Ai Sigg.ri Prefetti della Repubblica - Loro Sedi
Al Sig. Presidente della Regione Autonoma Valle D'Aosta - Aosta
Ai Sigg.ri Commissari del Governo per le Province di Trento e Bolzano
Al Gabinetto del Sig. Ministro - Sede
Al Dipartimento per gli affari interni e territoriali direzione centrale per i servizi demografici - Sede
La Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza C -148/02, datata 2 ottobre 2003, pronunciata ai sensi degli articoli 12 e 17 del Trattato CE in merito ad un giudizio concernente i criteri di trasmissione ai figli del cognome dei genitori - cittadini di due diversi stati dell'Unione - ha affermato che un cittadino dell'unione Europea titolare di doppia cittadinanza, in quanto appartenente a due Stati, può chiedere che il cognome venga attribuito in conformità alla normativa di uno dei due Stati di cui possiede comunque la cittadinanza.
La controversia, in particolare, riguardava l'attribuzione del cognome ad un cittadino comunitario, figlio di madre belga e padre spagnolo, cui è stato riconosciuto il diritto di assumere le generalità secondo l'ordinamento spagnolo.
In Spagna, come in Portogallo, le disposizioni del diritto interno - discostandosi da quelle degli altri Stati dell'Unione - prevedono che il cognome dei figli sia composto dal primo cognome del padre seguito da quello della madre.
Questo Dipartimento, per attuare nella sua interezza il principio generale che emerge dalla suddetta sentenza ritiene opportuno, nella predisposizione dei decreti di concessione della cittadinanza italiana, conformarsi alla ratio della cennata pronuncia della Corte, considerando quindi presupposta la volontà dell'interessato a mantenere il diritto al cognome acquisito alla nascita.
Si informano pertanto le SS.LL. che i decreti di conferimento della cittadinanza per tutti i cittadini dell'Unione Europea di nazionalità spagnola e portoghese, recheranno - da ora in avanti - senza che l'interessato debba fare richiesta, le generalità attribuite ai predetti al momento della nascita.
Quanto sopra anche in armonia con la circolare emanata dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per i servizi demografici - prot. 397 del 15 maggio 2008 , avente ad oggetto "comunicazione urgente in tema di applicabilità dell' art. 98 c. 2 del D.P.R. n. 396/2000 ".
Peraltro, con riferimento ai provvedimenti di concessione recentemente trasmessi non ancora notificati, l'interessato potrà fare richiesta di rettifica delle generalità contenute nel decreto medesimo, cui provvederanno codeste Prefetture ai sensi della circolare K.60.1 del 20.06.2007.
Laddove la notifica sia già intervenuta, l'Ufficiale di Stato Civile incaricato di ricevere il giuramento ai sensi dell' art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 , procederà, su richiesta, nel senso indicato.
Le SS.LL. vorranno comunicare le sopraindicate direttive ai Sigg.ri Sindaci, per gli aspetti di loro competenza.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione e si ringrazia per la consueta collaborazione.
Il Capo Dipartimento: Mario Morcone