E' stato sottoposto a questo Ufficio l'esame del caso di una cittadina ucraina, che intende conseguire la patente di guida in Italia ed è in possesso di documenti (permesso di soggiorno, passaporto e carta di identità) riportanti luoghi di nascita diversi.
Premesso che il permesso di soggiorno non costituisce un documento di identificazione personale (cfr. circ. 399/M352 del 07/07/2004) e pertanto non va preso in considerazione per i dati anagrafici dei candidati o conducenti, si invitano codesti Uffici ad acquisire detti dati anagrafici dalla carta di identità, ove il soggetto interessato ne sia in possesso, avendo la residenza anagrafica in Italia, ovvero dal passaporto se il richiedente è in possesso soltanto di detto documento.
Qualora la carta di identità o il passaporto non contengano tutti i dati necessari, ad esempio: Data di nascita 00-00-0000, oppure -----1970; Luogo di nascita -----, deve essere richiesto un certificato di nascita emesso dalla competente Autorità del luogo e tradotto secondo le consuete modalità.
Se anche in presenza del certificato di nascita non è possibile rilevare i dati in questione non potrà procedersi all'accettazione della pratica e sarà opportuno segnalare il caso a questa Sede.
Dette disposizioni vengono fornite in attesa di ricevere istruzioni in merito dal Ministero dell'Interno, già da tempo investito della questione con diverse note, rimaste ad oggi prive di riscontro.
IL DIRETTORE GENERALE: dott. ing. Sergio Dondolini