PREMESSA
Il 29 aprile 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato il Regolamento (CE) n. 883/2004 (c.d. Regolamento di base), relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri. Il Regolamento, come integrato e modificato dal Regolamento (CE) n. 988/2009 :
- costituisce il nuovo punto di riferimento in materia
- consente l'effettivo esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone nell'Unione europea
- rafforza gli obblighi di cooperazione tra le amministrazioni in materia di sicurezza sociale.
Il complesso normativo costituito dal Regolamento di base - modificato come sopra specificato - e dal relativo Regolamento di applicazione entrerà in vigore dal 1° maggio 2010.
Scopo della presente circolare è principalmente quello di fornire le prime informazioni a carattere normativo in materia e, soprattutto, le prime indicazioni operative, tenuto conto che a livello comunitario è in corso la definizione dei contenuti e delle procedure applicative tra i vari Stati membri.
ASPETTI GENERALI
Finalità
La nuova normativa comunitaria si propone la razionalizzazione degli istituti, delle regole e delle procedure relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, per realizzare un'effettiva semplificazione normativa. Al fine di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dovuti essenzialmente all'esistenza di diversi regimi di sicurezza sociale, è infatti necessario un coordinamento dei sistemi nazionali che consenta ad ogni Stato membro di conservare il proprio diritto di determinare le tipologie di prestazioni e le condizioni di erogazione. A norma del Regolamento di base, tutte le persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato.
Contesto
Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato avviato nel 1971 con l'adozione del Regolamento (CEE) n. 1408/71 , che ha consentito di garantire a tutti i lavoratori, cittadini degli Stati membri, la parità di trattamento e il godimento delle prestazioni di sicurezza sociale, indipendentemente dal luogo della loro occupazione o della loro residenza.
Dal 1971 tale Regolamento è stato oggetto di numerose modifiche intese sia ad adeguarlo all'evolversi delle legislazioni nazionali che a completarlo, con riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Tali modifiche hanno accresciuto la complessità delle regole comunitarie di coordinamento e, di conseguenza, la consapevolezza di una necessaria revisione generale della legislazione in materia.
Inoltre, l'intero processo di revisione si è svolto in un contesto generale in divenire: l'evoluzione della Comunità Economica Europea in Unione Europea, l'allargamento ai Paesi dell'Est, nonché la necessità di tener presente e rispettare i vincoli finanziari, talvolta anche molto rigorosi, dei vari Paesi.
La nuova disciplina comunitaria, che abbraccia l'intera materia della sicurezza sociale, nasce dunque dall'esigenza di semplificare una normativa ormai stratificata in quasi quaranta anni di vigenza, contribuisce a razionalizzare e a semplificare le procedure, e rappresenta, rispetto alla precedente, uno strumento giuridico più coerente e più aggiornato.
AMBITO D'APPLICAZIONE
Il Regolamento (CE) n. 883/04 si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti: ciò significa che sono tutelati dalle nuove regole non solo i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi, i dipendenti pubblici, gli studenti ed i pensionati, ma anche le persone non attive (familiari, superstiti, invalidi etc.).
Le disposizioni del Regolamento, come le precedenti, riguardano tutti i settori della sicurezza sociale: malattia, maternità, infortuni sul lavoro, malattie professionali, prestazioni di invalidità, prestazioni di disoccupazione, prestazioni familiari, prestazioni pensionistiche e prestazioni in caso di morte.
L'ambito di applicazione viene esteso ai regimi legali di prepensionamento, con la conseguenza che i beneficiari di tali regimi avranno la garanzia dell'erogazione delle prestazioni in un altro Stato membro e potranno fruire delle cure sanitarie e delle prestazioni familiari.
IL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004
Il Regolamento (CE) n. 883/04 non ha mutato le regole fondamentali contenute nel precedente Regolamento (CEE) n. 1408/71 ma, attualizzandole, le ha rese pienamente efficaci. Infatti, tutti i cittadini dell'Unione Europea - siano essi lavoratori subordinati o autonomi, pensionati, dipendenti pubblici, studenti o persone non attive - conservano i loro diritti in materia di prestazioni sociali quando si spostano all'interno della stessa UE.
In particolare, di seguito si indicano i principi fondamentali e le più rilevanti novità sotto il profilo sostanziale e applicativo:
- regolamentazione in termini soggettivi (ratione personae) e non con riferimento all'attività (si parla di persona e non più di lavoratore): tutte le persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro (apolidi, rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, ed i loro familiari e superstiti) sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici previsti della legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato
- stensione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (popolazione attiva e non attiva)
- rafforzamento del principio generale della parità di trattamento dei cittadini di tutti gli Stati membri, che si traduce nella piena equiparazione, in materia di sicurezza sociale, tra cittadini e stranieri. Questo principio è stato integrato con l'inserimento di una disposizione che prevede l'assimilazione di prestazioni, redditi, fatti ed avvenimenti (di rilevante importanza per i lavoratori frontalieri)
- abolizione della figura del lavoratore stagionale
- riconoscimento della totalizzazione dei periodi assicurativi negli Stati membri per i diritti alle prestazioni: i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nel quadro della legislazione di uno Stato membro vengono presi in considerazione in tutti gli altri Stati membri. Per l'acquisizione del diritto alle prestazioni lo Stato membro deve tener conto dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza maturati in un altro Stato membro
- modifica di alcune disposizioni concernenti la disoccupazione: è stato previsto il mantenimento per un certo periodo (tre mesi prorogabili a sei) del diritto alle prestazioni di disoccupazione per il disoccupato che si reca in un altro Stato membro per cercarvi lavoro
- rafforzamento ed estensione del principio dell'esportabilità delle prestazioni in natura (fatte salve le eccezioni previste)
- introduzione del principio di buona amministrazione: le Istituzioni sono tenute a rispondere a tutte le domande entro termini ragionevoli ed a comunicare alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dalle norme regolamentari
- sostegno della mobilità dei lavoratori frontalieri e dei disoccupati: i lavoratori frontalieri che sono diventati disoccupati possono iscriversi agli uffici del lavoro sia dello Stato membro di residenza che dello Stato membro di ultima occupazione. Tuttavia, hanno diritto alle prestazioni solo da parte dello Stato membro di residenza
- competenza dello Stato membro nel quale la persona svolge la propria attività lavorativa (lex loci laboris)
- modificazione della disciplina del distacco: la persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché l'attività stessa non superi i 24 mesi e non sia inviata in sostituzione di un'altra persona. La stessa disposizione si applica per il lavoratore autonomo
previsione di norme particolari per:
- i pubblici dipendenti , che sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l'Amministrazione da cui dipendono
- la persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri ,cheè soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, se in questo esercita una parte sostanziale della sua attività; diversamente, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel quale il datore di lavoro ha la sua sede o il suo domicilio
- la persona che esercita un'attività autonoma , che è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, se in questo esercita una parte sostanziale della sua attività; diversamente, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività
- i lavoratori frontalieri pensionati , chefruiscono di cure mediche nell'ultimo Stato di occupazione, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato. Coloro che hanno lavorato per due anni nel quinquennio precedente al pensionamento per vecchiaia o invalidità, possono continuare a fruire delle prestazioni in natura (cure mediche) senza restrizioni nell'ultimo Stato di occupazione, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano optato in tal senso.
Per quanto attiene all'ambito degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali il Regolamento (CE) n. 883/04 :
- modificala tematica delle prestazioni in natura e in denaro (art. 36)
non prevede espressamente l'infortunio in itinere, fattispecie disciplinata nel Regolamento di applicazione n. 987/09 (art. 34, par. 3)
non disciplina la silicosi (o pneumoconiosi sclerogena) : conseguentemente, dall'entrata in vigore del complesso normativo non saranno più aperte pratiche relative alle ripartizioni a rischio misto, ad eccezione degli Stati che hanno aderito all'accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Liechtenstein, Islanda e Norvegia) e della Svizzera (art. 38).
Il Regolamento (CE) n. 883/04 abroga il Regolamento (CEE) n. 1408/71 . Quest'ultimo, tuttavia, resta in vigore, e ne sono mantenuti i relativi effetti giuridici, ai fini:
- del Regolamento (CE) n. 859/03 del Consiglio,concernente i cittadini di Paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità
- del Regolamento (CE) n. 1661/85 del Consiglio, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia
- dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) per il Liechtenstein, l'Islanda e la Norvegia
- dell'Accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri, da una parte,e la Confederazione Svizzera,dall'altra, sulla libera circolazione delle persone
- degli altri accordi che contengono un riferimento al Regolamento (CEE) n. 1408/71 fino a quando detti accordi non sono modificati in funzione del Regolamento (CE) n. 883/2004 .
IL REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009
Il Regolamento di applicazione (CE) n. 987/09 , sul piano delle procedure, si discosta solo parzialmente dal precedente Regolamento (CEE) n. 574/72 , accorpando in pochi articoli gli aspetti procedurali. Tuttavia anche tali articoli vanno letti alla luce del principio di rafforzamento della collaborazione amministrativa, stabilito all'articolo 76 del Regolamento (CE) n. 883/04 .
L'innovazione di maggior rilievo è la dematerializzazione degli scambi di informazione tra gli Stati membri, le Istituzioni e gli Organismi di collegamento, per la realizzazione della quale è stato predisposto un nuovo sistema di comunicazione europeo denominato EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information).
Tale sistema consente lo scambio di informazioni attraverso documenti elettronici strutturati denominati SEDs (Standard Electronic Documents).
Disposizioni di particolare importanza per l'Istituto sono contenute nel Capo II, dedicato alle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali (articoli da 33 a 41), oltre alle fattispecie normative inserite in altri Capi e che comunque riguardano l'attività istituzionale.
In particolare:
- ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del Regolamento (CE) n. 883/04 , la procedura da seguire per accertare il diritto alle prestazioni in natura ed in denaro richiama le norme generali sulle prestazioni di malattia contenute negli articoli da 24 a 27 dello stesso Regolamento, che si applicano, mutatis mutandis, al settore infortuni sul lavoro e malattie professionali (art. 33).
E' interessante sottolineare che i citati articoli individuano le procedure che la persona assicurata deve seguire per far valere il proprio diritto alle prestazioni, quelle che devono seguire le Istituzioni dello Stato membro di residenza e quelle dell'Istituzione competente. Non vi sono modifiche sostanziali per le attività che riguardano l'accertamento del diritto da parte delle Istituzioni.
- le procedure relative agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali verificatisi in uno Stato membro diverso da quello competente sono riunite, semplificate (art. 34) e riguardano:
- la notifica di un infortunio o la diagnosi di una malattia professionale, facendo salve le regole esistenti nel Paese dove si è verificato l'infortunio o è stata accertata la malattia professionale o la trasmissione dei certificati medici all'Istituzione competente o la possibilità per l'Istituzione competente di svolgere indagini sul territorio dello Stato membro in cui è avvenuto l'infortunio in itinere (par. 3)
- la relazione finale sulle cure prestate ed il rimborso dei relativi onorari in base alle tariffe dell'Istituzione competente
- la notifica della decisione adottata all'Istituzione del luogo di dimora o di residenza
- per la contestazione del carattere professionale dell'infortunio o della malattia le disposizioni non si discostano dalle precedenti: è previsto infatti l'obbligo di comunicazione da parte dell'Istituzione competente della decisione definitiva (art. 35).
Il diritto alle prestazioni è comunque garantito con le seguenti modalità:
- nel caso in cui il carattere professionale non venga accertato, le prestazioni in natura continueranno ad essere erogate come prestazioni di malattia
- nel caso contrario le prestazioni erogate saranno considerate sin dal primo giorno come prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
- in caso di esposizione al rischio in più Stati membri (art. 36), l'Istituzione che ha ricevuto la dichiarazione dallo Stato membro dove da ultimo è stato esposto il lavoratore colpito da malattia professionale, deve constatare se l'attività che può provocare la malattia è stata svolta sul suo territorio. Se la legislazione di tale Stato non prevede il riconoscimento del carattere professionale della malattia, l'Istituzione deve trasmettere il dossier all'Istituzione dello Stato membro dove la persona ha esercitato un'attività che può provocare la malattia.
Questa procedura viene ripetuta fino all'Istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha svolto un'attività che può provocare la malattia professionale considerata.
- lo scambio delle informazioni e il versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto (art. 37)
- in caso di aggravamento della malattia professionale l'interessato è tenuto a seguire la procedura indicata dall'art. 38. Per ottenere informazioni, le Istituzioni devono rivolgersi a quelle precedentemente individuate come competenti.
- per la valutazione del grado di inabilità sopravvenute anteriormente o posteriormente all'assoggettamento ad un altro Stato membro (art. 39): anche in questo caso la collaborazione amministrativa tra Istituzioni è essenziale per accertare il diritto e stabilire il grado di inabilità.
- la presentazione della domandadi rendita o di indennità supplementari che la persona interessata (o i suoi superstiti) presenta all'Istituzione competente o all'Istituzione del luogo di residenza, che la trasmette all'Istituzione competente attraverso le nuove procedure informatizzate, è disciplinata dall'art. 40.
- le disposizioni particolari degli Stati membri, relative alle prestazioni speciali indicate in un apposito allegato, sono disciplinate dall'art. 41.
IL PROGETTO EESSI
Il Regolamento (CE) n. 883/04 privilegia il mezzo informatico nelle comunicazioni con gli interessati e tra le Istituzioni competenti: infatti dispone che gli Stati membri impieghino progressivamente le nuove tecnologie per lo scambio, l'accesso e l'elaborazione dei dati richiesti per la sua attuazione come per quella del Regolamento di applicazione (CE) n. 987/09 .
Il progetto EESSI, attraverso la dematerializzazione degli scambi di informazione, consentirà un nuovo modo di lavorare utilizzando gli strumenti informatici messi a disposizione dal sistema di comunicazione della Commissione amministrativa europea di cui all'art. 71 del Regolamento (CE) n. 883/04 .
In particolare, il progetto si propone l'attivazione dello scambio elettronico delle informazioni in materia di sicurezza sociale tra le Istituzioni e gli Organismi di collegamento dei Paesi membri attraverso i SEDs, con la finalità di:
- accelerare i processi decisionali
- aumentare il livello di automatizzazione nell'applicazione delle norme comunitarie in materia di sicurezza sociale
- abbattere i tempi necessari per il calcolo e la liquidazione delle somme da erogare
L'Italia sarà presente nella fase di avvio sperimentale del progetto insieme ad altri cinque Paesi dell'Unione (Austria, Finlandia, Bulgaria, Paesi Bassi e Germania).
Il progetto EESSI prevede inoltre l'istituzione, per ogni Stato membro, di specifici punti informatici di trasmissione dei SEDs denominati Access Point (Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 29 gennaio 2009), punti di coordinamento e comunicazione necessari per operare all'interno dell'EESSI .
L'Access point è, infatti, il punto di contatto informatico designato dall'Autorità competente di uno Stato membro per uno o più settori di sicurezza sociale, con la funzione di inviare e ricevere per via elettronica i dati necessari tramite la rete comune degli Stati membri.
Per l'Italia il citato Decreto ministeriale ha individuato quattro Access Point:
- Ministero del Lavoro - punto di accesso per tutte le Istituzioni competenti in materia di cure mediche
- INAIL - punto di accesso per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e per tutte le Istituzioni che erogano prestazioni dello stesso tipo (è prevista la stipula di una convenzione INAIL - IPSEMA in quanto l'Istituto avrà il ruolo di tramite per tutte le informazioni riguardanti l'IPSEMA)
- INPDAP - punto di accesso per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici
- INPS - punto di accesso per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo
La rete EESSI sarà operativa per i sei Paesi in sperimentazione dal 1° maggio 2010, data di avvio di un periodo transitorio, della presumibile durata di 24 mesi, nel quale le Istituzioni dovranno relazionarsi nel rispetto del principio della reciproca collaborazione e della buona amministrazione.
I SEDs, inseriti nelle procedure informatiche per lo scambio elettronico dei dati tra le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento, sostituiranno i formulari cartacei gradualmente .
I formulari cartacei attualmente in uso dovranno essere sostituiti dai "Paper SEDs" (i SEDs sopra citati, ma destinati ad un utilizzo provvisorio) e trasmessi per via cartacea.
Pertanto, dal 1° maggio 2010, durante il periodo transitorio, le Istituzioni potranno continuare ad utilizzare le procedure automatizzate nazionali esistenti ovvero il cartaceo, compilando e trasmettendo gli attuali formulari automatizzati o cartacei.
Tuttavia, durante il periodo transitorio, le Istituzioni saranno comunque tenute ad accettare qualsiasi documento, anche se con formato, contenuto o struttura obsoleti.
Si evidenzia altresì che per i Paesi SEE e per la Svizzera dovranno essere sempre utilizzati - anche a regime - gli attuali moduli/formulari .
Nell'ambito della rete EESSI, tutti i documenti informatici viaggeranno tramite WEBIC (Web Interface for Clerks), sistema informatico nazionale che consentirà l'esatta destinazione della documentazione all'Istituzione di riferimento.
PRIMI INDIRIZZI OPERATIVI
Il sistema EESSI è tutt'ora in fase di studio e in continua evoluzione: i flussi creati e i documenti elettronici utilizzati saranno pertanto soggetti ad ulteriori sviluppi e perfezionamenti. Per agevolare il lavoro delle Sedi vengono di seguito fornite le prime istruzioni operative.
Dopo il 1° maggio 2010 i SEDs, via via definiti dalla Commissione amministrativa, saranno disponibili on-line per l'utilizzo da parte delle Sedi almeno con i cinque Paesi in sperimentazione.
Tali documenti saranno in visione - nella versione non definitiva e solo in lingua inglese - nel Minisito dell'Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali .
In particolare:
- SEDs da DA001 - a DA030 del settore infortuni sul lavoro e malattie professionali (DA significa Disease - Accident)
- SEDs da S001 - a S076 specifici del settore sanitario ma comunque collegati al settore infortuni sul lavoro e malattie professionali e relativi alle prestazioni sanitarie (S significa Sickness)
- documenti Portabili PDs (Portable Documents), di nuova formulazione, che la persona interessata (lavoratore, familiare, ecc.) dovrà portare sempre con sé. I PDs sono complessivamente in numero di 7 e, tra essi, quelli denominati DA01 e S2 sostituiranno rispettivamente i vecchi formulari E-101 e E-123.
Pertanto, fino alla data di acquisizione in procedura dei SEDs, i moduli/formulari già in uso e disponibili nel Minisito dell'Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali dovranno essere inviati tramite posta ordinaria all'Istituzione competente o, in subordine, all'Organismo di collegamento del Paese destinatario, con gli eventuali allegati. Tali moduli/formulari dal 1° maggio 2010 recheranno in alto la dicitura "periodo transitorio ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 e del Regolamento (CE) n. 987/2009 ".
Al riguardo si rammenta che il vecchio modello E-114 è stato soppresso, come comunicato a suo tempo dall'Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali con nota e-mail del 15 giugno 2006.
La necessità di utilizzare la posta ordinaria è determinata dall'attuale situazione di alcuni Paesi dell'Unione Europea che non dispongono della posta elettronica certificata.
Per semplificare l'attività della Sedi, nella fase transitoria, è in corso di predisposizione una versione dei suddetti modelli/formulari compilabile on-line, al fine di consentirne l'inoltro a mezzo posta elettronica esclusivamente dagli account di Struttura.
Per le richieste, i riscontri generici (certificazioni anagrafiche, atti notori etc.) e per tutte le comunicazioni relative alle prestazioni protesiche - sempre per il periodo transitorio - è in corso di predisposizione una specifica nota fac-simile da inoltrarsi, a mezzo posta elettronica, all'Organismo/Istituzione competente estero.
L'Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali comunicherà direttamente alle Strutture territoriali la disponibilità della modulistica sopra citata.
Una volta conclusa la fase sperimentale del periodo transitorio, recepite pienamente le innovazioni normative, consolidati i nuovi flussi (EESSI), e definiti gli strumenti informatici (SEDs) sarà cura della Direzione Generale fornire ulteriori istruzioni operative.
Ogni ulteriore richiesta di informazioni o chiarimenti dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: info.urae@inail.it
IL DIRETTORE GENERALE