo - Piazza del Viminale, 1 - 00187 Roma

Ethiopian Airlines - Piazza Barberini, 52 - 00187 - Roma

Roma, 13 ottobre 2011

Per il Ministero dell'interno, il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione: Angelo Malandrino

Per l'Ethiopian Airlines, il Rappresentante Legale: Henock Woubishet Tefera