Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla corretta applicazione della normativa disciplinante il trattenimento di cittadini stranieri irregolari, presso un Centro di identificazione ed espulsione nazionale, finalizzato al superamento di quelle "situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento".
Nello specifico, l'Avvocatura Generale dello Stato ha riscontrato che laddove i procedimenti finalizzati ad ottenere la proroga del trattenimento non siano attuati in modo da garantire i principi costituzionali della difesa e del contraddittorio, l'attività svolta dalla pubblica amministrazione è censurabile e comporta, in caso di soccombenza nel gravame, l'obbligo di risarcire il danno patito dal ricorrente.
Sul punto, la Corte di Cassazione ha più volte evidenziato che le garanzie del contraddittorio, che caratterizzano il giudizio di convalida del provvedimento inerente il primo periodo di trattenimento nel CIE, vadano assicurate anche laddove sia chiesta la proroga della misura.
Pertanto, codesti Uffici vorranno adottare le iniziative necessarie affinché, anche in occasione della proroga del trattenimento, nella relativa procedura sia garantito il contraddittorio, in modo da consentire alla persona trattenuta l'esercizio del suo diritto di difesa.
Si confida nella piena osservanza.
IL DIRETTORE CENTRALE: Rodolfo Ronconi