Al SIGG.RI PREFETTI - LORO SEDI
Al SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Al SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - AOSTA
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - SEDE
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO - SEDE
AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE - ROMA
e, p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO - SEDE
In vista dell'imminente entrata in vigore del decreto interministeriale in data 3 agosto 2012, in corso di pubblicazione, sull'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Siria dei cittadini italiani ivi residenti, ai sensi dell' art. 2, commi 4 e 7 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 , si forniscono di seguito, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, alcune preliminari indicazioni.
In primo luogo, sulla base dell'allegato prospetto, suddiviso per province, recante i nominativi degli italiani residenti in Siria accorpati per Comuni di iscrizione AIRE (aIl.1), le SS.LL. vorranno sensibilizzare i Comuni medesimi sul possibile rimpatrio dalla Siria dei nostri connazionali, anche al fine d'individuare le più idonee soluzioni che dovessero rendersi necessarie per assicurare in Patria l'accoglienza e l'assistenza degli stessi.
In secondo luogo, si rende noto che i cittadini italiani che faranno richiesta di essere rimpatriati riceveranno dal Ministero degli affari esteri "I'attestato di rimpatrio", con il quale si recheranno presso la Prefettura nella cui circoscrizione territoriale ricade il proprio Comune di iscrizione AIRE, per richiedere il riconoscimento della qualifica di profugo.
Qualora, in considerazione della difficile situazione di tenuta dell'ordine pubblico costituzionale in Siria, non fosse possibile consegnare da parte delle autorità diplomatiche "l'attestato di rimpatrio" direttamente al cittadino italiano, il detto attestato sarà trasmesso dal Ministero degli affari esteri alle Prefetture con posta elettronica certificata, presso le quali il cittadino si recherà per ritirarlo.
Potrebbe verificarsi il caso di "attestati di rimpatrio" rilasciati a cittadini che non risultino presenti in AIRE (aIl.1) per mancato aggiornamento del relativo registro. In tale evenienza i predetti attestati saranno comunque da considerarsi validi ai fini dell'ammissibilità della domanda di riconoscimento della qualifica di profugo ex art. 4 della legge n. 763/1981 .
Per quanto concerne l'individuazione dei benefici assistenziali, si rende noto che, ai sensi dell' art. 5, comma 5, della citata legge 763 del 1981 , è in corso di perfezionamento il decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che si riserva di comunicare in proseguo, con il quale verranno adeguati alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativamente all'anno 2011, gli importi delle provvidenze economiche in favore dei profughi, previsti all' art.2, comma 1, della legge 15 ottobre 1991, n. 344 .
Le relative spese saranno imputate al capitolo di bilancio 2351 p.g. 4 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per l'esercizio 2012.
Tenuto conto del grave clima di pericolosa instabilità e precarietà venutosi a determinare nel territorio siriano e della conseguente impossibilità di operare da parte delle nostre rappresentanze diplomatico-consolari ivi accreditate, si è convenuto che il Ministero degli affari esteri, nell'ambito delle proprie competenze, garantirà la più ampia diffusione delle informazioni necessarie, affinché gli interessati possano venire a conoscenza delle modalità da seguire per ottenere il riconoscimento della qualifica di profugo e correlati benefici di legge.
Nel ringraziare le SS.LL. per la consueta collaborazione e facendo riserva di comunicare in seguito ulteriori indicazioni operative, si segnalano sin d'ora per ogni eventuale chiarimento i nominativi dei dirigenti della Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze di questo Dipartimento responsabili a livello centrale del coordinamento delle attività connesse all'attuazione della presente circolare:
- dott.ssa Luigia CONTINI: tel. 06- 46539846
- dott. Claudia ORLANDO: tel 06 - 46539492
- Segreteria della Direzione Centrale: tel 06- 46529927/06-46529936
IL CAPO DIPARTIMENTO: Angela Pria